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to, per tre giorni consecutivi, il rendiconto delle spese sostenute e
faccia comunicazione ai soci per mezzo di un banditore, affinché
ciascuno con tribuisca alle spese per la sua parte. colui che non
avrà così contribuito, o chi abbia fatto qualcosa dolosamente per
non partecipare o per ingannare uno o alcuni dei so ci, non abbia
la sua parte del pozzo e tale parte sia del socio o dei soci che ab-
biano sostenuto le spese.
(7) il colono o i coloni, che abbiano sostenuto una spesa per un poz-
zo di cui più siano i soci, abbiano il diritto di richiedere dai soci
ciò che appaia essere stato speso in buona fede.
(8) ai coloni sia anche permesso vendere tra loro al prezzo più alto
le parti dei pozzi che abbiano comprato dal fisco e di cui abbiano
pagato il prezzo. colui che vuole vende re la sua parte o colui che
vuole comprare faccia dichia razione presso il procuratore prepo-
sto alle miniere; altri menti non sia lecito comprare o vendere.
a colui che sarà debitore del fisco non sia lecito donare la sua
parte.
(9) coloro cui appartiene dovranno trasportare alle officine il mi-
nerale, che giacerà stoccato presso i pozzi dal sorgere del sole al
tramonto; colui che si sarà dimostrato abbia estratto il minerale
dai pozzi dopo il tramonto del sole o di notte dovrà versare al
fisco mille sesterzi.
(10) il procuratore faccia percuotere con le fruste il ladro del minera-
le, se sarà uno schiavo, e lo faccia vendere con la condizione che
rimanga sempre incatenato e che non stia in alcuna miniera o
territorio minerario; il prezzo dello schiavo spetti al padrone; se
libero il procuratore ne confischi i beni e lo allontani per sempre
dai territori delle miniere.
(11) tutti i pozzi siano diligentemente puntellati e rinforzati e il colo-
no di ciascun pozzo sostituisca al materiale marcio altro nuovo e
idoneo.
(12) non sia permesso smuovere o danneggiare i pali o i sup porti la-
sciati per sostegno o fare qualcosa dolosamente affinché tali pali
o supporti non siano saldi ed atti ad as sicurare il passaggio.
(13) colui che si sarà dimostrato abbia recato danni al pozzo, ne ab-
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bia indebolito i supporti verticali, tolte le travature o abbia fatto
dolosamente qualcos’altro in modo che quel pozzo non rimanga
solido, se sarà uno schiavo, dopo essere stato percosso con le fru-
ste a discrezione del procuratore, sia venduto dal padrone con la
condizione che non stia in alcuna miniera; il procuratore con-
fischi i beni del libero e gli interdica per sempre i territori delle
minie re.
(14) colui che coltiva i pozzi di rame si tenga lontano dal cu nicolo
che elimina l’acqua dalle miniere e lasci non meno di quindici
piedi da entrambi i lati.
(15) non sia permesso danneggiare il cunicolo. per una nuova esplo-
razione della miniera il procuratore permetta di sca vare dal cuni-
colo una galleria di esplorazione, purché essa non misuri più di
quattro piedi in larghezza e in altezza.
(16) non sia permesso cercare o scavare il minerale a meno di quindi-
ci piedi da entrambi i lati del cunicolo.
(17) colui che, schiavo, si sarà dimostrato abbia fatto in difformi tà
qualcosa nelle gallerie di esplorazione, dopo essere stato percosso
con le fruste a discrezione del procuratore, sia venduto dal padro-
ne con la condizione che non stia in alcuna miniera; il procurato-
re confischi i beni del libero e gli interdica per sempre i territori
delle miniere.
(18) colui che coltiva i pozzi d’argento si tenga lontano dal cu nicolo
che elimina l’acqua dalle miniere e lasci non meno di sessanta
piedi da entrambi i lati e disponga dei pozzi oggetto di occupatio
o di adsignatio come saranno stati determinati in corso di col-
tivazione, e non proceda oltre, né raccolga scorie, né così scavi
gallerie di esplorazione fuori dai confini del pozzo adsignatus,
[... che ...]
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, seconda tavola di vipasca
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e
dizioni
e
reLative
siGLe
il testo della seconda tavola di Vipasca venne dapprima pub blicato, sulla scorta
di una copia redatta dallo scopritore ing. Burthe, da c
aGnat
,
Un règlement minier
sous l’Empire romain, in ‘Journal des savants’, 1906, 441-443; successivamente
egli perfezionava l’edizione, avvalendosi di una fotografia, in Note additionnelle,
ibidem, 671-672. cagnat riscontrò analogie paleografiche rispetto a
Vip. I e con-
seguentemente ritenne il nuovo reperto un ulteriore frammento della lex metalli
Vipa scensis.
l’edizione di cagnat venne riproposta da m
itteis
, Neue Urkunden, VI, in
‘zss’, 27 (1906), 355-357; dal c
antareLLi
, Un regolamento minerario romano sco-
perto nel Portogallo, in ‘Bidr’, 18 (1906), 309-313; da m
isPouLet
,
La lex metallis
dicta récemment découverte en Portugal, in ‘revue générale du droit’, 31 (1907),
20-32.
Ulteriori edizioni furono curate dallo stesso m
isPouLet
,
Le régi me des mines
à l’époque romaine et au Moyen Age d’après les ta bles d’Aljustrel, in ‘nrhd’, 31
(1907), 345-391, 491-537, e, con significativi perfezionamenti, nel volume dal
medesimo titolo pubblicato in parigi nel 1908 [m].
successive edizioni di g
radenWitz
, in b
runs
, Fontes Iuris Ro mani Antiqui,1,
Leges et negotia, tubingae 1909
7
, 293-295 [B] (ove il titolo è proposto quale ul-
teriore frammento della
lex metalli Vipascensis);
d
’o
rs
, Sobre la Lex Metalli Vi-
pascensis II, in ‘ivra’, 2 (1951), 127-133 [
d
’o
1
];
d
’o
rs
,
Epigrafía jurídica de la
Espan˜a romana, madrid 1953, 113-133 [
d
’o
2
]; F
Lach
, Die Bergwerksordnungen
von Vipasca, in ‘chiron’, 9 (1979), 403-405 [F]; d
omerGue
,
La mine antique
d’Aljustrel (Portu gal) et les tables de bronze de Vipasca, in ‘conimbriga’, 22 (1983),
111-121 [d].
l’iscrizione è altresì pubblicata in Fontes Iuris Romani Anteju stiniani, i, Leges,
Florentiae 1909, 364-366 [Fira
1
]; G
irard
, Textes de droit romain, paris 1923
5
,
884 (1937
6
, 879); Fontes Iuris Romani Antejustiniani, i, Leges, Florentiae 1941,
499-502 [Fira
2
]; G
irard
-s
enn
,
Les lois des Romains, ii, camerino-na poli 1977,
586-589 [g-s];
d
’
encarnac
¸
a
˜
o
, Inscric¸o˜es Romanas do Conventus Pacensis, coim-
bra 1984, 212-213 [
d
’e].
b
ibLioGraFia
recente
a. m
ateo
, Observaciones sobre el regime jurídico de la minería en tierras públicas
en época romana, santiago de compostela 2001; s. L
azzarini
,
Lex metallis dicta,
roma 2001; a. s
artori
, recensione a L
azzarini
2001, in Epigraphica, 64 (2002),
258 -262; a. m
ateo
,
Roman Mining on Public Land: from the Republic to the Em-
pire, in
Taˆches publiques et entreprise privée dans le monde romain, ge nève 2003,