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beni. La volontà di Giustiniano di cancellare l’incesto dai territori
dell’impero emerge in tutta la sua potenza.
5. Ulteriori interventi legislativi sull’incesto
Vi sono infine tre Novelle che, pur occupandosi dell’incesto solo
incidentalmente, si collocano a pieno titolo nella legislazione repressiva di
questo reato in quanto contengono disposizioni ad esso relative: si tratta di
Nov. 74 del 538, intitolata De liberis quomodo legitimi aut naturales
existimandi sint et de indotatis nuptiis e Nov. 89 del 539, intitolata De
naturalibus liberis – entrambe relative allo status di figlio naturale – nonché
Nov. 115 del 542 che inserisce l’incesto tra le iustae causae ingratitudinis che
consentono la diseredazione (
37
).
In particolare Nov. 74 disciplina le modalità di legittimazione dei
figli naturali, soffermandosi sulla legitimatio per subsequens matrimonium e
quella per rescriptum principis. In Nov. 74, 6 si prevede che i figli naturali,
ove non legittimati, conservino comunque i diritti ereditari loro riservati
dalla legge, a meno che non siano nati da nozze incestuose: in questo caso
essi non sono degni di ricevere per liberalità (donazione o successione) e
questa disposizione deve valere soprattutto a fine deterrente, come monito
per i genitori che incorrono nel legame incestuoso.
Nov. 74, 6
`O aÙtÕj basileÝj 'Iw£nnV tù ™ndoxot£tw ™p£rcῳ tîn
¢natolikîn praitwr…wn tÕ b', ¢pÕ Øp£twn <Øp£tῳ> Ñrdinar…ῳ kaˆ
patrik…ῳ.
e„
d
par¦
taàta
gšnoito,
m¾
mšntoi
™k
katadedikasmšnhj prošlqoien sunafe…aj, œsontai nÒqoi kaˆ tîn
par'¹mîn filotimhqšntwn to‹j nÒqoij e‡te ™k diaq»khj e‡te ™x
¢diaqštou teÚxontai. toÝj g¦r ¢pÕ tîn kaq£pax par'¹mîn
memishmšnwn te kaˆ di¦ toàto kekwlumšnwn g£mwn proÒntaj oÙd
nÒqouj klhtšon oÙd metadotšon aÙto‹j oÙdemi©j filanqrwp…aj,
(
37
) Si veda in particolare P
ULIATTI
, Incesti crimina, cit., pp. 221-224.
68
¢ll'œstw kaˆ toàto timwr…a tîn patšrwn tÕ ginèskein æj
oÙd'Ðtioàn oƒ tÁj ¡martanoÚshj ™piqum…aj aÙtîn ›xousi pa‹dej.
Dat.
non. Iun. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. ann. XII
Iohanne v. c. cons. ind. I. toà qmw œtouj [a. 538].
Nov. 89 è dedicata alla legittimazione dei figli naturali per oblationem
curiae, ai loro diritti ereditari e al diritto agli alimenti. Il caput 15 esclude i
nati da nozze incestuose dall’appartenenza a questo status, negando loro
qualsiasi diritto, perfino il mantenimento da parte dei genitori.
L’avversione di Giustiniano per le unioni incestuose, che qui assume i suoi
toni più crudi, arriva fino al punto di rifiutare per esse l’appellativo di
nozze (
38
). Il trattamento dei figli incestuosi, a cui vengono addirittura
negati gli alimenti paterni, pare in contraddizione con lo spirito
d’indulgenza che aveva caratterizzato Nov. 12, in cui, coerentemente al
principio di personalità della pena, si dichiara di voler punire i colpevoli e
non i loro figli innocenti, privandoli delle sostanze.
Probabilmente la disciplina prevista per l’incesto non aveva dato i
frutti sperati, non aveva cioè ridotto il fenomeno delle unioni incestuose,
per cui al legislatore non era rimasta altra possibilità che inasprire le pene
come disincentivo a contrarre nozze proibite dalla legge.
Nov. 89, 15, pr.
