La commissione europea



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D017346/01



DIRETTIVA ../…/UE DELLA COMMISSIONE

del / dell'

che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa1, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Nel campo di applicazione della direttiva 2009/43/CE rientrano tutti i prodotti per la difesa specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007.

(2) Il 21 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea2.

(3) Occorre pertanto modificare la direttiva 2009/43/CE di conseguenza.

(4) Per motivi di coerenza, gli Stati membri devono applicare le disposizioni necessarie a conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva a partire dalla stessa data di applicazione delle disposizioni necessarie a ottemperare alle prescrizioni della direttiva 2009/43/CE.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.



Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [3 mesi dalla data di pubblicazione nella GU], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il presidente



ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal seguente:



"ALLEGATO
Elenco di prodotti per la difesa


Nota 1 I termini riportati tra virgolette sono i termini per i quali è fornita una definizione nella sezione "Definizioni dei termini usati nel presente elenco" allegata all'elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si riferisce alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici perché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono avere anch'esse numeri CAS differenti.

ML1




Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;



Nota Il punto ML1.a non si applica:

a. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;

b. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

c. ai revolver, alle pistole e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.

b. armi ad anima liscia come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2. altre armi ad anima liscia, come segue:

a. armi completamente automatiche;

b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;








c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.



Nota 1 Il punto ML1 non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.

Nota 2 Il punto ML1 non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui al punto ML3.

Nota 3 Il punto ML1 non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

Nota 4 Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

ML2




Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;



Nota 1 Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto ML2.a non si applica alle armi come segue:

1. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;

2. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890.

Nota 3 Il punto ML2.a non si applica ai lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.








b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto ML2.b non si applica alle pistole da segnalazione.

c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare; e

2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a;

d. Supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a


ML3




Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;

b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;

b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d’innesco;

c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d. bossoli combustibili per cariche esplosive;

e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 Il punto ML3.a non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni demilitarizzate con bossolo forato.

Nota 3 Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

a. segnalazione;

b. allontanamento volatili; o

c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.


ML4






Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

N.B.2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;



Nota Il punto ML4.a comprende:

a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;

b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e

2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:

a. materiali di cui al punto ML4.a; o

b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).



Nota tecnica

Ai fini del punto ML4.b.2, il termine 'attività' si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 Il punto ML4.b comprende:

a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;

b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto ML4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.








c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS)

Nota Il punto ML4.c non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. sensori antimissile dei tipi seguenti:

1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o

2. sensori attivi ad impulsi Doppler;

b. sistemi di contromisure;

c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e

d. installati su un "aeromobile civile" e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:

a. un certificato di tipo per uso civile; o

b. un documento equivalente riconosciuto
dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ICAO);


2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai "software"; e

3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

ML5




Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l’integrazione dei sensori;

c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b;



Nota Ai fini del punto ML5.c, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c.



ML6






Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;



Nota tecnica

Ai fini del punto ML6.a, l’espressione "veicoli terrestri" comprende anche i rimorchi.

b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;

2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1; e

b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.



N.B.: Cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1 Il punto ML6.a comprende:

a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;

b. veicoli corazzati;

c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;

d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d’arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;

b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);

c. speciali rinforzi o assemblaggi per armi;

d. dispositivi di schermatura dell’illuminazione.

Nota 3 Il punto ML6 non si applica alle automobili civili o ai furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.

ML7






Agenti chimici o biologici tossici, "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a. agenti biologici o materiali radioattivi, "adattati per essere utilizzati in guerra" per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l’ambiente;

b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:

1. agenti nervini per guerra chimica:

a. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:

Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e

Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);

b. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:

Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);

c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

2. agenti vescicanti per guerra chimica:

a. ipriti allo zolfo, quali:

1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);









b. lewisiti, quali:

1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c. ipriti all’azoto, quali:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:

benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:

a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9));

c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:

1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:

DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);









d. "agenti antisommossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:

1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 Il punto ML7.d non si applica agli "agenti antisommossa" singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2 Il punto ML7.d non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:

1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; o

2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c;

f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:

1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati;

3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b;









Nota Il punto ML7.f.1 comprende:

a. i condizionatori d’aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;

b. gli indumenti protettivi.

N.B.: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;



Nota Il punto ML7.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

N.B.: Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

h. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b, risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2. sistemi biologici contenenti l’informazione genetica specifica per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1, come segue:

a. "vettori di espressione";

b. virus;

c. colture di cellule.



Nota 1 I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:

a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso;

b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c. cloro (CAS 7782-50-5);

d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso;

e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);







f. non utilizzato dal 2004;

g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);

h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j. bromo acetone (CAS 598-31-2);

k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8




"Materiali energetici", e relative sostanze, come segue:

N.B.1: Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML8, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.

2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un’applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).









a. "esplosivi", come segue, e relative miscele:

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);

4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi "precursori");

5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);

9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3’-diammino-2,2’,4,4’,6,6’-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, come segue:

a. DAAOF (diamminoazossifurazano);

b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);

13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi "precursori"), come segue:

a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);

b. difluoroamminati analoghi di HMX;

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);



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