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NORMATIVA E PROCEDURE
Le condizioni di ammissione nel caso di ri-
chieste di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo. Sono ammessi a tale
possibilità i titolari di un permesso di soggiorno
di lunga durata e soggiornanti regolarmente in
Italia da almeno 5 anni, purché dispongano di
un reddito minimo pari all’importo annuo del-
l’assegno sociale. Gli importi variano a seconda
della composizione del nucleo familiare. Inoltre,
la tipologia di familiari per i quali è possibile ri-
chiedere il permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo è la stessa per la
quale è possibile domandare il ricongiungi-
mento familiare.
Questo particolare tipo di permesso di sog-
giorno, sempre che sussistano le condizioni so-
vraesposte, è a tempo indeterminato e con-
sente di circolare all’interno dell’UE senza
l’obbligo del visto, oltre che di svolgere attività
lavorativa e usufruire dei servizi e delle presta-
zioni erogate dalla pubblica amministrazione.
Dall’8 gennaio 2007 il permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha
sostituito il documento analogo, introdotto dalla
legge 40/1998, denominato “Carta di sog-
giorno”. Come si è visto, la legge n. 94 del 15
luglio 2009 ha introdotto un apposito esame di
lingua italiana per chi presenta richiesta di per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
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NORMATIVA E PROCEDURE
L’ordinamento italiano
disciplina
l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini
stranieri, con differenziazioni che tengono conto
del Paese di provenienza dei lavoratori (comu-
nitario o non comunitario), del particolare status
(richiedente asilo o meno), del tipo di lavoro (au-
tonomo, subordinato, collegato a progetti spe-
ciali, ecc.), della residenza al momento della
stipula del contratto (lavoratori stranieri residenti
all’estero o già soggiornanti in Italia) e dei flussi
di ingresso stabiliti annualmente dal Governo
con apposito decreto.
L’accesso al mercato del lavoro da parte dei
richiedenti asilo. Data l’assenza di una legge or-
ganica sul diritto d’asilo, alla quale si è posto ri-
medio con il recepimento delle Direttive
comunitarie e altre disposizioni nazionali di
completamento, l’ordinamento italiano, per
quanto concerne l’accesso al mercato del la-
voro da parte dei richiedenti asilo e rifugiati, fa
riferimento a quanto contenuto nel decreto le-
gislativo del 19 novembre 2007, n. 251. Il de-
creto, le cui norme sono entrate in vigore il 19
gennaio
2008,
recepisce
la
Direttiva
2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazio-
nale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.
In particolare, al capo V del suddetto decreto,
intitolato “Contenuto della protezione interna-
zionale”, l’art. 25 (“accesso all’occupazione”)
stabilisce che gli stranieri riconosciuti titolari
dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria «hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in
materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo,
per l’iscrizione agli albi professionali, per la for-
mazione professionale e per il tirocinio sul luogo
di lavoro». Inoltre, sempre all’articolo 25, secondo
comma, si riconosce ai titolari dello status di ri-
fugiato «l’accesso al pubblico impiego, con le
modalità previste per i cittadini dell’Unione Eu-
ropea».
Lo stesso decreto legislativo, al comma 2
dell’articolo 23, consente l’accesso al lavoro ai
titolari dello status di protezione sussidiaria, cui
viene rilasciato «un permesso di soggiorno […]
con validità triennale rinnovabile previa verifica
della permanenza delle condizioni che hanno
consentito il riconoscimento della protezione
sussidiaria».
Il dibattito parlamentare più recente, in par-
ticolare in seno alla III e alla XIV Commissione
permanente del Senato, ha preso in esame la
possibilità di rafforzare maggiormente le tutele
nei confronti dei richiedenti asilo, prevedendo
in particolare la possibilità di «accedere all’oc-
cupazione dopo al massimo sei mesi a decor-
rere dalla presentazione della domanda di
protezione internazionale». Per facilitare le con-
dizioni nazionali di accesso al mercato del la-
voro, le quali «non dovranno limitare
indebitamente l’ingresso dei richiedenti asilo in
quel mercato», tale proposta ha poi trovato
un’applicazione normativa, nella convinzione
Accesso al mercato del lavoro
che «un accesso agevolato all’occupazione
possa evitare l’esclusione sociale del richie-
dente asilo dalla società che lo accoglie, favo-
rendone quindi l’integrazione».
