mune in cui si trova al momento della segnala-
zione (anche attraverso l’impiego, in regime di
convenzione, di strutture appartenenti e/o ge-
stite dal cosiddetto “terzo settore”). Gli stessi
Comuni, peraltro, hanno il dovere di segnalare
immediatamente il minore al Servizio centrale
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, al fine di poter attingere alle tutele pre-
viste dal medesimo Sistema e finanziate dal
Fondo nazionale per le politiche e i servizi di
asilo.
La procedura della presentazione della do-
manda di asilo, riguardante i minori stranieri non
accompagnati, viene garantita dagli Uffici di Po-
lizia di Frontiera, dagli Uffici Interforze dei Centri
di accoglienza e dalle Questure, in collabora-
zione con l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati e gli altri organismi che ope-
rano nel campo della protezione dei richiedenti
asilo.
Chiarite le condizioni di ammissione relative
ai rifugiati e richiedenti asilo e ai minori stranieri,
restano da illustrare quelle relative ai richiedenti
il permesso di soggiorno per altri motivi. Posto
che verrà dedicato un paragrafo apposito al-
l’accesso al mercato del lavoro, ci sofferme-
remo in questa sezione unicamente sulle
condizioni di ammissione relative alla richiesta
di permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare, per motivi di studio e per soggiorno
di lungo periodo.
Le condizioni di ammissione nel caso di ri-
congiungimento familiare. Al fine di favorire le
aspettative di coesione e unità familiare degli
stranieri soggiornanti in Italia, l’ordinamento vi-
gente prevede che i cittadini stranieri titolari di
permesso di soggiorno con durata non inferiore
ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro (su-
bordinato od autonomo), per asilo, per studio,
per motivi religiosi, per protezione sussidiaria,
oppure titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, possono essere
raggiunti dai familiari più stretti. Si tratta in par-
ticolare: del coniuge, purché maggiorenne e
non separato legalmente; dei figli minori non
coniugati e di quelli maggiorenni ancora a ca-
rico, a condizione che non possano provvedere
autonomamente alle proprie esigenze di vita a
motivo del loro stato di salute; nonché dei ge-
nitori a carico, purché non vi siano altri figli nel
Paese di provenienza in grado di provvedere al
loro fabbisogno. Competente a ricevere la do-
manda e a convocare i richiedenti, al fine di ve-
rificare la documentazione necessaria e curare
il disbrigo delle pratiche relative alle procedure,
è il cosiddetto “Sportello Unico per l’immigra-
zione”, istituito, in base all’articolo 18 della
legge n. 189 del 30 luglio 2002, presso ogni
Prefettura - Ufficio territoriale del governo
(UTG).
Oltre alle caratteristiche sovraesposte, le
condizioni di ammissione dello straniero per ri-
congiungimento familiare sono legate a due fat-
tori: la disponibilità di alloggio del richiedente e
il possesso di un reddito minimo. Per quanto ri-
guarda l’alloggio, è necessario produrre un cer-
tificato che attesti come l’abitazione che dovrà
ospitare i familiari ricongiunti sia idonea dal
punto di vista igienico-sanitario e rientri nei pa-
rametri minimi previsti dalle leggi regionali per
gli alloggi di edilizia residenziale. Relativamente
al secondo fattore, invece, il richiedente dovrà
dimostrare di disporre di un reddito annuo, de-
rivante da fonti lecite, non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale aumentato della
metà dell’importo per ogni familiare che si deve
ricongiungere. In ogni caso, qualora il richie-
dente non disponga di un adeguato reddito
personale, potranno valere i redditi posseduti
dai familiari conviventi.
Una volta verificate le condizioni richieste,
lo Sportello Unico per l’immigrazione avrà il
compito di rilasciare, entro 180 giorni dalla ri-
cezione della richiesta, o il nullaosta al ricon-
giungimento o un provvedimento di diniego.
