179
L. m
aGanzani
, Lex rivi hiberiensis
[pp. 171-185]
§ 14 iii.29[si (?) quis (?) ab (?) aliquo (?) p]oenam·ex hac lege petet,
·is·a quo poe-
iii.30 [na petita (?) fuerit (?)] uadimonium·ad eum·qui·proxumae
iii.31 [iurisdictio]n.i. (?)·municipi·aut·coloniae praeerit
iii.32 [promittat (?) - - -pr]o.x.u.mae (?) rationis
8
h.abita ex
edicto·mi-
iii.33 [nici / -nuci* (?) - - -]a.n.i. (?) l.e.g(ati) aug(usti) ·c.l.ar.i.ssimi.
uiri ut. in
iii.34 [- - -*]+++* p.r.o.m.i.t.t.i.·oportebit·iudicem
9
iii.35 [- - -* inter] quos·controuersia·erit·extra ordi-
iii.36 [nem,- - -*] qua.* secundum l.e.gem
10
·intra dies quin-
iii.37 [que proxumas quibus (?) d.a.t.u.s. erit p.ronuntiet.
§ 15 iii.38[is (?) qui (?) cum (?) ali]quo hac lege· aget·petetue hanc·for-
iii.39 [mulam accipi]to (vacat) iudex esto. Quit.quit parret·e·lege
iii.40 [riui (?) hiberiensis (?)] quae lexs·est·ex conuentione paga-
iii.41 [nica (?) omnium (?) c]a.esaraugustanorum·gallorum cas-
iii.42 [cantensium* Bels]inonensium·paganorum·illum
iii.43 [illi dare oportere],
11
++* iudex·illum·illi·c(ondemnato),
·s(i) ·n(on) ·p(arret) ·a(bsolvito).
§ 16 iii.44 [hanc legem –c.4-* Fu(?)]ndanus·augustanus·alpinus·leg
(atus)
iii.45 [pr(o) (?) pr(aetore) (?) imp(eratoris) caes(aris) tra]i.ani
hadriani·aug(usti) ·aditus· a ·magis-
8
l’editore, nel lavoro già cit., in corso di pubblicazione negli atti del convegno Lex rivi
Hiberiensis. Diritto e tecnica cit., accoglie qui, avendola confermata sul bronzo, la lettura di
J. platschek [di]numerationis invece di [pr]oxumae(?) rationis.
9
l’editore, nel lavoro già cit., in corso di pubblicazione negli atti del convegno Lex rivi
Hiberiensis. Diritto e tecnica cit., accoglie qui, avendola confermata sul bronzo, la lettura di di
J. platschek (presentata nel corso dello stesso convegno) di oporteret in luogo di oportebit.
10
iii.34-36, suggerimenti di m.h. crawford (come da ed. princ. di Beltrán lloris, p.
157): ‘ut in /[edicto pr. urb.] promitti oportebit iudicem-/[que is qui i. d. praeerit inter]
quos controversia erit extra ordi-/[nem dato ea lege] qua secundum legem…’.
11
l’editore, nel lavoro già cit., in corso di pubblicazione negli atti del convegno Lex rivi Hi-
beriensis. Diritto e tecnica cit., dubita della proposta di d. nörr (op. cit. in bibl.) di integrare con
[illi dare facere oportere ei]us invece di [illi dare oportere] per mancanza di uno spazio sul bronzo.
180
L. m
aGanzani
, Lex rivi hiberiensis
[pp. 171-185]
iii.46 [tro pagi pagano]rum·caesaraugustanorum·l(ucio) ·man-
iii.47 [lio (?) l(uci) f(ilio) (?) ani(ensi tribu) (?) mate(?)r.no
sancxit(!)·ratamque·esse iussit.
traduzione italiana
(in molti punti la traduzione è indicativa, avendo tenuto conto delle
integrazioni meramente congetturali e/o delle interpretazioni proposte da
m. crawford e indicate in nota nell’editio princeps di F. Beltrán lloris)
[lex (?) paganica (?)] del rivus del pagus dei galli, del [pagus(?)] Bel-
sinonensis e del pagus Segardenensis.
