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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Gli articoli 31 e 32
della Legge del
30 luglio 2002, n. 189, hanno attuato: il decen-
tramento della procedura d'asilo e creato le
Commissioni Territoriali (attualmente 7) incari-
cate di esaminare le domande d'asilo, compo-
ste da un funzionario della carriera prefettizia
(con funzioni di presidente della Commissione),
un funzionario della pubblica sicurezza, un rap-
presentante degli enti locali e uno dell’UNHCR;
l’introduzione del concetto di riesame della do-
manda, in seguito alla pronuncia negativa da
parte della Commissione esaminatrice; l’auto-
rizzazione alla permanenza sul territorio, richie-
sta al Prefetto a seguito della presentazione del
ricorso avverso la decisione negativa della
Commissione esaminatrice; l’istituzione del Si-
stema di Protezione per Richiedenti Asilo e Ri-
fugiati – SPRAR (e del Servizio Centrale, organo
di raccordo e di gestione del sistema), che, at-
traverso il coinvolgimento degli enti locali ade-
renti, ha il compito di coordinare l’invio sul
territorio nazionale dei richiedenti asilo, rifugiati
e beneficiari di protezione umanitaria, presso i
Centri di accoglienza autorizzati. Ed è proprio
in seguito alle novità introdotte dalla legge n.
189/2002 che l’ordinamento giuridico ha for-
malmente investito la Commissione esamina-
trice della facoltà di richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno per protezione umani-
taria ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998,
come decisione alternativa al riconoscimento
dello status di rifugiato, ed al provvedimento di
rigetto assoluto della domanda.
Con la presentazione della domanda di pro-
tezione internazionale, il richiedente ha la pos-
sibilità di accedere alla procedura di riconosci-
mento dello status di rifugiato o di beneficiario
della protezione sussidiaria. Non è prevista una
procedura diversa ed autonoma per richiedere
il rilascio del permesso per motivi umanitari.
L’istanza viene depositata, al momento del-
l’ingresso nel territorio nazionale, presso l’ufficio
di polizia di frontiera, o presso la questura terri-
torialmente competente, in base al luogo in cui
lo stesso ha eletto il proprio domicilio. Può
anche essere presentata direttamente dal mi-
nore non accompagnato mentre, in presenza di
un nucleo familiare, la domanda di uno dei ge-
nitori si intende estesa anche ai figli minori e
non coniugati, ivi presenti. Qualora sia una
donna a presentare la domanda di protezione
internazionale, tutte le attività poste in essere
dalle autorità di pubblica sicurezza devono pre-
vedere la partecipazione di personale femmi-
nile, ed è garantita per tutti i richiedenti la
presenza di un interprete in ogni fase del pro-
cedimento.
Il cittadino straniero, in seguito al deposito
dell’istanza, viene autorizzato a soggiornare
temporaneamente sul territorio nazionale fino
alla definizione della procedura, acquisendo lo
status provvisorio di “richiedente asilo”. Pur di-
sponendo che la domanda debba essere pre-
sentata al momento dell’ingresso, la mancata
tempestività non è motivo di esclusione dalla
procedura o di rigetto della domanda.
La presentazione della domanda di prote-
zione internazionale provoca l’avvio delle pro-
Procedure di protezione
internazionale
cedure per la determinazione dello Stato com-
petente all’esame della stessa, secondo le di-
sposizioni del Regolamento 343/2003/CE
denominato anche “Dublino II”, e per l’invio nei
Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, de-
nominati CARA, o nei Centri di Identificazione
ed Espulsione, denominati CIE.
L’esame della domanda viene effettuato
dalle Commissioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale (già de-
nominate “Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato”). L’in-
vestitura dei membri della Commissione ha una
durata limitata nel tempo, visto che l’incarico è
triennale ma rinnovabile.
Il colloquio con il richiedente deve svolgersi
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
e la decisione deve essere presa entro i 3 giorni
successivi, tranne nei casi in cui la Commis-
sione ritenga di dover acquisire nuovi elementi
utili ad una corretta e completa valutazione del
caso. Ipotesi questa lasciata alla discrezionalità
della Commissione: non è previsto un limite
temporale entro e non oltre il quale la Commis-
sione deve prendere una decisione. La conse-
guenza più evidente è costituita da un
prolungamento dei termini della procedura, pur
conseguendone, in molte circostanze, una più
completa ed oggettiva valutazione della do-
manda del richiedente sottoposto all’esame.
È previsto l’esame prioritario della do-
manda: la Commissione può decidere di esa-
minare anticipatamente tutte le domande che
sembrano palesemente infondate, che sono
state presentate da un richiedente apparte-
nente ad una delle categorie vulnerabili indicate
dal Decreto 140/2005 (minori, disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli
con figli minori, persone per le quali è stato ac-
certato che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o ses-
suale), o da un richiedente accolto o trattenuto
presso le strutture preposte. Inoltre, la Commis-
sione può decidere di omettere l’audizione del
richiedente, ma solo quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzio-
nato con il Servizio Sanitario Nazionale l’inca-
pacità o l’impossibilità per il richiedente asilo di
sostenere un colloquio personale. Peraltro, il
colloquio può essere rinviato per gravi motivi e
per la condizione di salute del richiedente. In
entrambi i casi, il richiedente asilo deve docu-
mentare le motivazioni che lo spingono a richie-
dere il rinvio dell’audizione.
Il colloquio è individuale e in ogni fase del
procedimento il richiedente può inviare alla
Commissione territoriale memorie e documen-
tazione utile alla comprensione della sua do-
manda. Il richiedente asilo può essere assistito
da un avvocato anche durante il colloquio con
la Commissione e, se ritenuto “caso vulnera-
bile”, può anche essere ammesso il personale
di sostegno per prestare la necessaria assi-
stenza. Durante l’audizione, la Commissione re-
dige un verbale, sottoscritto dall’interessato al
termine del colloquio, e in ogni caso, nel ri-
spetto della normativa in materia di privacy, è
tenuta ad adottare tutte le misure idonee a ga-
rantire la riservatezza dei dati che riguardano
l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti la pro-
tezione internazionale.
Effettuato il colloquio, considerata la docu-
mentazione eventualmente prodotta dal richie-
dente, e tenuto conto dei criteri di valutazione
che il D.Lgs. n. 251/2007 fornisce, la Commis-
sione può emettere un provvedimento di rigetto
assoluto, di “diniego” della domanda di prote-
zione, quando non ci sono i presupposti per ri-
conoscere uno dei due status e quindi non
sono individuabili gli atti di persecuzione o di
danno grave previsti dalla normativa. In ogni
caso, lo status di rifugiato può essere negato
quando sussistono le cause di esclusione, vi
sono fondati motivi per ritenere che il richie-
dente asilo costituisca un pericolo per la sicu-
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Procedure di protezione internazionale