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28.2. Entrate posticipate ed uscite anticipate sono consentite in numero non su-
periore a dodici complessivamente per anno scolastico. Per problemi straordina-
ri che necessitano di un maggior numero di permessi la famiglia è tenuta ad in-
formare preventivamente la presidenza che valuterà l’opportunità di una dero-
ga.
28.3. Il superamento del tetto di richieste di permesso sarà sanzionato in sede di
scrutinio nell’ambito dell’attribuzione del voto di condotta, con la diminuzione
di almeno un punto.
29. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
29.1. Si è riammessi in classe solo con giustificazione sull’apposito libretto, da
presentare al docente della prima ora di lezione. Lo studente che ne è privo è am-
messo dal docente della prima ora ma deve presentare la giustificazione il gior-
no successivo sempre al docente della prima ora. Al terzo giorno senza giustifi-
cazione il docente della prima ora ammette in classe lo studente apponendo una
nota disciplinare sul registro di classe e invia l’alunno in vicepresidenza; il dele-
gato di sede avvertirà la famiglia che il giorno successivo l’alunno non sarà am-
messo in classe in mancanza di giustificazione.
29.2. Secondo la Legge Regionale 16 luglio 2015 n. 9, art. 36, non vi è più l'obbli-
go di certificazione medica per tutte le assenze scolastiche, anche superiori a 5
giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva. I genitori dovranno ri-
spettare i provvedimenti prescritti dal Medico Curante (periodi di allontana-
mento-contumacia, terapia ecc.). Nel caso di malattia infettiva contagiosa, è cura
e responsabilità di Medici e Pediatri curanti informare i genitori alla compren-
sione delle norme di profilassi e al rispetto delle eventuali indicazioni di isola-
mento, qualora la malattia stessa lo richieda; è altresì cura e responsabilità delle
famiglie assicurare la piena guarigione degli alunni, prima di rinviarli a scuola,
nel rispetto della tutela della salute collettiva. Rimane la necessità di presenta-
zione del certificato medico qualora lo richiedano misure di profilassi a livello
nazionale ed internazionale per esigenze di sanità pubblica.
29.3. In caso di assenza per motivi non sanitari (vacanze, esigenze di famiglia,
ecc.) non è necessario il certificato di riammissione, purché la famiglia produca
comunicazione scritta al preside prima di verificarsi dell’assenza. In mancanza
di tale preavviso l’alunno è tenuto ad esibire, al ritorno, la certificazione medica.
30. VALENZA DISCIPLINARE
Assenze, uscite anticipate, ritardi non motivati da elementi oggettivamente veri-
ficabili e documentabili acquisiscono valenza disciplinare.
31. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SOCIALE
L'assenza dalle lezioni per partecipazione a manifestazioni di carattere sociale
(assemblee cittadine, dibattiti, etc.) deve essere motivata per iscritto (dal Geni-
tore per gli alunni minorenni) sul libretto delle giustificazioni, quale informazio-
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ne alla scuola del fatto che la famiglia è a conoscenza dell'assenza e dei motivi
che l'hanno determinata.
32. CUSTODIA DEL LIBRETTO
Il libretto delle giustificazioni va custodito con cura da parte del Genitore o
dell'alunno, se maggiorenne.
32.1. In caso di suo smarrimento o esaurimento ne potrà essere richiesta una co-
pia direttamente al Preside, allegando foto e ricevuta di versamento di € 5.
33. USCITA DEGLI ALUNNI DALLE AULE
Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentita l'uscita degli alunni dalle
aule, se non uno alla volta e per casi urgenti.
33.1. Gli alunni possono conferire con il Preside solo per gravissimi motivi e in
tal caso al loro rientro in classe esibiranno un foglio giustificativo rilasciato di-
rettamente dal Preside.
33.2. Gli alunni possono adire allo sportello di Segreteria solo negli orari di rice-
vimento del pubblico, uno alla volta.
34. COMUNICAZIONI URGENTI TRA ALUNNI
In caso di organizzazione di attività o per problemi riguardanti più classi, un
alunno può essere autorizzato a recarsi, durante le ore di lezione, nelle aule per
comunicazioni verbali.
34.1. L'autorizzazione va rilasciata direttamente dal Preside per iscritto e va esi-
bita agli insegnanti o al personale che ne faccia richiesta.
TITOLO VIII
DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE
35. APPLICAZIONE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVO-
RATORI
E' compito della Presidenza compiere ogni sforzo per la sensibilizzazione degli
Enti competenti e per la destinazione di fondi di bilancio al fine di dare attuazio-
ne quanto più piena possibile alle norme di Legge concernenti la tutela della sa-
lute nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni.
35.1. E' compito del personale tutto e degli Studenti attenersi scrupolosamente
alle norme di Legge riguardanti la tutela della salute e la prevenzione degli infor-
tuni e al rispetto delle disposizioni attuative interne.
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36. SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE
Pur nel rispetto della Legge 31.12.96 n. 675, il Genitore è tenuto a segnalare par-
ticolari situazioni patologiche che richiedano assistenza e intervento sullo Stu-
dente.
36.1. La segnalazione, redatta in forma scritta e con l'esplicita dichiarazione che
la scuola è comunque sollevata da ogni responsabilità connessa, va inviata diret-
tamente al Preside e deve essere accompagnata da certificazione medica che in-
dichi quali interventi e precauzioni siano necessari.
36.2. La scuola non assume nessuna responsabilità sull'incolumità dello Studen-
te nel caso di mancata segnalazione.
36.3. Nel caso che le condizioni patologiche dello Studente siano tali da arrecare
grave pregiudizio al normale andamento delle lezioni o implichino responsabili-
tà non legittimamente assumibili dal personale della scuola, il Preside convoche-
rà i Genitori per concordare le soluzioni più opportune.
36.4. Nell'impossibilità di concordare idonee soluzioni, il Preside invierà comu-
nicazione alle competenti autorità sanitarie e alla magistratura.
37. SITUAZIONI DI EMERGENZA
Nel caso che durante la permanenza a scuola o durante attività esterne program-
mate l'alunno accusi malori, anche dovuti ad incidenti, si provvederà ad avverti-
re immediatamente i Genitori.
37.1. Nel caso non sia possibile avvertire i Genitori, si provvederà a ricovero
ospedaliero, salvo diverso parere di personale medico, se presente, che si assume
ogni responsabilità del mancato ricovero.
37.2. Lo Studente, anche se maggiorenne, non può sottrarsi alla disposizione di
ricovero, pena le sanzioni disciplinari previste all'art. 21.3.
38. INTERVENTI SANITARI
Il personale della scuola non è abilitato a effettuare interventi di ordine sanita-
rio, se non quelli rientranti nella civile assistenza a persone malate o in situazio-
ne di pericolo o quelli di particolare urgenza in ordine a quanto previsto da 38.1.
38.1. Gli Studenti e il personale della scuola non possono somministrare farmaci,
se non nei casi previsti dall'art 38.1.
39. DIVIETO DI FUMO
Durante lo svolgimento delle attività didattiche e degli esami è fatto assoluto di-
vieto di fumare, anche a personale esterno, nel rispetto della salute propria e al-
trui.
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