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Ciò è fondamentale soprattutto in una materia, quella penalistica, in
cui al dato propriamente giuridico si intrecciano riflessioni di carattere
morale o considerazioni d’interesse pubblico (
3
). La disciplina dei singoli
reati richiede infatti di essere studiata alla luce dei principi di carattere
generale recepiti dalla cancelleria giustinianea e resi noti nel testo delle
Novelle, soprattutto nella praefatio o nei capita introduttivi di ciascuna
legge.
Più in generale le Novelle, dando testimonianza sia degli ideali
politici dell’imperatore da un lato, sia delle concrete pratiche sociali
dall’altro, presentano uno spaccato molto significativo, per certi versi
ineguagliabile, della società del tempo (
4
).
Infatti, se fino al 534 la parte più
consistente dell’attività legislativa è collegata alle grandi opere del Corpus
iuris civilis, a partire dal 535 la cancelleria torna ad occuparsi dei problemi
contingenti, offrendo così, all’interno delle Novelle, un quadro vivo e
realistico dell’epoca giustinianea.
Va detto inoltre che le Novelle, a differenza delle altre opere della
Compilazione, sono redatte per la maggior parte in greco, lingua parlata
correntemente nell’area orientale dell’impero mentre il latino, considerato
l’idioma della tradizione giuridica, è tuttavia ormai lontano dal parlato:
ratio legis) permettendo così una comprensione non idealizzante dell’opera di
Giustiniano”.
(
3
) Per completezza va dato atto che questa opinione non è condivisa da tutti i romanisti:
uno studioso autorevole come N.
VAN DER
W
AL
, Manuale Novellarum Justiniani – Aperçu
systématique du contenu des Novelles de Justinien, Groningen 1964, p. 47, nota 1, ritiene che
le Novelle di contenuto penale offrano descrizioni retoriche e poco tecniche dei reati da
perseguire. È pur vero che lo studio delle Novelle si è intensificato negli ultimi anni e ha
dato risultati molto soddisfacenti proprio a partire dalle ricerche svolte dal van der Wal.
(
4
) Secondo H. J
ONES
,
Justiniani Novellae ou l’autoportrait d’un législateur, in RIDA, XXXV,
1988, pp. 149-208 le Novelle rivelano l’autentica personalità dell’imperatore: leggendone
il testo si ha la possibilità di scoprire le sue opinioni personali, le sue riflessioni
filosofiche, la sua concezione dell’etica, della religione e della giustizia. Sono lo specchio
della triplice missione di cui egli si sente investito da Dio, ovvero l’unificazione
geografica, legislativa e religiosa dell’impero. In definitiva esse costituiscono un vero e
proprio “autoritratto” di Giustiniano.
7
anche l’uso del greco si rivela quindi funzionale allo scopo di rispondere
alle esigenze effettive e quotidiane del tempo.
Nel corso della trattazione si procederà a descrivere le singole
fattispecie criminose disciplinate da Giustiniano nelle Novelle, senza
perdere di vista il fine ultimo della ricerca, che è quello di enucleare i
principi generali a cui si ispira il diritto penale di età giustinianea.
Tra le prime questioni che mi sono posta vi è quella di comprendere i
criteri in base ai quali la cancelleria si è risolta a selezionare e reprimere
certi reati piuttosto che altri. Questo tipo di analisi è possibile proprio
perché le Novelle presentano al loro interno l’esposizione, spesso ampia e
articolata, delle ragioni che sono poste a fondamento della norma.
In alcuni casi si tratta di scelte dettate dalla necessità di risolvere
problemi contingenti: Giustiniano ad esempio dedica ben tre leggi
(precisamente Nov. 12, Nov. 139 e Nov. 154) alla repressione dell'incesto,
allo scopo principale di dirimere questioni scaturenti dagli usi endogamici
di alcune comunità o gruppi etnici stanziati nelle zone orientali
dell'impero e soggetti agli influssi di popoli confinanti, in cui le unioni
matrimoniali tra persone con vincoli di parentela erano lecite e frequenti.
In ipotesi come queste occorre dunque analizzare i presupposti sociali che
sono alla base della politica giustinianea in materia penale, con particolare
attenzione alle caratteristiche delle aree geografiche a cui i provvedimenti
sono indirizzati.
Tra le problematiche che destano preoccupazione e necessitano di
interventi urgenti da parte della cancelleria vi è inoltre un fenomeno
collegato al decadimento dei costumi, ovvero la corruzione dei funzionari
pubblici. Come si vedrà in seguito, con Nov. 8, importante legge di
riforma dell’amministrazione periferica assieme a Nov. 17, il commercio
delle cariche da parte dei governatori provinciali viene combattuto con
l’intento di stroncare il rapporto di causa ed effetto fra venalità delle
cariche ed estorsioni di rivalsa dei governatori, con pene severe e da
scontarsi nella stessa provincia per i governatori che avessero acquistato la
carica o ne ricavassero lucri illeciti.
Si può comunque osservare che, in linea generale, all’imperatore
Giustiniano, sensibile ai precetti cristiani e mosso dalla volontà di arginare
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