Giunto in Italia, il familiare ricongiunto dovrà re-
carsi con il nulla osta, entro otto giorni, presso
35
NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
lo Sportello Unico, al fine di attivare la relativa
richiesta del permesso di soggiorno. Infine, il fa-
miliare ricongiunto dovrà recarsi presso un Uf-
ficio Postale abilitato da dove potrà inoltrare la
richiesta di permesso di soggiorno rilasciatagli
dallo Sportello Unico. Una volta ottenuto il per-
messo di soggiorno, il familiare ricongiunto
potrà svolgere un lavoro (subordinato o auto-
nomo), iscriversi a un corso di studi e accedere
alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale.
La procedura appena descritta vale anche
per i familiari al seguito al momento dell’in-
gresso in Italia, qualora il richiedente sia titolare
di visto di ingresso per lavoro subordinato, col-
legato a un contratto di durata non inferiore ad
un anno, o per lavoro autonomo non occasio-
nale, oppure per motivi di studio o religiosi. In-
fine, per i familiari stranieri di cittadini italiani o
comunitari, non è necessario richiedere il nulla
osta allo Sportello Unico bensì il semplice visto
presso l’Ambasciata.
Le condizioni di ammissione nel caso di ri-
chieste di soggiorno per motivi di studio. L’ac-
cesso all’istruzione va trattato, distintamente,
a seconda che si tratti di cittadini stranieri già
residenti in Italia o di persone che vengono ap-
positamente dall’estero.
In linea generale, gli stessi diritti e doveri
previsti per i cittadini italiani in materia di istru-
zione, vengono estesi anche ai cittadini stra-
nieri residenti. Possono accedere al diritto
all’istruzione tutti i minori stranieri già presenti
in Italia. Inoltre, in quanto minori, gli stessi sog-
giacciono all’obbligo scolastico nelle mede-
sime forme e negli stessi modi previsti per i
minori italiani. Qualora i minori stranieri risul-
tino privi di documentazione anagrafica o in
possesso di documentazione incompleta o ir-
regolare, sarà compito dei genitori o dei tutori
dichiarare, sotto la propria responsabilità, i dati
anagrafici. Possono accedere al diritto al-
l’istruzione anche tutti i cittadini stranieri mag-
giorenni già presenti regolarmente in Italia, an-
zitutto con l’apprendimento della lingua ita-
liana, attraverso corsi di alfabetizzazione
articolati su vari livelli. Oltre a ciò, è possibile
frequentare dei corsi per il conseguimento
della licenza media o del diploma di scuola
media superiore.
L’ordinamento vigente, inoltre, offre la pos-
sibilità di frequentare in Italia dei corsi superiori
o d’istruzione tecnico-professionale ai cittadini
stranieri residenti all’estero. In questo caso è
possibile richiedere il visto d’ingresso per mo-
tivi di studio presso l’Ambasciata o le autorità
consolari italiane presenti nel Paese di appar-
tenenza. Peraltro, chi è in possesso di un per-
messo di soggiorno per motivi di studio può
anche svolgere un’attività lavorativa di tipo su-
bordinato, per un tempo non superiore alle 20
ore settimanali, a condizione che un’apposita
autorizzazione gli venga rilasciata da parte del-
l’istituzione scolastica e siano in ogni caso ri-
spettate le limitazioni poste dalla normativa in
materia di lavoro minorile.
Riguardo al soggiorno per motivi di studio,
una considerazione particolare va fatta per
quanto attiene alla frequenza dei corsi di stu-
dio universitari. Entro la fine dell’anno solare,
le università italiane sono tenute a stabilire il
numero massimo dei posti da destinare all’im-
matricolazione degli studenti stranieri per
l’anno accademico successivo. L’ammissione
degli studenti stranieri è vincolata al rilascio
delle dichiarazioni sulla validità locale dei titoli
di studio conseguiti nel Paese di appartenenza
e di queste dichiarazioni si fanno carico le au-
torità diplomatiche o consolari italiane compe-
tenti. Le stesse autorità, peraltro, hanno il
compito di rilasciare il visto d’ingresso per mo-
tivi di studio, attraverso cui è possibile otte-
nere il relativo permesso di soggiorno. Per gli
stranieri già presenti regolarmente in Italia è
possibile accedere ai corsi universitari a parità
di condizioni con gli studenti italiani.
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NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso