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in definitiva, sembra che le masse contadine non romanizzate
delle diverse province dell’impero non abbiano conseguito la citta-
dinanza. Una stele di marmo proveniente dalla cirenaica, del tem-
po dell’imperatore anastasio (500-505 d.c.)
36
, pone non solo una
chiara distinzione fra i barbari esterni ai confini e la popolazione
dell’impero, ma individua anche due gruppi ben precisi all’interno
della popolazione, i provinciali indigeni (egiziani) e i romani. se i
primi costituivano le masse rurali dell’impero che evidentemente
non avevano avuta concessa la cittadinanza da caracalla, i secon-
di non erano altro che lo strato superiore, cittadino e romanizza-
to (o forse meglio ellenizzato), della popolazione locale, integrato
da ufficiali e funzionari inviati nella provincia. Quindi, come già
proposto da s. mazzarino
37
, le classi subalterne non cittadine non
vennero parificate dal punto di vista giuridico agli altri soggetti li-
beri dell’impero; per esse, in sintonia con la scarsa eco del provvedi-
mento presso i contemporanei, l’editto di caracalla avrebbe avuto
un valore relativo, poiché costituirebbe una semplice presa d’atto
dell’avvenuta integrazione della popolazione delle città dell’impero
all’interno dell’oikumène
38
. tale interpretazione, al contempo, con-
sentirebbe di porre un problema di valenza amplissima, quello del
ruolo, nella crisi del tardo impero, delle masse contadine non roma-
nizzate e non ellenizzate, mettendo in dubbio il “cosmopolitismo
universale romano”, la sua capacità di raggiungere i ceti più umili,
36
seg ix, 356; g. oliverio, in Documenti antichi dell’Africa Italiana, ii, Cirenaica, 2, Il
decreto di Anastasio I su l’ordinamento politico-militare della Cirenaica,
Iscrizioni di Tocra - El
Chamis, Tolemaide, Cirene, Bergamo 1933, n. 139, ll. 46-51: “che i soldati (di stanza) nei
castelli con tutta la diligenza (possibile) facciano la guardia, e che per desiderio di (buon) mer-
cato, nessuno si rechi nel territorio dei barbari, né gli scambi con essi stabilisca; ma che sorve-
glino essi anche le strade, affinché né romani né egiziani né qualsiasi altro senza passaporto
l’ingresso (libero) presso i barbari abbia; che invece, quelli, che appartengono alla razza dei
maci, in seguito a lettere del chiarissimo prefetto, permettano che nei centri abitati della pen-
tapoli pervengano” (trad. it. di g. oliverio). v. marotta, La cittadinanza romana, cit., 116.
37
s. mazzarino, L’impero romano, ii, laterza, Bari-roma 1973, 609 ss.; t. spagnolo
vigorita,
Cittadini e sudditi tra II e III secolo, storia di roma, iii, 1,
L’età tardoantica. Crisi
e trasformazioni, torino 1993, 5 ss.
38
s. gasparri, Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni tra l’Antichità e Medioevo, roma
1997, 23 ss.; v. marotta,
La cittadinanza romana in età imperiale, cit., 126 e 130.
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rimasti estranei alla civilitas, alla civiltà romana fondata sulle città e
sul diritto dei romani
39
.
nulla infine allo stato attuale può dirsi in merito ad una presunta
clausola di “auto-perpetuazione” degli effetti della Constitutio Antoni-
niana nel tempo, con l’attribuire cioè ai nuovi immigrati nel territorio
dell’impero la possibilità di richiedere la cittadinanza
40
, della quale non
vi è alcuna traccia nel papiro. nel corso dell’età tardo romana tuttavia il
criterio spaziale, a integrazione di quello personale, tendeva a polarizza-
re diversamente su base geografica l’antica e fondamentale distinzione
tra romani e peregrini
41
.
39
s. gasparri,
Prima delle nazioni, cit., 26.
40
h. Wolff, Die constitutio antoniniana und Papyrus Gissenensis 40, I, Köln 1976,
26-62; e. demougeot,
Restrictions à l’expansion du droit de cité dans la seconde moité du IVe
s., Ktema, 6, 1981, 381; id.,
Le connubium
et la citoyenneté conférée aux soldats barbares
du Bas-empire, sodalitas, iv, napoli 1984, 1635 ss.; g. Wirth,
Rome and its Germanic
Partners in the Fourth Century,
Kingdoms of the Empire: the Integration of Barbarians in
Late Antiquity (a cura di W. pohl), leiden-new-York-Köln 1997, 34; a. Barbero,
Barbari.
Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano, roma-Bari 2006, 42 ss.; v. marotta,
La
cittadinanza romana, cit., 123 e s.
41
a. Barbero, Barbari, cit., 46 e s.; 155 ss.
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(da h. Wolff, die constitutio antoniniana und papyrus gissensis 40 i, Köln, 1976)