8
la decadenza dei costumi, sta particolarmente a cuore la repressione dei
crimini collegati alla sfera sessuale (
5
).
Non a caso i delitti puniti più severamente finiscono per
corrispondere a quelli maggiormente stigmatizzati dalla Chiesa, in quanto
offendono valori come la castità e la pudicizia. Va detto inoltre che le
uniche figure criminose introdotte ex novo in età giustinianea sono la
bestemmia, punita in Nov. 77 del 535 con la pena capitale, e la
celebrazione di cerimonie religiose in edifici privati inidonei, secondo i
dettami ecclesiastici, ad esserne sede, sanzionata con la confisca
dell’edificio irregolarmente adibito al culto cristiano in Nov. 58 del 537 (
6
).
In tale contesto di riforma dei costumi, l’imperatore persegue una
politica di tutela e valorizzazione della figura della donna, come verrà
detto diffusamente nei capitoli dedicati alla repressione del ratto,
dell’incesto e del lenocinio: le Novelle relative a questi reati contengono
disposizioni a favore della donna che innovano rispetto alla legislazione
previgente.
Senza entrare nel dettaglio, si può anticipare che segnali di questa
attenzione alla figura femminile si riscontrano in Nov. 21, inviata nel 536
ad Acacio proconsole di Armenia, in cui Giustiniano utilizza toni aspri
contro lo stato di subordinazione in cui erano costrette le donne presso gli
(
5
) Scrive F. C
ASAVOLA
, Sessualità e matrimonio nelle Novelle giustinianee, in Mondo classico e
cristianesimo, a cura di Istituto della enciclopedia italiana, Roma 1982, pp. 184-185 che “la
sessualità acquista una collocazione centrale nella concezione giustinianea dell’ordine del
mondo. (…) Religione e sessualità, infatti, si dispongono lungo lo stesso asse, attorno a
cui ruota tutto l’edificio sociale, entro il quale si gioca la dannazione o la salvezza delle
anime, insieme alle fortune o alle sventure dello Stato, cui Dio prodiga o revoca il suo
favore”.
(
6
) E.
C
OSTA
,
Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 1921, pp. 199-200 rileva che in
epoca giustinianea non vengono introdotte nuove figure di reato a parte la bestemmia
(Nov. 77) e la celebrazione di cerimonie attinenti il culto cristiano in edifici privati che
non sono idonei ad esserne sede (Nov. 58): le rispettive punizioni sono la pena capitale e
la confisca dell’edificio irregolarmente adibito al culto.
Si veda anche
A.
B
URDESE
Manuale
di diritto pubblico romano
3
, Torino 1987, p. 269. Secondo la dottrina, l’introduzione del
reato di bestemmia discende dal fatto che, se son degne di pena le ingiurie recate agli
uomini, tanto più lo devono essere quelle recate alla divinità.
9
Armeni e altre etnie residenti entro i confini dell’impero, condannando
l’usanza di comprare le mogli (
7
); il medesimo discorso vale per Nov. 18, 4
del 536, in cui l’imperatore afferma la naturale uguaglianza tra uomo e
donna,
entrambi indispensabili per la conservazione della specie (
8
).
Queste e altre problematiche saranno affrontate nel corso della
ricerca, nel tentativo di offrire un panorama quanto più possibile completo
dei principi di diritto penale di età giustinianea.
(
7
) In Nov. 21, praef. Giustiniano così definisce la pratica armena di acquistare le mogli:
…Kaˆ ò»qhmen crÁnai ·htù nÒmῳ k¢ke‹no ™panorqîsai tÕ kakîj par'aÙto‹j
¡martanÒmenon, kaˆ m¾ kat¦ tÕ barbarikÕn œqoj ¢ndrîn mn enai t¦j diadoc¦j tîn
te gonšwn tîn te ¢delfîn toà te ¥llou gšnouj, gunaikîn d oÙk oeti, mhd cwrˆj
proikÕj aÙt¦j e„j ¢ndrÕj foit©n mhd ¢gor£zesqai par¦ tîn sunoike‹n mellÒntwn,
toàto Óper barbarikèteron mšcri toà nàn par'aÙto‹j ™nom…sqh: oÙk aÙtîn mÒnwn
taàta ¢grièteron doxas£ntwn, ¢ll¦ kaˆ ˜tšrwn ™qnîn oÛtwj ¢timas£ntwn t¾n
fÚsin kaˆ tÕ qÁlu periubris£ntwn, æj oÙ par¦ qeoà genÒmenon oÙd sunteloàn tÍ
genesiourg…v, ¢ll'æj eÙtelšj te kaˆ ºtimasmšnon kaˆ p£shj œxw prosÁkon
kaqest£nai timÁj. Authenticum: …Et aestimavimus oportere expressa lege illud quoque
corrigere, qnod male apud eos delinquebatur, et non secundum barbaricam gentem virorum
quidem esse successiones tam parentum quam fratrum et alterius generis, mulierum vero
nequaquam, neque sine dote eas ad viros venire, nec emi a maritis futuris, quod barbarice hactenus
apud eos servabatur; non ipsis solummodo haec ferocius sentientibus, sed etiam aliis gentibus ita
exhonorantibus naturam et femineum iniuriantibus genus, tamquam non a deo sit factum nec
serviat nativitati, sed tamquam vile et exhonorandum et extra omnem competentem consistens
honorem. Si veda G.
L
ANATA
, Figure dell’altro nella legislazione giustinianea, in Società e diritto
nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle giustinianee, Torino 1994, p. 48.
(
8
) Nov. 18, 4, pr.: …OÙ diaferÒmeqa d perˆ tîn pa…dwn, e‡te ¥rrenej e‡te q»leiai
kaqest»koien. ésper g¦r ¹ fÚsij oÙdn perˆ t¦ toiaàta tecnologe‹, oÛtwj oÙd
¹me‹j ¥llon ™p'¢rršnwn kaˆ ¥llon ™pˆ qhleiîn kat¦ toàto t…qemen nÒmon.
Authenticum: …Neque enim masculus ipse in se neque femina solum ad nativitatis
propagationem sufficiens est, sed sicut utrumque coaptavit deus ad generationis opus, ita et nos
eandem utrisque servamus aequalitatem.
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