52
regolamentazione dell’incesto la donna è destinataria di un trattamento
particolare (
18
).
che si potesse configurare un concetto generale di incolpevolezza per ignorantia iuris; in
seguito, le costituzioni imperiali emanate dal IV al VI secolo hanno limitato i casi in cui
tale scusante era concessa alle donne: ad esempio CTh. 3, 5, 3 = CI. 1, 18, 11 emanata da
Costantino nel 330, CTh. 4, 14, 1, 2 = CI. 7, 39, 3, 1a di Teodosio II (a. 424), CI. 1, 18, 13 di
Leone I nel 472 e CI. 5, 31, 11 del 479 promulgata da Zenone. In particolare Leone I si
mostra molto restrittivo verso questo privilegio concesso alle donne, affermando che
l’ignoranza del diritto costituisce una scriminante nei soli casi già previsti dalle leggi
anteriori, escludendo così, a quanto pare, l’esistenza di un principio di carattere generale.
Sulla legge leonina si confronti A. S. S
CARCELLA
, La legislazione di Leone I, Milano 1997, pp.
165-174. In tale contesto Nov. 12, concedendo alle donne colpevoli d’incesto l’esenzione
della pena per ignorantia iuris, sembra segnare un’inversione di tendenza: ne risulta un
quadro d’insieme incerto e poco coerente in cui l’ignorantia iuris funge da autonomo
motivo di scusa solo nella Novella giustinianea del 535 e costituisce pur sempre
un’eccezione e non un principio di applicazione generale. Sull’argomento, più vasto,
dell’ignoranza e dell’errore nel diritto romano si esprimono altri autorevoli studiosi: U.
Z
ILLETTI
, La dottrina dell’errore nella storia del diritto romano, Milano 1961, passim; F.
D
E
M
ARTINO
, L’ignorantia iuris nel diritto penale romano, in SDHI, III, 1937, passim; P.
V
OCI
,
L’errore nel diritto romano, Milano 1937, passim.
(
18
) A.
D.
M
ANFREDINI
,
La donna incestuosa, in Annali dell’Università di Ferrara, Nuova Serie,
I, 1987, pp. 11-28 si sofferma sulla posizione della donna rispetto al crimen incesti: a questo
fine è necessario distinguere tra due figure dello stesso reato, ovvero l’incesto cum
adulterio e cum stupro e l’incesto per illicitum matrimonium. Quest’ultimo, il più presente
nelle fonti romanistiche, è l’incesto causato dalla celebrazione di nozze vietate dalla
legge: pur non trattandosi di un’unione a scopo di libidine ma di un patto che aspira ad
avere carattere di stabilità e continuità, tale matrimonio non è riconosciuto dal punto di
vista giuridico e comporta l’illegittimità dei figli. Per questo crimine vengono minacciate
sanzioni estremamente gravi, soprattutto a scopo deterrente, e tuttavia si prevedono
anche delle cause di giustificazione: errore di persona, inconsapevolezza di trasgredire la
legge, diffusione in certi territori dell’impero di pratiche locali che non riconoscono gli
impedimenti matrimoniali previsti dalle leggi romane. Per definire l’incesto con adulterio
o stupro occorre invece risalire alla lex Iulia de adulteriis (emanata da Augusto nel 18 a.C.)
che puniva ogni rapporto, occasionale o prolungato, con una donna ingenua e onesta, alla
quale la società romana proibiva qualsiasi relazione amorosa al di fuori del matrimonio:
si parla di adulterio se la donna era sposata e di stuprum se la donna era nubile; le
sanzioni, piuttosto severe, colpivano sia la donna sia il suo amante; se gli amanti sono per
di più legati da vincoli di parentela, il caso rientra comunque nelle fattispecie di adulterio
o di stupro: non si parla quindi di concorso di reati. Si tratta in questo caso d’incesto
53
Infine, qualora i rei facciano parte degli honestiores, saranno
sottoposti alla perdita della carica eventualmente ricoperta e all’esilio
mentre, se di basso ceto, dovranno subire una pena afflittiva (corporis
verberatio) allo scopo di imparare a vivere castamente entro i limiti imposti
dalla natura.
Nel caput 12, 2 si fa il caso dell’esistenza di figli legittimi o altri
discendenti nati da matrimonio legittimo contratto dall’uomo prima delle
nozze incestuose: in un’evenienza di tale genere la confisca dei beni ai
colpevoli crea il paradosso di danneggiare i figli legittimi che, pur
innocenti, si troverebbero privati dell’eredità paterna. Per evitare ciò il
legislatore stabilisce l’automatica emancipazione dei figli che, divenendo
sui iuris per patris poenam, acquistano il diritto di succedere al padre con
l’obbligo però di corresponsione degli alimenti: pena conseguente
all’incesto è dunque, in questa fattispecie, la perdita della patria potestas in
capo al reo (
19
).
Nov. 12, 2 E„ mšntoi tÚcoien ™k protšrwn g£mwn ¢mšmptwn
pa‹dej Ôntej aÙtù, À œggonoi tucÕn À kaˆ peraitšrw, t¾n
patróan eÙqÝj ™ke‹noi l»yontai diadoc»n, aÙtexoÚsioi mn tÍ toà
patrÕj timwr…v ginÒmenoi, tršfontej d Ómwj aÙtÕn kaˆ t¦ ¥lla
clandestino, perpetrato a solo scopo di libidine e non a fine matrimoniale, per il quale non
è prevista nessuna scusante, neppure a favore della donna. L’Autore offre due
spiegazioni al fatto che la donna incestuosa è punita al pari dell’uomo in caso d’incesto
cum adulterio e stupro mentre gode di un trattamento di favore (l’esenzione della pena in
mancanza di dolo) nel caso d’incesto nuziale: innanzitutto va considerato che le nozze,
anche se contratte in violazione di un impedimento matrimoniale, rappresentano la
volontà di porre in essere una relazione stabile e duratura, a differenza del mero rapporto
sessuale con un’ingenua. Inoltre, facendo specifico riferimento alla donna, si riconosce
che costei, trovandosi in una condizione di sottomissione, sia sociale che culturale, non è in
grado di scegliere il suo sposo: per questo motivo merita indulgenza nel caso sia ignara iuris.
(
19
) Si veda B
IONDI
, Diritto romano cristiano, III, cit., p. 42 secondo il quale il dovere dei figli
di onorare i genitori, sancito solennemente in vari punti della legislazione novellare (ad
esempio Nov. 155, 1 del 533 e Nov. 115, 5, pr. del 542), non deve mai venire meno: anche
qualora il genitore abbia contratto nozze incestuose e quindi si sia macchiato di un
crimine empio, i figli di primo letto devono rispettarlo in quanto padre e provvedere alle
sue necessità.
Dostları ilə paylaş: |