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L. m
aGanzani
, Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano
[pp. 125-134]
liceat. / Quaeque aqua in oppidum venafranorum it fluit ducitur,
eam aquam / distribuere discribere uendundi causa, aut ei rei uectigal
inponere consti/tuere, iiuiro iiuiris praefec(to) praefectis eius coloniae
ex maioris partis decuri/onum decreto, quod decretum ita factum
erit, cum in decurionibus non / minus quam duae partes decurionum
adfuerint, legemque ei dicere ex / decreto decurionum, quod ita ut
supra scriptum est decretum erit, ius po/testatem(q)ue esse placet; dum
ne ea aqua, quae ita distributa discripta deue qua / ita decretum erit,
aliter quam fistulis plumbeis d(um)t(axat) ab riuo p(edes) l ducatur;
neue / eae fistulae aut riuos nisi sub terra, quae terra itineris viae
publicae limi/tisue erit, ponantur conlocentur; neue ea aqua per locum
priuatum in/uito eo, cuius is locus erit, ducatur. Quamque legem ei
aquae tuendae op[e]/ribusue, quae eius aquae ductus ususue causa facta
sunt erunt, tuendis / [IIviri praefect]i [e]x decurion(um) decreto, quod
ita ut s(upra) s(criptum) e(st) factum erit, dixeri[nt] / [eam . . . . . fir]
mam ratamque esse placet / [. . . + 10] / [. . . + 10] / [. . . + 10] / [. . . +
10] / [. . . + 10] / [. . . + 10] / [. . . + 10] / [. . . + 10] / [. . . + 10] / [. . .
+ 10] / [. . . + 10] / [. . . + 10] venafranae s[. . .] / [. . .]atio quam colono
aut incola[e aut . . .]/ da[. . .]i[. . .] is cui ex decreto decurionum, ita ut
supra comprensum est, ne/gotium datum erit, agenti, tum, qui inter
civis et peregrinos ius dicet, iudicium / reciperatorium in singulas res
hs x reddere, testibusque dumtaxat x denun/tiand[o q]uaeri placet;
dum reciperatorum reiectio inter eum qui aget et / eum quocum agetur
ita fi[et ut ex lege q]uae de iudici(i)s privatis lata est / licebit oportebit.
traduzione italiana
editto dell’imperator cesare augusto
… in nome del popolo di venafro sia legittimo e lecito … Quei
canali, condotti sotterranei, chiuse e fonti … che sono stati fatti, edificati,
costruiti, sopra o sotto il livello del terreno, per condurre acqua o a scopo
di riparazione, o qualunque altra opera sia stata fatta sopra o sotto il
livello del terreno per condurre acqua o a scopo di riparazione, si dispone
che rimangano così come sono stati fatti, e che nello stesso modo e per
sempre siano effettuate le ricostruzioni, i ripristini, i restauri, le riparazioni,
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, Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano
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che siano collocati condotti, canali, tubi, che siano realizzate aperture o
qualunque altra cosa sia necessaria per la conduzione dell’acqua: tutto
questo purché il muro o la parte di muro che cinge l’area o suolo attraverso
cui o sotto cui passa il condotto sotterraneo di quell’acqua, o che fa parte
di quel fondo che è o si dice che sia di Quinto sirinio, figlio di lucio, della
tribù teretina, e del fondo che è o si dice che sia di lucio pompeo silla,
figlio di marco, della tribù teretina, non venga distrutto o eliminato,
salvo che (ciò occorra) al fine di ripristinare il condotto sotterraneo o di
ispezionarlo; e non ci sia alcunché di privato che impedisca a quell’acqua
di scorrere, fluire, essere condotta. a destra e a sinistra intorno a quel
canale e intorno a quelle opere che sono state edificate per condurre
quell’acqua, si dispone che venga lasciata libera un’area di otto piedi; che
attraverso questo luogo sia legittimo e lecito passare, ai venafrani o a chi
si assuma questo compito in loro nome, al fine di condurre quell’acqua o
di erigere o ripristinare le opere di quell’acquedotto, (purché) ciò sia fatto
senza dolo; e qualunque materiale occorra per la suddetta costruzione o
riparazione possa legittimamente essere trasportato, arrecato, apportato
il più vicino possibile, e qualsiasi materiale venga da qui estratto giaccia
(distribuito) il più equamente possibile fra gli otto piedi di destra e di
sinistra, purché per queste attività si prometta per il danno temuto con
giuramento. si dispone che i coloni di venafro abbiano il diritto e la
potestà di far applicare tutte queste disposizioni, purché (non accada)
che, a causa di questi lavori, l’area diventi inaccessibile al proprietario
di quel terreno o luogo attraverso cui l’acqua è solita passare, scorrere
o essere condotta, che egli non possa passare, trasportare, trasferire
(qualcosa) direttamente da una parte a un’altra del suo terreno, o che
venga consentito a qualcuno di quelli attraverso i cui terreni quest’acqua
viene condotta, di rovinare quell’acquedotto, dedurre o deviare (l’acqua)
o operare perché quell’acqua non possa essere condotta e scorrere fino
alla città di venafro. si dispone che il diritto e la potestà di distribuire e
assegnare a scopo di vendita quell’acqua che scorre, fluisce, viene condotta
nella città di venafro, o di imporre o fissare per questo un vectigal, spetti
al duoviro o duoviri, prefetto o prefetti di questa colonia in base a un
decreto dei decurioni, decreto che sarà emesso alla presenza di non meno
di due terzi dei decurioni stessi; e dal decreto dei decurioni, emesso nella