48
ma si possono collocare negli stessi anni in quanto indirizzate al comes
rerum privatarum Floro, che ricoprì tale carica tra il 531 e il 536 (
9
).
Si può supporre che i ripetuti interventi legislativi sull’argomento
siano stati dettati dalla volontà di arginare un fenomeno che si
contrapponeva ai costumi romani: in effetti l’usanza delle nozze
incestuose, diffusa presso diverse comunità etniche facenti parte
dell’impero, soprattutto quelle stanziate vicino ai confini orientali, che
difficilmente si adeguavano al diritto privato giustinianeo, contrastava con
l’intento dell’imperatore di ricondurre le diverse realtà socioculturali al
modello romano di famiglia, monogamico ed esogamico (
10
). Inoltre il
fenomeno dell’incesto, oltre a essere condannato dalla tradizione e dalla
morale romana, era considerato peccato gravissimo da parte della Chiesa
cristiana, tanto da meritare la scomunica (
11
).
Tenuto conto di tutti questi motivi, con Nov. 12 l’imperatore decide
di offrire un quadro generale del reato e riformare le leggi emanate in
precedenza sull’argomento, al fine di risolvere le contraddizioni presenti
al loro interno (
12
): la più grave incongruenza era costituita dalle sanzioni
(
9
) Secondo L
UCHETTI
, La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e
giustinianee, cit., p. 248, nota 130 tutte e tre le costituzioni sono indirizzate a Floro, comes
rerum privatarum, poiché la sanzione prevista per le unioni incestuose consisteva nella
totale o parziale confisca dei beni.
(
10
) P
ULIATTI
, Incesti crimina, cit., pp. 189-227, sostiene che l’attenzione rivolta alla
disciplina dell’incesto vada collegata al programma di riforme dell’amministrazione
periferica, varato negli stessi anni, in quanto le disposizioni generali su questo reato si
alternano a norme speciali indirizzate alle comunità periferiche, proprio quelle più
interessate dalle riforme amministrative.
(
11
) Si veda B
IONDI
, Diritto romano cristiano, III, cit., pp. 478-479. L’Autore riporta il fatto
che la Collatio 6, 4-7 mette a confronto la legge di Diocleziano sovracitata, che condanna
con rigore le nozze incestuose punendole con la pena di morte e le disposizioni,
parimenti severe, contenute nella Bibbia: come dire che l’incesto è fenomeno che suscita
riprovazione sia morale (in quanto viola le leggi di natura) sia religiosa (in quanto
offende la divinità).
(
12
) Probabilmente la costituzione a cui si fa riferimento è CI. 5, 5, 4 emanata da Teodosio I
tra il 387 e il 393 (la legge non porta né data né luogo di pubblicazione) che riguardava i
matrimoni stipulati contra praecepta vel contra mandata constitutionesque principis, comprese
anche le incestae nuptiae, che pure non vengono espressamente menzionate: non vengono
49
civili di carattere patrimoniale previste per il reato d’incesto, che
lasciavano impuniti i colpevoli facendo ricadere la pena sulla prole,
privata dei beni paterni.
Giustiniano riformula le pene dettate per questo crimine sulla base
del principio della protezione dei figli dalle ripercussioni derivanti dallo
status dei genitori, principio che viene ribadito anche in altri passi della
compilazione (
13
).
Nella prefazione vengono brevemente esposte le ragioni su cui il
provvedimento si basa, con particolare insistenza sull’avversione
dell’imperatore nei confronti di un crimine che offende la religione e la
morale: il linguaggio usato è molto aspro e descrive le nozze incestuose
come illecite, empie, riprovevoli perché preposte alla soddisfazione degli
istinti e dei desideri più bassi dell’uomo, che si pone allo stesso livello
degli animali. In aggiunta l’incesto, oltre a disonorare la famiglia al
cospetto del contesto sociale in cui vive, è dannoso anche per motivi
genetici, in quanto l’unione tra consanguinei, non rispettando le leggi di
natura, compromette la salute e l’integrità fisica della prole (
14
).
Nov. 12 Perˆ ¢qemitogamiîn
AÙtokr£twr 'IoustinianÕj AÜgoustoj Flèrῳ tù ™ndoxot£tῳ
kÒmhti tîn ¡pantacoà qe…wn prib£twn. Pr. ToÝj Øpr tîn
¢qem…twn œmprosqen gegrammšnouj ØpÕ tîn bebasileukÒtwn
nÒmouj oÙk ™ntelîj œcein ¹goÚmeqa, o†per toÝj mn ¢qem…toij
qui comminate pene afflittive ma solo sanzioni patrimoniali.
(
13
) Si confronti Inst. 1, 4, pr.: …non debet calamitas matris ei nocere, qui in utero est… e D. 1,
5, 5, 2 (Marc. 1 inst.): nec interest iustis nuptiis concepit an vulgo, quia non debet calamitas
matris nocere ei qui in ventre est. Secondo E. F
RANCIOSI
, Il regime delle nozze incestuose nelle
Novelle giustinianee, in Estudios en homenaje al professor Juan Iglesias, II, Madrid 1988, pp.
727-746, l’interesse di Giustiniano a tutelare la posizione dei deboli e degli innocenti
deriva dall’influenza del pensiero cristiano.
(
14
) Va detto che in Nov. 12 non vengono indicate quali unioni costituiscano crimen incesti:
non si ha quindi nessuna definizione specifica dei matrimoni giudicati “contro natura”
(™nant…on tÍ fÚsei), a differenza di quanto si dispone nelle Istituzioni, in cui gli
impedimenti matrimoniali sono elencati in modo dettagliato: il legislatore si limita a
richiamare la tradizione esogamica prevalente nella cultura romana che viene dunque
fatta coincidere con le leggi naturali.
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