stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali nel quale era incardinato il Comitato.
Sono numerosi anche i minori stranieri non
accompagnati (MSNA) che, non intercettati alla
frontiera in fase di ingresso, vengono poi rin-
tracciati sul territorio. Questo avviene soprat-
tutto in strada, ma anche per presentazione
spontanea ai servizi pubblici, alle questure o
alle associazioni, così come a seguito di ope-
razioni di contrasto alla criminalità che vedono
per oggetto lo smantellamento di reti dedite alla
tratta e allo sfruttamento dei minori. Oppure
può trattarsi dei minori che si sono allontanati
dalle strutture di pronta accoglienza già nella
fase di identificazione.
In relazione al principio normativo della non
espellibilità del minore non accompagnato, se
non per motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato (in tal caso è competenza del Tribu-
nale per i Minorenni predisporre il provvedi-
mento di espulsione), il Comitato per i Minori
Stranieri stabilisce che “l’accoglienza non dovrà
limitarsi al mero mantenimento o alla sola ospi-
talità” ma dovrà comprendere “le cure neces-
sarie, l’istruzione, la formazione, lo sport”, in
vista tuttavia del ritorno assistito (Linee Guida,
2001).
Il divieto di espulsione (art. 19 del Testo
Unico n. 286/1998) è preceduto nel comma 1
del medesimo articolo dal divieto di respingi-
mento verso un Paese dove l’interessato corre
il rischio di subire una persecuzione.
Le procedure seguite per i minori non ac-
compagnati che non provvedano a presentare
una richiesta di asilo sono pertanto le seguenti:
al momento della segnalazione sul territorio si
procede al rilascio di un permesso di soggiorno
per minore età (DPR n. 394/1999, art. 28) di du-
rata temporanea per permettere l’espletamento
delle indagini familiari e l’organizzazione del ri-
torno assistito. Questo permesso di soggiorno
deve essere rilasciato qualora non sussistano
le condizioni per il rilascio di altro tipo di per-
messo, come per esempio affidamento, motivi
familiari, o altro (Circolare del Ministero dell’In-
terno del 23 Dicembre 1999).
Nel caso in cui venga rintracciato un fami-
liare adulto regolarmente soggiornante in Italia,
l’autorità giudiziaria competente provvede ad
affidargli il minore non accompagnato; in caso
contrario, si procede ai sensi dell’art. 2, commi
1 e 2 della legge n. 184/1983 (affidamento fa-
miliare o a una comunità di un minore privo di
ambiente familiare idoneo).
Il Comitato per i Minori Stranieri stipula inol-
tre convenzioni con organismi o associazioni
umanitarie a carattere nazionale o internazio-
nale (come il Servizio Sociale Internazionale,
l'Organizzazione Internazionale per le Migra-
zioni o la Croce Rossa Italiana), per l'attuazione
di programmi diretti a rintracciare anche nel
Paese di origine i familiari dei minori non ac-
compagnati, svolti nel superiore interesse del
minore e con l'obbligo della assoluta riserva-
tezza, in modo da tutelare la sicurezza del ri-
chiedente protezione internazionale (D. Lgs. n.
140/05).
Laddove sia possibile, nell’interesse del mi-
nore e al fine di garantire il diritto all’unità fami-
liare, si procede pertanto a ricongiungere il
minore alla propria famiglia attraverso appositi
progetti di ritorno assistito, che prevedano l’ac-
compagnamento nel Paese di origine, il riaffido
alla famiglia e il progressivo reinserimento (sco-
lastico, lavorativo, ecc). In questo caso il Comi-
tato per i Minori Stranieri, concluse
positivamente le indagini familiari ed elaborato
un progetto di reinserimento, provvede ad in-
formare il Tribunale per i Minorenni che pertanto
rilascia il nulla osta al ritorno, a meno che non
sussistano procedimenti giurisdizionali a carico
del minore o inderogabili esigenze processuali.