L’accesso al lavoro subordinato di cittadini
stranieri (non comunitari) residenti all’estero. Per
gli stranieri non richiedenti lo status di rifugiato,
che domandano di poter accedere al mercato
di lavoro italiano, valgono le norme previste dal
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero”, di cui al decreto legi-
slativo del 25 luglio 1998, n. 286, tenuto conto
delle modifiche apportate dalla legge del 30 lu-
glio 2002, n. 189.
La legislazione individua i criteri generali per
la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
italiano e rinvia alle valutazioni annuali, attra-
verso un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (cosiddetto “decreto-flussi”), la de-
terminazione dell’entità massima degli stessi.
In caso di mancata pubblicazione del de-
creto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri può provvedere in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l’anno precedente (art. 3,
comma 4 del T.U.I.).
Per pianificare i flussi migratori in ingresso in
Italia nel corso di 3 anni, il Testo Unico sull’immi-
grazione rinvia ad un apposito Documento Pro-
grammatico di emanazione governativa.
Per quanto concerne l’assunzione dal-
l’estero di non comunitari come lavoratori su-
bordinati a tempo determinato, indeterminato o
a carattere stagionale, la procedura prevede
che il datore di lavoro, nell’ambito delle quote
previste dall’apposito “decreto-flussi”, debba
recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigra-
zione istituito presso la Prefettura della Provin-
cia ove dovrebbe aver luogo la prestazione
lavorativa. Lo stesso datore di lavoro, nel caso
in cui conosca il lavoratore da assumere, effet-
tua una richiesta nominativa di “nulla osta” al
lavoro, accompagnando la stessa con la docu-
mentazione attestante l’esistenza di idonea si-
stemazione alloggiativa per il lavoratore e la
relativa proposta di contratto di soggiorno.
Negli anni scorsi, il Ministero dell’Interno,
tramite il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Im-
migrazione, ha messo a punto una procedura
che permette al datore di lavoro di inviare tele-
maticamente le richieste di “nulla osta” in or-
dine ad alcune tipologie contrattuali.
Effettuate le verifiche previste dalla norma-
tiva circa la sussistenza dei requisiti richiesti (in
collaborazione con la Questura e la Direzione
provinciale del lavoro), lo Sportello Unico, in
caso di parere favorevole, rilascia il nulla osta al
datore di lavoro e trasmette per via telematica
la documentazione agli uffici consolari del
Paese di residenza del lavoratore. Quest’ultimo
avrà 6 mesi di tempo per richiedere il visto d’in-
gresso e, una volta giunto in Italia, dovrà pre-
sentarsi entro 8 giorni allo Sportello Unico
competente per ritirare il codice fiscale, sotto-
scrivere il contratto di soggiorno e compilare il
relativo modulo per la presentazione della do-
manda di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. Tale modulo, la cui compilazione potrà
essere effettuata – laddove possibile – con l’as-
sistenza gratuita dei Patronati, andrà poi spe-
dito attraverso gli uffici postali in cui sia
operativo il cosiddetto “Sportello Amico” alla
Questura o ad essa consegnato. La Questura,
dopo aver effettuato i rilievi foto-dattiloscopici,
provvederà successivamente alla consegna del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Inoltre, nel giugno 2012, è stato pubblicato
il decreto legge di attuazione della Direttiva
2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009,
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cit-
tadini di Paesi terzi che intendano svolgere la-
vori altamente qualificati (Decreto legislativo 28
giugno 2012 , n. 108).
È infine appena il caso di segnalare come,
dal punto di vista previdenziale e assicurativo,
il lavoratore straniero in regime di lavoro subor-
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NORMATIVA E PROCEDURE
Accesso al mercato del lavoro