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g) Assumere un atteggiamento di collaborazione tra di loro e con gli insegnanti
durante le lezioni.
h) Conoscere e adoperarsi per conseguire gli obiettivi educativi e cognitivi con-
cordati con il Consiglio di Classe in armonia col P.O.F.
i) Inserirsi costruttivamente nel contesto sociale del Liceo Laura Bassi, nel ri-
spetto dei suoi comportamenti e delle sue regole.
l) Utilizzare il libretto assenze per far firmare puntualmente le comunicazioni
scuola – famiglia, giustificare le assenze e/o i ritardi in ingresso o le uscite antici-
pate.
m) Rispettare gli orari.
n) Mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita, durante
l'intervallo, il cambio dei Docenti, gli spostamenti nell'edificio e durante le
uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, gli scambi scolastici, gli stage.
o) Non permanere nel cortile interno durante le ore di lezione. Se ciò dovesse ve-
rificarsi, per qualsiasi ragione, non recare disturbo alle lezioni, evitando di avvi-
cinarsi alle finestre.
p) Rispettare il corretto uso delle attrezzature e del materiale della scuola e rifon-
dere eventuali danni arrecati.
q) Attenersi alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.
r) Collaborare con la scuola per mantenere l'ambiente pulito e ordinato.
s) Deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori.
TITOLO VI
DEI COMPORTAMENTI
19. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano man-
canze disciplinari con riferimento ai doveri degli Studenti elencati nell'art. 3 del
D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, le relative sanzioni e gli organi competenti a
comminarle, nonché le modalità e i tempi del procedimento disciplinare.
19.1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforza-
mento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno
della comunità scolastica, nonché al recupero dello Studente attraverso attività
di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
19.2. La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni tengono conto della
situazione personale dello Studente, della gravità del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano.
19.3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni cor-
rettamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
19.4. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere
previsto un rapporto con lo Studente e la famiglia tale da preparare il rientro nel-
la comunità scolastica.
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Per casi di particolare gravità si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 commi 8,9 e 9
bis del D.P.R. 249/98.
20. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
20.1. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulla valutazione del profitto, salvo quanto previsto dall
'art. 2 del D.L. 1 settem-
bre 2008 n. 137 convertito in Legge n.169 il 30 ottobre 2008.
20.2. La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
20.3. La votazione sul comportamento degli Studenti, attribuita collegialmente
dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello Studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di cor-
so o all'esame conclusivo del ciclo, nei casi e con le modalità applicative previste
dal relativo D.M.
21. MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI
21.1. La mancata frequenza regolare delle lezioni e dei corsi offerti dalla scuola
può comportare una lettera di richiamo da parte del Consiglio di Classe.
21.2. Il ritardo abituale costituisce motivo di procedimento disciplinare, promos-
so tempestivamente dal Coordinatore di Classe. Qualora i ritardi siano ingiustifi-
cati e frequenti, sì da essere superiori a quattro, si invierà comunicazione alla fa-
miglia, indicando la data dopo la quale non sarà più consentito l'ingresso in ri -
tardo. Gli alunni minorenni che nonostante la comunicazione si presentassero a
scuola in ritardo ingiustificato e i cui Genitori fossero impossibilitati a recarsi a
scuola, saranno trattenuti in attività di studio individuale presso i locali dell’isti-
tuto.
21.3. La mancanza di rispetto, anche formale, verso il Capo d'Istituto, il persona-
le docente e non docente, i compagni se consiste in parole o atti poco rispettosi
nei confronti altrui e parole o atti oltraggiosi può comportare una raccomanda-
zione scritta con registrazione ufficiale nel diario di classe da parte del Docente
o del Capo d'Istituto. Nei casi più gravi, se consiste in parole o atti lesivi della di -
gnità individuale, atteggiamenti aggressivi e violenti può comportare l'allonta-
namento temporaneo dalle lezioni da 1 a 15 giorni e viene decisa dal Consiglio di
Classe. Costituiscono aggravanti la recidiva e il concorso con altre persone. Il
provvedimento di sospensione può essere sospeso o ridotto in considerazione di
scuse pubbliche nei confronti della persona offesa, della promessa di cambia-
mento negli atti e nei comportamenti, della offerta di lavori utili (preparazione
lezioni e lavori di gruppo, piccoli servizi di pulizia e di manutenzione, assistenza
alunni diversamente abili, svolgimento compiti insieme a compagni in malattia,
etc.).
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21.4. In caso di violazione delle norme del Regolamento d'Istituto e delle dispo-
sizioni impartite in materia di sicurezza di persone e cose possono essere inflitte
dal Consiglio di Classe le seguenti sanzioni:
a) per una violazione singola e di lieve entità: lettera di raccomandazione con re-
gistrazione ufficiale sul diario di classe;
b) per una violazione di grave entità, commessa in gruppo o in caso di recidiva:
allontanamento temporaneo dalle lezioni da 1 a 15 giorni, a seconda della gravi-
tà, convertibile o riducibile come indicato al punto 21.3.
21.5. Per comportamenti che causino danni intenzionali alle strutture, ai mate-
riali e ai sussidi nonché all'edificio e alle suppellettili vengono inflitte dal Consi-
glio di Classe le seguenti sanzioni:
a) riparazione del danno ove possibile (rimborso pecuniario o ripristino attraver-
so prestazione personale compatibile con le norme di sicurezza e con il rispetto
della persona);
b) per azione reiterata o che abbia comportato un danno grave o che sia accom-
pagnata da deturpazione del decoro della struttura o compiuta in gruppo: allon-
tanamento temporaneo dalle lezioni da 1 a 15 giorni a seconda della gravità oltre
alla riparazione del danno come previsto nel punto 21.5.a.
21.6. Per comportamenti che causino il degrado dell'ambiente scolastico, lo Stu-
dente verrà sanzionato dal Consiglio di Classe con l'obbligo della pulizia
dell'ambiente e al ripristino originario dello stato dei luoghi.
21.7. In caso di mancanza di rispetto delle norme e delle consegne durante i viag-
gi di istruzione, gli scambi, gli stages, si applicano le seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale del Docente accompagnatore per mancanza lieve;
b) allontanamento dall'attività e rientro in sede per fatto grave e lesivo del buon
andamento dell'attività con provvedimento del Docente accompagnatore;
c) allontanamento dall'attività, rientro in sede e allontanamento dalle lezioni da
1 a 15 giorni (convertibile o riducibile come da punto 21.3.), deciso dal Consiglio
di Classe, quando il fatto sia di tale gravità da compromettere il buon nome della
scuola, creare difficoltà nei rapporti con le famiglie e con la scuola ospitante,
con chi opera nello stage, presenti caratteri di recidiva e/o sia compiuto in grup-
po e/o associato a mancanze di altro genere.
21.8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
21.9. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e
quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di
Istituto.
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