§ ia (i. 1-8) [Relativamente a quelle opere o quant’altro (?) che] per
il rivus Hiberiensis [essi debbono porre in essere e alle prestazioni che deb-
bano essere effettuate per] la diga del rivus Hiberiensis e [circa le attività
che i magistri pagi (?)] abbiano ordinato in ogni altro campo [connesso
all’acqua del rivus(?)], o qualunque altra cosa essi abbiano ordinato o
notificato di fare in questa materia, o (se abbiano) ordinato una con-
tribuzione in denaro, (tanto avvenga) in accordo con il parere della
maggioranza dei pagani, purché esso sia espresso proporzionalmente
alla singola quantità di diritto spettante sull’acqua.
§ ib (i. 9-15) e se qualcuno, a giudizio di quello o di quelli che
saranno preposti ai lavori, non avrà effettuato i lavori o qualunque al-
tro compito gli sia stato assegnato o notificato da uno di loro, o se
ne sarà sottratto o si sia attardato così da renderne meno efficace la
realizzazione o non avrà versato il denaro nel termine, per ciascuna di
queste mancanze, sia tenuto a dare 25 denari per ogni singolo ordine
(inosservato) del magister pagi. tutto ciò i magistri pagi lo computino
nel fondo comune.
§ 2a (i. 16-21) se di quello, fra gli interessati, tenuto ad effettuare le
opere o altro, i magistri pagi o i curatores non avranno potuto ottenere la
presenza, ne diano notifica alla casa o alla di lui famiglia e se la persona alla
181
L. m
aGanzani
, Lex rivi hiberiensis
[pp. 171-185]
cui casa o famiglia è stata fatta la notifica come sopra scritto, non avrà dato
o fatto (quanto richiesto), sia tenuto a pagare la stessa pena indicata sopra.
§ 2b (i. 21-26) alla pulitura e riparazione del rivus Hiberiensis Ca-
pitonianus, dalla sua estremità superiore fino all’ultima mole che è nei
pressi (della proprietà) del centurione Rectus, tutti i pagani devono con-
tribuire in proporzione della rispettiva quota.
§ 3a (i. 27-33) i canali che usano in comune devono pulirli e ri-
pararli, ciascuno effettuando il lavoro fino al punto in cui ha accesso
all’acqua; una volta predisposti i canali, ciascuno (sarà tenuto), due
volte all’anno, nel giorno in cui i magistri pagi glielo abbiano comunica-
to o notificato, a pulire il tratto compreso fra la chiusa da cui lui deriva
acqua e la chiusa successiva; sarà tenuto a fare ciò assiduamente perché
l’inadempienza sarà imputata a suo dolo.
§ 3b (i. 34-38) anche il canale o il ponte che uno abbia installato,
sarà trattato come una chiusa ed egli dovrà mantenere in buone condi-
zioni e pulire quel luogo e tutta l’area che, a causa di queste installazio-
ni, possa impedire al rivus di far defluire la giusta quantità di acqua.
§ 3c (i. 38-46) i magistri pagi gestiranno il loro ufficio dalle ca-
lende di giugno alle calende di giugno successive e, dal momento in
cui saranno eletti magistri, nei cinque giorni successivi, riuniscano il
pago in concilio e, su parere della maggior parte dei pagani, a partire
dal giorno che i pagani vorranno, deviino l’acqua dal rivus Hiberiensis
fino a deviare la provvista d’acqua dell’ultimo lotto (di terreno) e, a
partire dalle idi di luglio, effettuino le opere di ripristino e pulitura
del rivus.
§ 4 (i. 47-ii.1) i pagani che saranno nel (distretto) Belsinonensis o
nel pagus, quando i magistri pagi glielo notificheranno, all’ora seconda,
presso il termine della villa più vicina di valerio aviano, dovranno riu-
nirsi in concilio nel rispetto delle modalità di ripartizione dell’acqua. e
nessuno si allontani prima che …
Dostları ilə paylaş: |