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, Constitutio Antoniniana de civitate
[pp. 695-732]
edizioni, ripubblicazioni e traduzioni
(p.giss. 40, col. ii, ll. 1 – 15; m. chr. 378; oliver 261 a; un frammento in
p.oxy. 36, 2755 = oliver 261 B, con traduzione inglese; altra trad. inglese in ars
277, ii).
cenni bibliografici
taubenschlag, The imp. const., 13; r. a. coles, The Oxyrinchus Papyri, 36,
london 1970, 30-32, n. 2755; W. Williams, Caracalla and the Authorship of
Imperial Edicts and Epistles,
latomus, 38, 1979, 73-76; m. t. schettino,
L’usur-
pazione del 175 e la clementia
di Marco Aurelio, in: aa.vv., amnistia, perdono e
vendetta nel mondo antico (a cura di m. sordi), milano 1997, 131; v. marotta,
La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi, torino
2009, 109 ss.
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p.giss. 40, col. ii, ll. 16 - 29
mandato di caracalla de reditu Aegyptiorum in agros,
indirizzato al prefetto d’egitto nel 215 d.c.
il terzo testo del p.giss. 40, articolato nella seconda colonna alle
ll. 16-29, contiene due estratti di un mandato di caracalla
53
, emesso
ad alessandria (l. 26: ἐνθάδε) in occasione del viaggio in oriente del
214/215 d.c.
54
e dell’adventus non proprio festoso nella città, che de-
terminò la reazione dell’espulsione degli egizî, e probabilmente l’emis-
sione dell’edictum de decurionibus coercendis, trasmesso dal p.oxy. 12,
1406 e in p.Bon. 15, nella redazione di un processo verbale di una
udienza giudiziaria in presenza di caracalla per i suddetti moti
55
.
il tumulto, che sembra avere coinvolto soprattutto giovani alessan-
drini, è riferito in diverse fonti
56
in termini più radicali - si legge in
dione cassio del bando di tutti gli stranieri ad eccezione dei mercanti
- delle pur aspre, ma articolate disposizioni del papiro.
È prevista la cacciata dall’antica città di diritto greco (ll. 16-17) degli
egizî della cho¯ra inurbati, ad eccezione dei suarii e dei navicularii Ni-
liaci, coinvolti con l’
annona, e dei
mancipes thermarum,
utili al servizio
della città (ll. 18-19).
sono previste ovviamente esenzioni in occasione delle festività reli-
giose, in particolare per quella in onore di serapide (ll. 20-22) venerato
da caracalla, anche per non arrecare danno ai sacerdoti e ai proventi
templari conseguenti ai sacrifici.
l’accanimento nei confronti di coloro che fuggono dalle campagne,
53
l. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, 462.
54
d. van Berchem, L’itinéraire Antonin et le voyage en Orient de Caracalla, crai, 1973,
1, 123-126 ; id., Les itinéraires de Caracalla et l’Itinéraire Antonin, actes du xi congr. int.
sur les frontières romaines (mamaia, 1972), Kob 1974, 301 ss.
55
p. Bon. 15 = oliver 270.
56
dione cassio 77 (78), 22-23; 23, 2-3; erodiano 4, 8, 6-9; 4, 9, 1-8; h.a. Vita di
Caracalla 6, 2-3.
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dalla propria idía, per non eseguire i lavori pubblici coattivi (ll. 23-26),
ha indotto qualche studioso
57
a ricusare la rivolta come fondamento del
provvedimento e a rintracciarvi piuttosto un ordinario atto di epura-
zione emanato, secondo altri, in previsione della quinquennale ricogni-
zione del censimento.
si è pure osservato
58
che il mandato, contenuto probabilmente in
una
epistula, sembra essere frutto di una emozione personale conse-
guente ad una partecipazione diretta ai fatti osservati, come indichereb-
be il riconoscimento dei “veri egizî” (l. 27: οἱ ἀληθινοὶ Αἰγύπτιοι) tra
i lavoratori del lino a causa della pronuncia, instaurando una di quelle
“regole di disprezzo” che inducono a ritenere che i contadini egizî, de-
nigrati per le loro “maniere assai poco civili”, non siano stati inclusi tra
i destinatari del “divino dono”
59
, tra i beneficiari cioè di quella conces-
sione ‘universale’ della cittadinanza romana che avrebbe trasformato
l’impero in una entità realmente cosmopolita.
Una recente tendenza, in dottrina, mira infatti a considerare la roma-
nità dopo caracalla solo come un elemento di autoidentificazione della
classe dominante dell’impero e a ritenere che l’editto de civitate avrebbe
avuto come destinatari esclusivamente i ceti cittadini
60
, a prescindere dal-
la questione aperta della ‘auto-perpetuazione’ nel tempo dei suoi effetti,
con la concessione cioè ai nuovi immigrati nel territorio dell’impero della
facoltà di richiedere l’integrazione nella cittadinanza romana.
senza accedere alla tesi di a.h. m. Jones
61
che identificava i dedi-
ticii del p. giss. 40, i con i contadini egizî
62
, il disprezzo implicito nel
57
h. Wolff, Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I, Köln 1976, 131-
134
58
W. Williams, Caracalla and the authorship of imperial edicts and epistles, latomus, 38,
1979, 81-86; oliver, 510.
59
Θεία δωρεά in BgU 655 del 15 agosto 215 e relativo al nomós dell’arsinoite.
60
s. gasparri, Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni tra l’Antichità e Medioevo, roma
1997, 23 ss.; v. marotta, La cittadinanza romana in età imperiale, cit., 126 e 130.
61
a.h.m. Jones, Another interpretation of the constitutio antoniniana, Jrs, 26, 1936,
225 e s. prima del rinvenimento del p. giss. 40, già th. mommsen,
Gesammelte Schriften,
v, Berlin 1905, 418 e s., aveva ipotizzato che la constitutio antoniniana avesse concesso la
cittadinanza romana solo a coloro che fossero stati in precedenza cittadini delle diverse civi-
tates dell’impero. cfr. v. marotta, La cittadinanza romana in età imperiale, cit., 89 e 121.
62
Contra J. mélèze-modrzejewski, La regle du droit dans l’Égypte romaine, proceedings