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di giustinano
15
, l’opinione prevalente tende a ritenere attendibile la
datazione della primavera del 212, oscillando tutt’al più fino agli inizi
dell’anno successivo
16
.
per ciò che concerne l’interpretazione della portata della conces-
sione, un’ampia letteratura si è focalizzata sulla questione dei
dediticii,
che sarebbero stati esclusi in base alla ricostruzione delle ll. 8-9 forni-
ta dal primo editore
17
. se motivazioni di carattere logico indurrebbero
ad escludere i
dediticii dalla concessione della cittadinanza (riferendo
cioè il ... χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων all’iniziale Δίδωμι τοί[ν]υν ἅπα[σιν
ξένοις...), quelle di carattere grammaticale imporrebbero invece di rife-
rire l’esclusione dei dediticii alla più vicina clausola introdotta dal ter-
mine ... μένοντος
18
. dal punto di vista filologico, dunque, “le parole ...
χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων possono essere rette soltanto dal participio ...
μένοντος e non dalla frase principale introdotta da Δίδωμι... e ciò do-
vrebbe indurre a ritenere i dediticii - qualora si volesse ritenere integrato
il papiro in tal modo - non esclusi dalla concessione della civitas, ma
solo dal contenuto, non del tutto accertato, della clausola di salvaguar-
dia introdotta da μένοντος”
19
.
in tal caso, dunque, i dediticii non sarebbero stati esclusi dalla conces-
stolorum Homilia 48, 1, ad adriano; rutilio namanziano,
De reditu 1, 66; sant’agostino,
De civitate Dei 5, 17;
Enarrationes in Psalmos 58, 1, 21 e sidonio apollinare,
Ep. 1, 6, 2,
accennano ad essa senza sbilanciarsi con l’indicare l’autore del provvedimento. lo storico
dell’impero successivo a marco aurelio, erodiano, tace del tutto.
15
in nov. 78, 5 (539) è indicato antonino pio.
16
dione cassio 77 (78), 9, 4-5. cfr. ad es. oliver, 501; c. letta, La dinastia dei Severi,
storia di roma, ii, 2, torino 1991, 674; v. marotta, La cittadinanza, cit., 101; l. de gio-
vanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico, roma 2007, 66 nt. 98.
g. i. luzzatto, Appunti di Papirologia Giuridica, cit., 196, precisa la data di pubblicazione
dell’editto in roma tra il 1 gennaio 212 ed il 10 febbraio 213.; F. millar (The date of the
constitutio antoniniana, Jea, 48, 1962, 124-131), W. seston (marius maximus et la date
de la constitutio antoniniana, mél. carcopino, paris 1966, 877-888), m. euzennat (Une
dédicace volubilitaine à l’Apollon de Claros, antiquités africaines, 10, 1976, 63-68) ed altri
hanno invece proposto varie datazioni del provvedimento.
17
cfr. la revisione di W. schubart, accolta dallo stesso meyer: ll.8-9 …[μ] έ- νοντος
[παντός γένους πολιτεμ]άτων, χω[ρὶς] τῶν [δεδ]ειτικίων.
18
g. segrè, L’Editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il Papiro
Giessen 40, I, studi perozzi, 1925, 137 ss., ha proposto d’intendere le due clausole come
volte a conservare le organizzazioni cittadine, ad eccezione di quelle dediticiae.
19
v. marotta, La cittadinanza, cit., 119.
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sione principale. l’unico modo per risolvere il problema potrebbe allora
essere quello di attribuire a μένω valore transitivo ed ipotizzare un’inte-
grazione del tipo: ... [μ]ένοντος [τοῦ δόρου πᾶν γένος ταγμ]άτων χωρ[ὶς]
τῶν [δε]δειτικίων, traducendo quindi: ‘spettando tale dono a tutti i ge-
neri (di uomini), tranne che ai dediticii’, o qualcosa del genere
20
.
anche la determinazione degli stessi dediticii è stata poi dibattuta
21
,
oscillando variamente e comprendendo peregrini e barbari immigrati, e
coloro che all’atto della conquista avevano subito la disgregazione delle
preesistenti strutture di diritto pubblico, e/o i libertini dediticii, cioè i
dediticii Aeliani, i
latini Aeliani e i
latini Iuniani, che in verità proprio
dediticii non erano
.
per superare tali difficoltà sono state quindi avanzate molte propo-
ste, ma anche sollevati dubbi fondati sulla correttezza dell’integrazione
[δε]δειτικίων (un hapax in tutta la letteratura greca)
22
; basati soprattut-
to sull’assoluto silenzio delle fonti antiche in riferimento ad ogni tipo di
limitazione all’atto della concessione, sul perdurare dei diplomi militari
con il beneficio della cittadinanza
23
e sulla controversa situazione delle
classi più umili in egitto, ma probabilmente anche in altri territori,
come la cappadocia, assoggettate a imposte personali prima e dopo il
212 d.c.
tra peregrini ed egizî sembra che vi sia stata una significativa dif-
ferenza nel corso dell’età imperiale, poiché i conquistati in gran parte
delle province, pur divenendo dediticii al momento della resa, con la
successiva lex provinciae e l’autonomia, avrebbero potuto ascendere allo
status di peregrini, a differenza degli egizî e dei cappadoci ai quali ciò
sarebbe stato precluso
24
.
20
s. mazzarino,
L’Impero romano, 2, roma-Bari 1986
2
, 612. v. marotta, La cittadi-
nanza, cit., 111 e 120, sebbene ritenga tale ipotesi plausibile e ‘l’unica in ogni caso che
consenta di conferire alla, peraltro controversa, integrazione [de]deitikío¯n un valore preciso’,
la respinge, non dichiarandosi convinto.
21
h.W. Benario, The dediticii of the constitutio antoniniana, tapha, 85, 1954, 188
ss.; p. tasler, v.
Dediticii, in J. hoops, h. Beck, reallexikon der germanischen altertum-
skunde, v, Berlino, 1984, 298-299.
22
v. marotta, La cittadinanza, cit., 120 ss.
23
Una sessantina, successivi al 212 d.c.; m. m. roxan, p. holder, Roman Military
Diplomas, i, london 1978; ii, 1985; iii, 1994; iv, 2003; v, 2006.
24
a. h. m. Jones, Another interpretation of the constitutio antoniniana, Jrs, 26,