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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Uno dei settori
delle politiche migra-
torie in cui si evidenziano prassi (ancorate pe-
raltro in precise disposizioni di legge)
parzialmente riconducibili al concetto di migra-
zioni temporanee e circolari è senza dubbio
quello del lavoro subordinato a carattere sta-
gionale, che, in termini numerici, rappresenta la
stragrande maggioranza di ingressi per lavoro
in Italia.
La materia è disciplinata espressamente
dall’articolo 20 della legge 30 luglio 2002, n.
189, che ha sostituito l’articolo 24 del Testo
Unico delle leggi sull’immigrazione (Decreto Le-
gislativo n. 286/1998), che autorizza l’assun-
zione per lavoro stagionale di un lavoratore
straniero residente all’estero fino a un periodo
massimo di nove mesi. Il periodo di validità
dell’autorizzazione è ovviamente legato al tipo
di lavoro stagionale, anche se in ogni caso non
potrà essere inferiore ai 20 giorni e superiore ai
nove mesi (ai sei mesi, nei casi legati ad alcune
tipologie di lavoro).
Anche per quanto concerne il lavoro stagio-
nale, esso è regolato dai Decreti Flussi, che sta-
biliscono il numero di lavoratori che possono
fare ingresso nel Paese per svolgere questo
tipo di attività lavorativa. Nell’ambito della disci-
plina che regola l’accesso al mercato del lavoro
per i cittadini stranieri, questa particolare tipo-
logia contrattuale si colloca come a sé stante
rispetto alle previsioni che riguardano gli in-
gressi per rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Il lavoro stagionale, da un punto di vista
strettamente normativo, è stato preso in consi-
derazione dal legislatore a partire dal 1998, alla
luce della sua crescente incidenza nell’ambito
del mercato del lavoro italiano. La procedura
seguita nel lavoro stagionale è la stessa prevista
per il lavoro subordinato in generale, anche se
sono previste semplificazioni in ordine ai tempi
di rilascio e in merito ad alcune verifiche, al fine
di soddisfare le esigenze di celerità che conno-
tano la domanda di lavoro stagionale.
L’art. 24.4 del Testo Unico delle leggi sul-
l’immigrazione recita: “Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello
Stato di provenienza alla scadenza del mede-
simo, ha diritto di precedenza per il rientro in
Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso
Paese che non abbiano mai fatto regolare in-
gresso in Italia per motivi di lavoro”.
Oltre a questa agevolazione, l’art. 5.3-ter
della medesima legge prevede che il datore di
lavoro possa presentare richiesta di nulla osta
per lavoro stagionale pluriennale (validità mas-
sima tre anni), nei limiti delle quote di ingresso,
in favore di un lavoratore che ha prestato attività
lavorativa stagionale per due anni consecutivi,
anche se questa misura non esonera però lo
straniero dal richiedere annualmente il visto di
ingresso.
Inoltre, le domande presentate in favore di
cittadini non comunitari che abbiano fatto in-
gresso con il medesimo datore di lavoro nel-
l’anno precedente, possono beneficiare del
Migrazione circolare e stagionale:
un’esperienza “in progress”
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
“silenzio-assenso” e cioè considerarsi accolte
se entro 20 giorni dalla presentazione non in-
terverrà una risposta negativa da parte dello
Sportello Unico.
Qualora se ne verifichino le condizioni, è
possibile convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, sempre nell’ambito
delle quote, solo dopo il secondo ingresso del
cittadino straniero in Italia per lavoro stagionale.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagio-
nale è riconducibile solo in senso lato al con-
cetto di migrazioni temporanee e circolari.
Tecnicamente intesa, infatti, la migrazione cir-
colare dovrebbe ricomprendere un doppio pro-
cesso di accompagnamento del migrante:
dapprima, un’attività di preparazione all’espe-
rienza migratoria, e, successivamente, specifi-
che iniziative di reinserimento nel mondo del la-
voro del Paese di origine, che valorizzino le
competenze e le esperienze acquisite durante
il periodo di soggiorno all’estero. Nel caso della
legislazione nazionale citata, si può al massimo
parlare di migrazione temporanea ripetuta e
delle relative misure di facilitazione.
