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G. P
urPura
, Constitutio Antoniniana de civitate
[pp. 695-732]
ii
p.giss. 40, col. i, ll. 28-30; ii, ll. 1-15.
editto di caracalla dell’11 luglio del 212 sulle cariche municipali
e novella interpretativa dell’editto di amnistia.
il secondo testo del p.giss. 40, forse articolato sulla prima e sulla
seconda colonna, contiene un editto di caracalla, emesso dalla resi-
denza imperiale a roma l’11 luglio del 212 - come indicato in c. 10,
61 (59), 1, che ne riferisce una parte
42
– quindi registrato negli archivi
del prefetto ad alessandria il 29 gennaio del 213 e affisso il 10 febbra-
io del medesimo anno, ad opera del procurator usiacus. la menzione
della doppia datazione, secondo il calendario egiziano, ma errata di
un giorno [ιϛ (16) nel papiro secondo p. m. meyer, in luogo di ιζ (17)
del mese di epeiph], sembra concorrere ad indicare che il secondo
testo greco del p.giss. 40 sia il frutto di un’autonoma redazione in
greco, con l’inserzione del mese egizio all’atto della registrazione in
alessandria, e non la letterale traduzione dell’originale latino, come
invece la prima e la terza costituzione dell’importante tomos suggkol-
lesimos in questione
43
.
È dunque una testimonianza esemplare per illustrare le modalità e
i tempi di trasmissione dei provvedimenti imperiali
44
, ma anche per
valutare le modifiche testuali e le ripercussioni che l’editto produsse,
poiché la medesima costituzione del p.giss. 40, ii è pervenuta, sia at-
traverso il p.oxy. 36, 2755 che puntualmente la integra
45
, sia attraver-
so il suddetto testo del codice di giustiniano, che amputandola nella
quasi totalità, ne lascia sussistere solo una frase lapidaria, precisando
42
c. 10, 61 (59), 1: Imperator Antoninus: Quibus posthac ordine suo vel advocationibus
ad tempus interdicetur, post impletum temporis spatium non prorogabitur infamia. Ant. A. pars
ed. prop. Romae V Id. Iul. duobus Aspris conss.
43
p. m. meyer, Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu
Giessen, i, leipzig-Berlin 1910-1912, 34.
44
J.-p. coriat, Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de
création du droit impérial a la fin du principat, rome 1997, 185 nt. 51; 587.
45
cfr. i termini sottolineati nel testo del p.giss. 40, ii, che qui sotto si presenta.
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urPura
, Constitutio Antoniniana de civitate
[pp. 695-732]
comunque l’avvenuta riduzione testuale, con la rara dicitura pars edic-
ti imperatoris Antonini
46
. l'imperfetta corrispondenza del testo latino
del codice con il testo del papiro sembra confermare che si tratti di
un testo greco espressamente concepito dalla cancelleria imperiale per
alessandria e l’egitto.
inoltre il testo concerne una novella interpretativa dell’editto di am-
nistia - emesso probabilmente nel febbraio 212 d.c., dopo la violenta
assunzione del potere e richiamato alla ll. 8-9 del p.giss. 40, ii - che è
stata oggetto di un commento di Ulpiano in d. 50, 2, 3, 1
47
e che ha
prodotto infine un’eco anche in dione cassio 77, 3, 3
48
.
la costituzione tratta, dunque, del reintegro nelle cariche cittadi-
ne - interpretando l’editto di amnistia, ripetendone letteralmente una
frase (ll. 8-9) per ribadire l’obbligo del ritorno nei propri possedimenti,
probabilmente a fini fiscali e di pacificazione - e dispone che coloro i
quali sono stati esclusi per una durata determinata (ad tempus honore
moti) dal loro ordine o dal foro locale sono autorizzati ad essere reinte-
grati nelle proprietà e a tornare a ricoprire titoli e funzioni precedenti
49
.
a costoro, dopo la sospensione, non si applicherà la pena infamante
dell’
ignominia, interpretando estensivamente il precedente editto. si è
notato in dottrina che nel commento di Ulpiano, inserito nel dige-
sto, si riscontra un ulteriore allargamento ad ogni altro ufficio (vel quo
alio officio) che non è dato constatare nei testi papiracei pervenutici,
né nella costituzione del codice, che menziona soltanto appartenenti
ordine suo vel advocationibus. più che di un’interpretazione estensiva
46
J.-p. coriat, Le prince législateur, 44.
47
Ulpianus, libro tertio de officio proconsulis : ... Sed si quis ob falsam causam vel aliam de
gravioribus non ad tempus sit relegatus, sed ad tempus ordine motus, in ea est causa, ut possit in
ordinem redire. Imperator enim Antoninus edicto proposito statuit, ut cuicumque aut quacum-
que causa ad tempus ordine vel advocationibus vel quo alio officio fuisset interdictum, completo
tempore nihilo minus fungi honore vel officio possit. Et hoc recte: neque enim exaggeranda fuit
sententia, quae modum interdictioni fecerat. cfr. l. migliardi,
Catene di costituzioni imperiali
nelle fonti papirologiche: brevi riflessioni, atti dell’accademia romanistica costantiniana,
xvi convegno intern. in onore di m.J. garcía garrido, 12-14 giugno 2003, perugia 2007,
425.
48
J.-p. coriat, Le prince législateur, 490 nt. 75.
49
W. Williams, Caracalla and the Authorship of Imperial Edicts and Epistles, latomus,
38, 1979, 73-76.