AÙtokr£twr 'IoustinianÕj AÜgoustoj 'Iw£nnV tù ™ndoxot£tῳ
™p£rcῳ tîn ¢natolikîn praitwr…wn tÕ b', ¢pÕ Øp£twn Ñrdinar…wn
kaˆ patrik…ῳ. Teleuta‹on d ¹m©j toà nÒmou mšroj ™kdšcetai éjte
kaˆ aÙtÕ t¾n proj»kousan t£xin lace‹n, kaˆ ™xariqm»sasqai t…nej
oÙd aÙtoà toà tîn nÒqwn ¥xioi kaqest©sin ÑnÒmatoj. prÒteron
mn g¦r p©j Ð ™k suneleÚsewn (oÙ g¦r kalšsomen g£mwn) À
nefariwn À incestwn À damnatwn prœlqën oátoj oÙd fusikÕj
Ñnomasq»setai, oÙd ¢potraf»setai par¦ tîn gonšwn, oÙd ›xei
tin¦ prÕj tÕn parÒnta nÒmon metous…an. éjte e„ kaˆ
Kwnstant…nῳ tù tÁj eÙseboàj l»xewj ™n tÍ prÕj GrhgÒrion
(
38
) Anche attraverso l’uso di una certa terminologia Giustiniano vuole svilire, sul piano
giuridico ma prima di tutto su quello morale, le relazioni incestuose, a cui non vengono
riconosciuti neppure il nome e lo status di vincolo matrimoniale.
69
grafe…sV diat£xei tin¦ perˆ toioÚtwn e‡rhtai pa…dwn, taàta oÙ
projišmeqa, ™peid¾ kaˆ di¦ tÁj ¢crhst…aj ¢nÇrhtai: foinikarcîn
g¦r kaˆ suriarcîn kaˆ strathgîn kaˆ diashmot£twn mšmnhtai kaˆ
lamprot£twn, kaˆ oÙd fusikoÝj enai boÚletai toÝj ™x aÙtîn
prœlqÒntaj, kwlÚwn aÙto‹j kaˆ t¾n ™k basilikÁj filotim…aj
eÙhmer…an. ¿n d¾ di£taxin kaˆ pantelîj ¢nairoàmen. 1 Taàta ¹m‹n
nenomoqet»sqw, kaˆ oÙdenˆ pantelîj ¥gnoia tîn ¹metšrwn œstai
nÒmwn, oÙd t…nej mn eÙgene‹j t…nej d nÒqoi, oÙd Ópwj aÙto‹j
t¦ perˆ tÁj gnhsiÒthtoj d…dotai, À Ópwj kaˆ nÒqoi mšnontej
¢xioàntai filanqrwp…aj, kaˆ Ópwj kaˆ aÙtoˆ projhkÒntwj
tet…mhntai tÁj prÕj toÝj oÙd nÒqouj ºxiwmšnouj enai
koinwn…aj ¢pocwrisqšntej. Dat. k. Sept. CP. imp. dn. Iustiniani pp.
Aug. anno XIII Apione v.c. cons. [a. 539]
Merita infine un accenno Nov. 115, 3-4 che inserisce l’incesto tra le
iustae causae ingratitudinis che permettono ai genitori di escludere i figli
dalla successione e viceversa: si prendono in considerazione solo ipotesi
specifiche, ovvero l’incesto del figlio con la matrigna o la concubina del
padre, nonché l’incesto del padre con la nuora o la concubina del figlio.
Tuttavia in questo caso si parla di relazione sessuale e non tanto di unione
coniugale, per cui la fattispecie non pare equiparabile a quelle viste in
precedenza.
Ci si interroga sul motivo per cui Giustiniano, dopo il 542, non si sia
più occupato dell’argomento: pare difficile che ciò sia dovuto alla
scomparsa del fenomeno in seguito all’entrata in vigore di Nov. 12, in
quanto le successive Novv. 139 e 154 dimostrano il contrario. È più
probabile che la pratica delle nozze incestuose, pur ancora diffusa,
destasse meno scalpore che in precedenza, in quanto non era più vista
come una minaccia diretta al modello romano e cristiano di matrimonio e
di famiglia, ormai prevalente.
Per concludere la rassegna di interventi legislativi volti a disciplinare
l’incesto, non si può non ricordare Nov. 2 emanata da Giustino II nel 566,
che, quanto al suo contenuto normativo, si ricollega sia a Nov. 12 sia a
Nov. 154, in quanto riveste la duplice funzione di legge generale di
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