Il ritorno viene poi eseguito dalla Polizia (nel
caso dei rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o
dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel
Paese di origine.
Se invece non sussistono le condizioni ne-
cessarie e indispensabili per procedere in tal
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Minori stranieri non accompagnati: tutela e diritti
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
senso, il Comitato dispone il non luogo a prov-
vedere al ritorno e segnala la situazione ai ser-
vizi sociali e al Giudice Tutelare o al Tribunale
per i Minorenni perché provvedano all’affida-
mento del minore ai sensi della legge n.
183/1984 e venga avviato un progetto di inte-
grazione sociale e civile della durata di almeno
due anni.
I criteri per cui il Comitato decide pro o con-
tro il ritorno del minore non accompagnato non
sono rigidamente stabiliti dalla legge, per cui è
importante in tal senso che il Comitato possa
disporre del maggior numero possibile di infor-
mazioni che consentano di valutare i rischi, le
opportunità e la volontà del minore.
Il minore, o l’adulto che si fa carico della sua
tutela, può presentare ricorso alla Magistratura
(Tribunale ordinario o Tar) per impugnare il nulla
osta al ritorno. Similmente il MSNA richiedente
asilo può presentare ricorso presso il tribunale
ordinario contro il diniego del riconoscimento
dello status da parte dell’apposita Commis-
sione.
Altro momento molto delicato si profila al
compimento del 18° anno di età, quando a de-
terminate condizioni l’ex minore può richiedere
il permesso di soggiorno per motivi di studio o
lavoro, sulla base dell’art. 25 della legge n.
189/2002, che ha completato il T.U. del 1998
con la previsione di questa possibilità per i mi-
nori sottoposti a tutela. Nel caso in cui il MSNA
sia in possesso di un permesso di soggiorno
per affidamento (a causa del non luogo a prov-
vedere al ritorno e dell’affidamento disposto
dal Tribunale per i Minorenni o dai servizi sociali
e reso esecutivo dal Giudice Tutelare), non solo
può entrare subito nel mercato del lavoro nel ri-
spetto delle norme che tutelano il lavoro mino-
rile, ma è anche prevista la conversione in per-
messo per studio o lavoro al compimento del
18° anno di età (Circolare del Ministero dell’In-
terno del 9 aprile 2001).
Nel caso specifico che l’affidatario sia un
cittadino straniero non comunitario regolar-
mente soggiornante, il minore convivente viene
iscritto nel permesso di soggiorno dell’affidata-
rio fino al compimento dei 14 anni, per poi rice-
vere un permesso di soggiorno per motivi
familiari. Il permesso di soggiorno per motivi fa-
miliari consente di lavorare e prevede la con-
versione in permesso di soggiorno per studio o
lavoro al compimento dei 18 anni di età.
La nuova normativa prevede pertanto che il
permesso di soggiorno per minore età rilasciato
ai MSNA potrà essere convertito al compi-
mento della maggiore età solo se sussistono
contemporaneamente: un provvedimento di tu-
tela o affidamento, l’ingresso in Italia da almeno
3 anni e la partecipazione a progetti di integra-
zione per almeno 2 anni.
L’accoglienza dei minori stranieri non ac-
compagnati – e le relative spese - rientra nella
responsabilità dei Comuni che, a partire dal
1990, hanno acquisito autonomia statutaria
(legge n. 142/1990). In questo senso il Ministero
dell’Interno si limita a gestire la prima acco-
glienza fino alla nomina del tutore, mentre i
fondi da assegnare per i progetti di accoglienza
dei minori vengono stanziati dalle Regioni sulla
base delle presenze (ma non degli arrivi).
La realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, ai sensi della legge n.
328/2002, è di competenza dei Comuni in ac-
cordo con diversi enti interessati e questo si sta
rivelando un compito quanto mai arduo in que-
sta fase di carenza di risorse finanziarie.
Minori stranieri non accompagnati: tutela e diritti