dinato ha diritto alle medesime tutele previste
per i lavoratori subordinati italiani.
L’accesso al lavoro subordinato stagionale.
La materia è disciplinata espressamente dall’ar-
ticolo 20 della legge del 30 luglio 2002, n. 189,
che ha sostituito l’articolo 24 del Testo Unico
del 1998. La procedura descritta precedente-
mente è valida anche per l’assunzione per la-
voro stagionale di un lavoratore straniero
residente all’estero. Il periodo di validità dell’au-
torizzazione è ovviamente legato al tipo di la-
voro stagionale, anche se in ogni caso non
potrà essere inferiore ai 20 giorni e superiore ai
9 mesi.
Le domande presentate in favore di cittadini
non comunitari, che abbiano fatto ingresso con
il medesimo datore di lavoro nell’anno prece-
dente, possono beneficiare del “silenzio-as-
senso” e cioè considerarsi accolte se entro 20
giorni dalla presentazione non interverrà una ri-
sposta negativa da parte dello Sportello Unico.
La legge prevede che il datore di lavoro possa
presentare richiesta di nulla osta per lavoro sta-
gionale pluriennale per il lavoratore che abbia
prestato attività lavorativa per due anni conse-
cutivi, sempre nel limite delle quote annuali pre-
viste.
È possibile convertire il permesso di sog-
giorno per lavoro stagionale, in corso di validità,
in permesso di soggiorno per lavoro subordi-
nato solo dopo il secondo ingresso del cittadino
straniero per la stessa tipologia di lavoro, a se-
guito del rientro nel proprio Stato di prove-
nienza. In ogni caso, la conversione potrà
avvenire solo qualora si presentino le condizioni
e nell’ambito delle quote per lavoro subordinato
stabilite dall’apposito “decreto-flussi”.
Riguardo alla previdenza e all’assistenza dei
lavoratori stagionali, l’articolo 25 del Testo
Unico del 1998 prevede che, tenuto conto
«della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale si applicano
le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei set-
tori di attività: a) assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie; d) assicura-
zione di maternità». Peraltro, il comma 5 del
medesimo articolo stabilisce che è «fatta salva
la possibilità di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso».
L’accesso al lavoro autonomo. Il tema è
espressamente disciplinato dall’articolo 26 del
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero”, di cui al decreto legi-
slativo del 25 luglio 1998, n. 286, solo
parzialmente emendato dalla legge del 30 luglio
2002, n. 189.
I cittadini non comunitari possono eserci-
tare in Italia un’attività non occasionale di lavoro
autonomo (industriale, professionale, artigia-
nale, commerciale o attraverso la costituzione
di società di capitali o di persone oppure acce-
dendo a cariche societarie), a condizione che la
stessa attività non sia riservata dalla legge ai
cittadini italiani o a cittadini appartenenti ad uno
degli Stati membri dell’Unione Europea.
Oltre a ciò, sono richiesti dalla legge gli
stessi requisiti morali e professionali previsti per
i lavoratori autonomi italiani, compresi – ove ne-
cessari – i requisiti per l’iscrizione ad albi o re-
gistri professionali. Inoltre, è necessario
dimostrare la disponibilità di un reddito suffi-
ciente, proveniente da fonti lecite, e di un’ido-
nea sistemazione alloggiativa, nonché di
adeguate risorse per l’esercizio dell’attività che
si intende avviare in Italia.
La normativa vigente richiede altresì che,
nel caso in cui si intenda esercitare una profes-
sione, vi sia il riconoscimento del titolo profes-
sionale straniero conseguito in un Paese non
comunitario. In particolare, nell’ipotesi di una
professione sanitaria (anche occasionale) è ne-
40
NORMATIVA E PROCEDURE
Accesso al mercato del lavoro
cessario il riconoscimento preventivo da parte
del Ministero della Sanità. Per le professioni
quali agente di cambio, agronomo, agrotec-
nico, assistente sociale, avvocato, biologo, chi-
mico, commercialista, consulente del lavoro,
geologo, geometra, giornalista, ingegnere, pe-
rito agrario, perito industriale e psicologo, è pre-
vista la vigilanza del Ministero di Giustizia.
