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L. m
aGanzani
, le inondazioni fluviali
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nienda. gli “interdicta” erano ordini o divieti di carattere amministrativo
rivolti dal pretore ai privati che, in caso di inosservanza, avrebbero subito
un’apposita procedura giurisdizionale. Questo interdetto, in particolare,
colpiva chi in qualunque modo impedisse ad altri privati di effettuare
lavori di rafforzamento delle rive, (d. 43.15 De ripa munienda: cfr. sic.
Flac. De cond. Agr. th. 114, 26 ss. e d. 43.13.1.7 Ulp. 68 ad ed. che
alludono alla publica utilitas dei lavori di munitio riparum)
11
.
anche qui si vede come, nell’ambito del tribunale del pretore, ven-
gano non di rado adottate e sviluppate regole giuridiche tese a suppor-
tare gli interventi di carattere tecnico contro le inondazioni.
esisteva, fra l’altro, anche un altro interdetto previsto dall’editto del
pretore (Ne quid in flumine publico fiat) con cui si vietava a chiunque,
a pena di gravi sanzioni, di compiere atti o immissioni sulla riva o sul
fiume che ne alterassero il regolare deflusso (rispetto a quello riscontrato
nella precedente estate) in modo tale da impedire la navigazione, la pe-
sca, insomma ogni uso pubblico del fiume. ma il giurista Ulpiano, in d.
43.13.1.7 tratto dal lxviii libro del commentario all’editto, precisa che
a tale divieto è possibile derogare nel caso di interventi privati che rispon-
dano anche all’interesse generale. così, nel caso di un fiume gravemente
dannoso all’intera comunità, un intervento privato di munitio riparum
che abbia l’effetto di deviarne il flusso
12
non sarà colpito dalla previsio-
ne interdittale se si rivela rispondente all’interesse collettivo e comunque
non provoca danni a terzi
13
: in questioni di tal genere, infatti, le regole
giuridiche vanno modulate sugli interessi concreti che sono volte a tute-
11
sull’interdictum de ripa munienda, m. F
iorentini
, Fiumi e mari cit., p. 206 ss.; J.
m. a
Lburquerque
,
La protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público:
especial referencia a los interdictos de publicis locis (loca, itinere, viae, flumina, ripae), madrid
2002, p. 307 ss.; t
omás
, Limitations cit., p. 362 s.
12
deviazioni private dell’acqua dei fiumi attraverso la realizzazione di semplici incilia sono
documentate sia dalle fonti letterarie (ovid., Am. ii.16.34-35) e giuridiche (d.43.21.4-5), che
dalle scoperte archeologiche: così, ad esempio, «strutture con pali di legno e frascame, … con
funzione di rudimentali incilia si possono ancora incontrare lungo il sagittario tra sulmona e
pratola peligna»: e. m
attiocco
- F. v
an
W
onterGhem
Sistemi irrigui nel territorio dei Peligni tra
antichità e medioevo, in L. q
uiLici
- s. q
uiLici
G
iGLi
(a cura di), «interventi di bonifica agraria
nell’italia romana», atlante tematico di topografia antica 4 (1995), p. 201 e nt. 28.
13
diversamente può esercitare l’actio aquae arcendae il vicino danneggiato dalla devia-
zione di un
flumen torrens corrente su
fondo altrui: d. 39.3.2.9 paul. 49
ad ed.
100
L. m
aGanzani
, le inondazioni fluviali
[pp. 93-102]
lare. Qui si vede come i giuristi, di fonte agli interventi pubblici e privati
a difesa delle ripae e ai problemi giuridici connessi, si preoccupino di
proporre soluzioni contemperanti l’utilitas singulorum e quella generale.
ma l’inundatio è anche un tema di ius civile, perché i fenomeni fluviali
possono talvolta mutare la situazione giuridica delle proprietà rivierasche,
attribuendo ad alcuni una porzione di suolo e togliendola ad altri, oppu-
re rendendo pubblico un terreno in precedenza privato. dunque, anche
commentando lo ius civile, i giuristi ci forniscono notizie significative
sulla gestione concreta del problema nella vita quotidiana.
in quest’area rientrano, ad esempio, le analisi dei giuristi sulla natura
giuridica delle rive fluviali
14
: essi ripetono che i proprietari devono rendere
disponibili agli usi della collettività le
ripae fluminis su cui insistono i ri-
spettivi fondi (d.1.8.5pr. gaius 2 rer. cott. = i.2.1.4; d.41.1.30.1 pomp.
3 ad Sab.; d.43.12.3, 16 ad Sab.)
15
. Queste, infatti, pur se private, sono
luoghi di pubblica utilità per la navigazione, il commercio, l’alaggio etc.
16
ma anche per effettuare tutti quei lavori – ad es. di
munitio riparum –
che siano utili ad evitare il rischio delle piene. ciò, tuttavia, non inficia il
diritto di proprietà dei rivieraschi, che si estende alle rive
17
e, secondo le
14
L. m
aGanzani
, Ripae fluminis e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfo-
logiche e riflessione giurisprudenziale, in Jus. rivista
di scienze giuridiche 57 (2010), pp.
175-193; e
ad
., I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco: tracce di un
dibattito giurisprudenziale, in Jus. rivista di scienze giuridiche
44 (1997), pp. 343-390.
15
tali limitazioni al diritto assoluto dei proprietari hanno talvolta sorpreso la dottrina: da
ultimo, m. F
iorentini
, Fiumi e mari cit., p. 246 ss., con la lett. cit. ma non è l’unico caso: si
pensi agli obblighi dei titolari dei fondi costeggianti le condutture degli acquedotti, di mante-
nere un’area di rispetto di 15 piedi su ciascun lato (senatoconsulto dell’11 a.c., Frontin., De
aquis urbis Romae 127); alla collaborazione loro richiesta dalle maestranze della cura aquarum
o da appaltatori privati per la manutenzione degli acquedotti (Frontin. 120; 125): l. m
aGan
-
zani
,
Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto
pubblico e privato, in Jus. rivista di scienze giuridiche 57 (2010), pp. 195-201.
16
s
eGarra
L
aGunes
,
Il Tevere e Roma cit., p. 135 ss.; L
e
G
aLL
, Il Tevere cit., 310 ss.; c.
m
occheGiani
c
arPano
,
La navigazione fluviale in età romana, tevere un’antica via per il
mediterraneo, roma, 1986, pp. 153-154.
17
ciò confermato in via epigrafica: cfr. cil xiv.4703 = aÉ 1919, 59 b = Fira iii.106 n
= illrp 490:
rivatum / ad Tiberim / usque ad / aquam; cil vi.29782 = ils 5989:
ab
angulo /qui ripam / contingit / usque ad viam /Flaminiam / Calpurniae / M. f. Messallae / pri-
vatum. per la discussione suscitata da questi documenti, soprattutto nella dottrina risalente,
e per altre fonti sul tema, m. F
iorentini
, Fiumi e mari cit., p. 246 s. e nt. 152.