nieri da comuni, associazioni e università.
Gli studenti non-UE non ancora residenti in
Italia possono concorrere a due diversi tipi di
borse di studio, alle quali corrispondono delle
regole particolari per quanto riguarda l’is-
crizione ai corsi prescelti. Si tratta di:
- borse di studio del Governo Italiano, at-
tribuite a seguito di protocolli esecutivi di
Accordi culturali o di programmi di cooper-
azione allo sviluppo; gli studenti che vin-
cono tali borse si devono iscrivere
seguendo le specifiche disposizioni dira-
mate rispettivamente dall’Ufficio VI della Di-
rezione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale (DGPCC) e dall’Uf-
ficio IX della Direzione Generale per la Co-
operazione allo Sviluppo (DGCS) del
Ministero degli Affari Esteri (MAE);
- borse di studio assegnate dai Governi dei
Paesi di provenienza a copertura dell’intero
periodo di studi da effettuare in Italia, nel-
l’ambito di accordi tra le università italiane
e quelle dei Paesi interessati; tali studenti
devono seguire le condizioni di iscrizione
previste negli accordi interuniversitari che li
riguardano.
I candidati non-UE che rientrano in queste
due categorie accedono ai corsi di studio al di
fuori delle quote fissate dalle singole istituzioni
italiane.
L’Italia ha ratificato la “Convenzione sul ri-
conoscimento dei titoli di studio relativi all’inse-
gnamento superiore nella regione europea” a
cinque anni di distanza dalla sua approvazione,
avvenuta nel 1997 a Lisbona, attraverso la
Legge n. 148 del 2002, la quale ha aggiornato
e razionalizzato il quadro normativo interno in
materia di riconoscimento dei titoli esteri.
Tale provvedimento normativo, coerente-
mente con il nuovo quadro di autonomia delle
università, prevede che la competenza per il ri-
conoscimento dei cicli e dei periodi di studio
svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai
fini dell’accesso all’istruzione superiore, del pro-
seguimento degli studi universitari e del conse-
guimento dei titoli universitari italiani, sia attri-
buita “alle Università ed agli Istituti di istruzione
universitaria, che la esercitano nell’ambito della
loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordi-
namenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in mate-
ria”.
L’attuazione della Legge n. 148/2002 ha
avuto luogo nel 2004 con il D.M. del 26 aprile
2004, n. 214 - Regolamento recante criteri e
procedure per gli istituti stranieri di istruzione
superiore che operano in Italia ai fini del ricono-
scimento del titolo di studio da essi rilasciato –
ed è stata, poi, completata nel 2009 mediante
il D.P.R. del 30 luglio 2009, n. 189 - Regola-
mento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio stranieri per l’accesso ai pubblici con-
corsi.
Nel complesso, la legislazione italiana sul ri-
conoscimento dei titoli di studio è legata a tre
fattori principali che ne hanno influenzato l’evo-
luzione:
1) l’emigrazione di ritorno, che ha conosciuto il
suo massimo sviluppo nella prima metà
degli anni Settanta ma non si è mai interrotta
anche negli anni successivi;
2) l’immigrazione non comunitaria, mediante la
quale l’Italia è divenuta un importante Paese
di accoglienza;
3) la mobilità accademica e professionale intra-
UE, progressivamente incoraggiata a partire
dal Processo di Bologna.
Riguardo a quest’ultimo punto, l’Italia par-
tecipa attivamente al programma Erasmus
Mundus e applica ormai da tempo il sistema
ECTS (European Credit Transfer Scheme), oltre
ad aver approvato numerose direttive settoriali
e generali volte a potenziare la mobilità acca-
demica.
Per quel che concerne, nello specifico, il ri-
conoscimento dei titoli di studio non comuni-
tari, la materia viene disciplinata attraverso il
Testo Unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
57
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Studenti internazionali: prima, durante e dopo
58
APPROFONDIMENTI TEMATICI
zione dello straniero (Decreto Legislativo del 25
luglio 1998, n. 286, e successive modifiche).
Attualmente il CIMEA (Centro Informazioni
Mobilità Equivalenze Accademiche) è l’organiz-
zazione che si occupa del riconoscimento dei
titoli di studio. Sul suo sito istituzionale le infor-
mazioni sono accessibili in inglese e in italiano.
La stessa organizzazione, in convenzione con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, funge da punto nazionale di contatto
dell’Erasmus Mundus e delle reti NARIC - Na-
tional Academic Recognition Information Cen-
tres, ENIC - European Network of national
Information Centres on Academic Recognition
and Mobility, e MERIC - Mediterranean Reco-
gnition Information Centres.
Il portale “Study in Italy” è stato avviato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), in collaborazione con il CIMEA
e il CINECA, ed è disponibile in cinque lingue:
italiano, spagnolo, inglese, tedesco e francese.
Il sito raccoglie numerose informazioni per co-
loro che intendono intraprendere gli studi uni-
versitari di primo, secondo e terzo ciclo in Italia:
struttura del sistema di istruzione superiore,
norme per l’accesso ai corsi universitari, servizi
sanitari, alloggio, rilascio di visti e permessi e di
soggiorno, informazioni pratiche sulla vita in Ita-
lia. Inoltre, grazie a un motore di ricerca, è pos-
sibile trovare tutti i corsi offerti agli studenti
stranieri nel territorio nazionale secondo l’area
di studio, il tipo di laurea (primo e secondo li-
vello), la città o l’università prescelta.
Lo stesso sito del CIMEA fornisce informa-
zioni sull’istruzione universitaria in inglese e in
italiano ed è connesso tramite link al sito web
“Study in Italy”.
Studenti internazionali: prima, durante e dopo