Un esplicito nesso fra permessi di ingresso
per lavoro stagionale e accordi di riammissione
si trova nell’art. 21.1 del Testo Unico, secondo
cui gli Stati (non appartenenti all’UE) che ab-
biano stipulato con l’Italia specifici accordi di
regolamentazione dei flussi di ingresso e di
riammissione, possono beneficiare di “appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagio-
nale”.
Migrazione circolare e stagionale:
un’esperienza “in progress”
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Per quanto concerne
le condi-
zioni di ammissione dei minori stranieri bisogna
distinguere fra minori accompagnati e non ac-
compagnati. Nel primo caso si tratta di minori
affidati a parenti entro il terzo grado (regolar-
mente soggiornanti), attraverso un provvedi-
mento formale. Nel secondo caso si tratta di
minori che si trovano in Italia senza i genitori o
altre persone adulte legalmente responsabili
della loro rappresentanza o assistenza.
A tutti i minori stranieri presenti in Italia sono
riconosciuti il diritto all’istruzione, il diritto all’as-
sistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai
minori italiani in materia di lavoro (fra cui l’am-
missione al lavoro solo dopo il compimento del
sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto
gli obblighi scolastici). Inoltre, ai minori stranieri
non accompagnati vengono concesse anche
particolari misure giuridiche, di protezione e as-
sistenza, fra cui l’accoglienza in luogo sicuro, la
non espulsione, il diritto ad un permesso di
soggiorno per minore età e la possibilità di far
ricorso ai casi di tutela e affidamento.
Il minore non accompagnato richiedente
asilo è assistito dal tutore durante il colloquio di
audizione di fronte alla Commissione Nazionale
per il Diritto d’Asilo ed è adeguatamente infor-
mato sul significato e sulle eventuali conse-
guenze del colloquio personale. In caso di
mancata conferma della domanda o di diniego
del riconoscimento dello status di protezione in-
ternazionale, il minore non accompagnato rien-
tra sotto le competenze del Comitato per i
Minori Stranieri.
Il Comitato per i Minori Stranieri trae origine
dal Comitato per la tutela dei minori, istituito nel
1994 presso la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, a seguito della modifica delle compe-
tenze e della composizione prevista dalla legge
n. 40/1998. Il D.P.C.M. n. 535/1999 ne ha quindi
emanato il Regolamento limitando la sua com-
posizione a 9 membri rappresentanti il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero
degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno, il Mi-
nistero della Giustizia, l’Associazione Nazionale
Comuni di Italia, l’Unione delle Province Italiane,
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati e un rappresentante delle associazioni.
Il Comitato per i Minori Stranieri ha, pertanto, in
carico la vigilanza sulle modalità di soggiorno
dei minori; la cooperazione con le amministra-
zioni interessate; l’accertamento dello status del
minore non accompagnato; l’adozione del
provvedimento di ritorno assistito; e, infine, il
censimento dei minori presenti non accompa-
gnati. A questo fine, a partire dal 2000, è stata
istituita presso il Comitato una apposita banca
dati dei minori non accompagnati segnalati allo
stesso Comitato. La soppressione del Comitato
per i Minori Stranieri prevista dal Decreto sulla
Spending Review (art. 12, comma 20, del De-
creto legge n. 95/2012, convertito con modifi-
cazioni nella L. n. 135/2012) non ha determinato
una interruzione dei meccanismi di tutela e pro-
tezione dei minori stranieri non accompagnati,
in quanto le funzioni del Comitato sono state
trasferite alla Direzione Generale dell’Immigra-
zione e delle Politiche di Integrazione presso lo
Minori stranieri non accompagnati:
tutela e diritti
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