L’accertamento del possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla legge, ai fini del rilascio del visto di
ingresso per lavoro autonomo (con l’espressa
indicazione dell’attività cui il visto fa riferimento),
è in capo alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana competente territorialmente.
Il visto così ottenuto dovrà essere utilizzato
entro 180 giorni dalla data di rilascio, al fine di
richiedere la concessione del permesso di sog-
giorno per lavoro autonomo.
L’accesso al mercato del lavoro da parte di
altre categorie di lavoratori stranieri. Tale ambito
racchiude tutte le attività lavorative, indicate
dettagliatamente nel 1° comma dell’articolo 27
del Testo Unico del 1998, che non rientrano
nella programmazione annuale dei flussi d’in-
gresso. Si tratta, nello specifico, di particolari
categorie lavorative afferenti il mondo della cul-
tura e della ricerca scientifica, dello sport e dello
spettacolo, dell’economia e delle professioni al-
tamente specializzate, fra cui: dirigenti azien-
dali; docenti, ricercatori e lettori universitari;
traduttori e interpreti; giornalisti corrispondenti
accreditati in Italia; circensi, musicisti, attori,
ballerini, ecc.
In generale, per queste categorie di lavora-
tori stranieri lo Sportello Unico competente al
rilascio del “nulla osta” è quello appartenente
al luogo in cui sarà esercitata l’attività lavorativa.
Tuttavia, per alcuni lavoratori, quali ad esempio
gli artisti da impiegare presso enti musicali o
teatrali, le richieste vanno presentate diretta-
mente alla Direzione generale del mercato del
lavoro (Ufficio per il collocamento nazionale dei
lavoratori dello spettacolo), e non allo Sportello
Unico costituito presso la Prefettura. Analogo
discorso vale per coloro che intendono svol-
gere un’attività sportiva professionistica: in que-
sto caso il “nulla osta” è sostituito dalla
cosiddetta “dichiarazione nominativa di as-
senso” rilasciata dal Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano (CONI). In ogni caso, rispetto agli
esempi citati, sarà compito della Direzione ge-
nerale del mercato del lavoro e del CONI inol-
trare le opportune comunicazioni allo Sportello
Unico, al fine di ottenere la stipula del contratto
di soggiorno.
Altre categorie particolari di lavoratori stra-
nieri sono gli stranieri non comunitari impegnati
in progetti speciali e i docenti di scuole e uni-
versità straniere operanti in Italia. Rispetto a
questi ultimi, i datori di lavoro (istituzioni scola-
stiche straniere, filiali di università straniere, op-
pure filiali di istituti superiori stranieri a livello
universitario) sono tenuti a presentare allo Spor-
tello Unico una “richiesta nominativa e nume-
rica di nulla osta al lavoro subordinato” ai sensi
della legge del 24 maggio 2002, n. 103.
L’accesso al mercato del lavoro da parte di
lavoratori stranieri già soggiornanti regolar-
mente in Italia. Fino ad ora sono stati esaminati
i casi di assunzione di lavoratori stranieri (non
comunitari) residenti all’estero. L’ordinamento
italiano prevede, naturalmente, anche la possi-
bilità di stipula dei contratti di lavoro anche da
parte di stranieri già soggiornanti regolarmente
nel territorio nazionale.
Nel caso di un nuovo contratto di soggiorno
per lavoro subordinato tra il cittadino straniero
regolarmente soggiornante e un datore di la-
voro, che si sostituisce o si aggiunge al primo,
vale quanto previsto dalla circolare del Mini-
stero del Lavoro n. 9, dell’8 marzo 2005. Le
parti contraenti stipulano autonomamente il
nuovo contratto di soggiorno ma il datore di la-
voro è comunque tenuto ad inoltrare la docu-
mentazione
allo
Sportello
Unico
per
l’Immigrazione.
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NORMATIVA E PROCEDURE
Accesso al mercato del lavoro