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alla luce della prassi documentale, tuttavia, pur essendo la condizio-
ne giuridica degli egizî della chóra certamente deteriore, sembra che essa
avesse ben poco a che fare con quella dei dediticii Aeliani
25
.
occorre poi tenere in conto che, al tempo di settimio severo, l’in-
troduzione in egitto delle
boulai nelle metropoli potrebbe avere de-
terminato un radicale cambiamento della condizione giuridica degli
abitanti del paese, poco prima della concessione. in quanto divenu-
ti cittadini di nuove comunità, costoro avrebbero potuto acquisire il
diritto di accedere alla civitas romana, a differenza degli altri abitanti
dell’intero nomòs
26
.
gli egizî, dunque, non erano dediticii - categoria limitata agli Aelia-
ni - e la condizione di
dediticius non era destinata a perpetuarsi nel tem-
po
27
; né la dibattuta iscrizione di Walldürn
28
del 232 d.c., che menzio-
nava
dedi<
ti>
c(
ii)
Alexandriani come ausiliari, appartenenti a tribù di
peregrini dediticii arruolati nelle unità militari romane, può contribui-
re a risolvere il complesso problema dei dediticii in egitto, ascrivendo
l’esclusione soltanto a questo controverso manipolo.
la situazione della incerta lettura delle ll. 7-9 è però mutata in segui-
to alla pubblicazione nel 1971 del testo della Tabula Banasitana. si è in-
fatti proposto di integrare la lacunosa espressione della l. 9 del p. giess.
40, 1 (... χωρ[...] τῶν [..]δειτικίων), non più riferendola all’esclusione
dei dediticii in base alla proposta (... χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων), bensì
alla estromissione dei privilegi normalmente conseguenti all’acquisizio-
1936, 225 ss.
25
J. mélèze-modrzejewski, La regle du droit dans l’Égypte romaine, proceedings of the
twelfth intern. congress of papyrology (ann arbor, 1968), toronto 1970, 317 ss.; v.
marotta, La cittadinanza, cit., 121.
26
Un quadro sintetico con gli opportuni riferimenti in v. marotta, La cittadinanza,
cit., 121 e s.
27
così v. marotta, La cittadinanza, cit., 122 e s.
28
cil 13, 6592 = dessau 9184.; chr. sasse, Die constitutio antoniniana, Wiesbaden,
1958, 112 ss.; h. Wolff, Die contitutio antoniniana, cit. 226 ss.; m. lemosse, L’inscription
de Walldürn et le problème des déditices, Ktema, 6, 1981, 349-358; F. vittinghoff, Militär-
diplome, römische Bürgerrechts und Intergrationspolitik der Hohen Kaiserkeit, in Heed und
Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle (a cura di W. eck, h.
Wolff), Köln-Wien, 1986, 537; p. tasler, v. Dediticii, cit. 292 ss.; p. pinna parpaglia, sacra
peregrina, cit., 32 nt. 93.
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ne della cittadinanza: (... χωρ[ὶς] τῶν [αδ]δειτικίων)
29
.
l’acuta integrazione di oliver - che non è comunque l’unica pos-
sibile
30
- potrebbe essere interpretata dunque come riferentesi a quei
benefici fiscali che normalmente si aggiungevano alla concessione della
cittadinanza (additicia beneficia), equivalendo così in tutto all’espressio-
ne “sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci” della Tabu-
la Banasitana; ma potrebbe pure essere intesa, secondo l’ipotesi di altri
studiosi, come additicia (iura), salvaguardante cioè “quei regolamenti
addizionali o supplementari che concedevano specifiche esenzioni dai
iura (dikaia), ricordati alla l. 9” dello stesso p. giss. 40, 1
31
.
in tal modo, nel 212 d.c., come dichiara lo stesso papiro, nessuno
sarebbe stato escluso dalla concessione della cittadinanza, ad eccezione
dei dediticii di diritto privato, aboliti da giustiniano
32
, e delle masse
contadine tributarie
33
, non inserite negli ordinamenti cittadini. a quel-
la data e previa una ignota, ma logicamente necessaria, procedura di
registrazione
34
che la Tabula Banasitana ora comincia a far intravedere
sarebbero stati mantenuti gli obblighi delle
civitates e delle altre comu-
nità dell’impero (i πολιτεύματα della l. 9), così come sarebbero stati
salvaguardati privilegi ed immunità concessi, ad esempio, ai veterani e
alle loro famiglie
35
.
29
J. h. oliver,
Text of the tabula Banasitana, a.d. 177, aJph, 93, 1972, 336-340; p.
a. Kuhlmann, Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlasse, cit., 234 ss.; v.
marotta, La cittadinanza romana, cit., 114 e 120; contra Kostas Buraselis, Theía Doreá, Das
göttlichkaiserliche Geschenk. Studien zur Politik der Severer und zur contitutio antoniniana,
verlag der österreichischen akademie der Wissenschaften, Wien 2007, 6 nt 15.
30
ad es. γεντειλικίων, facendo riferimento al problema dei tria nomina dei novi Aurelii
(p. Jouguet,
La vie municipale l’Égypte romaine, parigi 1911, 354 ss.) o ἀπολειτικίων, esclu-
dendo coloro che erano privi di ogni cittadinanza prima della concessione (
e. Kalbfleisch,
v. heichelheim, Jea 26, 1940, 16 nt. 2). cfr. v. marotta,
La cittadinanza romana, cit.,
113 e 120.
31
v. marotta, La cittadinanza romana, cit., 114.
32
c. 7, 5, 1 (530) e c. 7, 6, 1 (531).
33
in un decretum di anastasio sui lasciapassare (seg ix, 356), ancora intorno al 500
d.c. in cirenaica, i romani sono nettamente distinti dagli egizî. cfr.
infra nt. 36; v. marot-
ta, La cittadinanza romana, cit., 116 e la letterat. ivi cit.
34
in tal senso anche v. marotta, La cittadinanza romana, cit., 115.
35
cfr. ad es. supra le Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha; l’Edictum Octa-
viani triumviri de privilegiis veteranorum; o l’
Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum.