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NORMATIVA E PROCEDURE
Oltre ai casi appena citati, lo straniero già
soggiornante regolarmente in Italia può acce-
dere ad un contratto di lavoro subordinato o au-
tonomo sia nel caso in cui sia titolare di un
permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione professionale, sia qualora disponga
di un permesso di soggiorno per lavoro stagio-
nale e abbia la possibilità di svolgere un lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Accesso al mercato del lavoro nell’ipotesi di
conversione del permesso di soggiorno. Si è già
fatto cenno alla possibilità di convertire il per-
messo di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Oltre a ciò, in alcuni casi specifici, ai cittadini
stranieri detentori di un permesso di soggiorno
non legato a motivi lavorativi – e dunque già
presenti in Italia ad altro titolo – è data la possi-
bilità di convertire il proprio titolo in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, autonomo o
subordinato.
È questo, pertanto, il caso della conversione
del permesso di soggiorno per motivi di studio
o formazione professionale, in corso di validità,
in permesso di soggiorno per lavoro. Ciò anche
nell’ipotesi in cui il titolare abbia conseguito il
diploma di laurea in Italia. Nel caso in cui il per-
messo riguardi il lavoro subordinato non viene
effettuata la verifica in ordine alla disponibilità
delle quote di lavoro, anche se il numero dei
permessi di soggiorno per motivi di studio o for-
mazione professionale così convertiti verrà poi
sottratto dalle quote di ingresso nell’ambito dei
decreti flussi dell’anno successivo.
Per quel che concerne il contrasto al lavoro
sommerso, il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, gli istituti previdenziali INPS e
INAIL e la Guardia di Finanza sono le strutture
competenti a effettuare le ispezioni all’interno
delle realtà lavorative.
Accesso al mercato del lavoro
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Come emerge
dalle indagini curate
dall’Istat e secondo una interpretazione condi-
visa anche dalla totalità degli esperti, a livello
generale l’inserimento dei lavoratori immigrati
nel mercato occupazionale italiano segue di
fatto un modello di “integrazione subalterna”,
nella quale gli stranieri quasi esclusivamente (o,
comunque, in prevalenza) ricoprono lavori di
basso profilo che gli italiani non sono più dispo-
sti ad accettare. Quasi un terzo degli immigrati
in Italia è effettivamente impiegato in settori che
possono richiedere lavori non qualificati (edili-
zia, agricoltura, servizi alla persona, ecc.) a
bassa remunerazione e di scarsa considera-
zione a livello sociale. Questo modello ha avuto
finora come effetto un ridotto ricorso ai lavora-
tori stranieri altamente qualificati e un sottouti-
lizzo dei lavoratori presenti rispetto alle loro
qualifiche (il cosiddetto “spreco dei cervelli”, un
tema ricorrente nei dibattiti relativi all’implemen-
tazione della direttiva 50/2009/CE).
Lo strumento delle quote annuali può riser-
vare spazio ai cittadini stranieri che hanno se-
guito appositi percorsi di formazione nel Paese
di origine (titoli di prelazione ex art. 23 del Testo
Unico), come anche ai lavoratori interessati a
svolgere un tirocinio e può prevedere, infine, la
conversione dei permessi di soggiorno per mo-
tivi di studio in motivi in lavoro.
Altro canale è rappresentato dall’ingresso
per lavoro in casi particolari, disciplinato dall’art.
27 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n.
286/1998) ed è parte integrante della politica di
programmazione che tende ad escludere dalle
quote le categorie di lavoratori di maggiore uti-
lità per il “sistema Paese”. Si tratta dei cosid-
detti “ingressi al di fuori delle quote”, ovvero
ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso
di tutto l’anno e per i quali non vige alcun tetto
numerico (ad eccezione degli ingressi per tiro-
cini formativi, per sport professionale e dilettan-
tistico e per volontariato). In questi casi è
prevista una procedura semplificata per il rila-
scio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (di-
rigenti in distacco, professori universitari,
lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavo-
ratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullao-
sta al lavoro viene del tutto superato e la
procedura prevede direttamente, o previa co-
municazione allo Sportello Unico, la richiesta
del visto di ingresso alle rappresentanze diplo-
matiche e consolari italiane all’estero.
Le categorie di lavoratori che possono ricor-
rere a questo canale di ingresso agevolato sono
le seguenti:
• Dirigenti o personale altamente specializ-
zato distaccato in Italia (art. 27, lett. A).
• Professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico (art. 27, lett. C).
• Traduttori ed interpreti (art. 27, lett. D).
• Tirocinanti e lavoratori distaccati per ad-
destramento professionale (art. 27, lett. F).
• Lavoratori specializzati distaccati in Italia
(art. 27, lett. G).
• Lavoratori marittimi (art. 27, lett. H).
• Lavoratori trasferiti nell’ambito di un con-
tratto di appalto (art. 27, lett. I).
• Personale artistico e tecnico per spettacoli
Lavoratori altamente qualificati:
la cosiddetta “Carta Blu UE”