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, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
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sacrae, cui è imparentato ratione materiae. lo riproduco, nella parte che
interessa, per la serie di precetti seguiti da una sola sanzione.
cil i
2
581 = x 104 = ils 18 = Fira iii 30 = illr 511. … Neiquis
eorum Bacanal habuise uelet …; Bacas uir nequis adiese uelet ceiuis Romanus
neue nominus Latini neue socium | quisquam … Sacerdos nequis uir eset; ma-
gister neque uir neve mulier quisquam eset; | neue pecuniam quisquam eorum
comoine[m h]abuise uelet; neue magistratum neue promagistratu[d] neque ui-
rum [neue mul]ierem quisquam fecise uelet … Sei ques esent, quei aruorsum ead
fecisent quam suprad | scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere …
Fig. 5. La Tavola bronzea da Tiriolo (Catanzaro) del s.c. de Bacchanalibus del 186 a. C.,
recante una serie di prescrizioni e divieti per i quali è comminata un’unica sanzione.
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Una serie lunga e complessa di limitazioni o di divieti assoluti ri-
guardanti i culti bacchici, qui solo in parte trascritta, è seguita infine
dalla sanzione della pena capitale per chi violi i precetti elencati
66
.
anche con tutti i confronti addotti sulla struttura formale del “mor-
fema normativo: serie di precetti / unica sanzione”, resta comunque
impossibile, nel merito, sapere a quale serie di prescrizioni si riferisse
in origine la sacratio Ioui per chi aliuta faxit: certo, per le ragioni sopra
esaminate, i casi di disposizioni numane a noi noti, e su cui per più di
un secolo si sono esercitati i romanisti, non si adattano, singolarmente
considerati, a spiegare la sanzione tràdita da Festo s.v. Aliuta. ma emer-
ge così almeno un tratto “strutturale” della legislazione di numa: le sue
leggi prevedevano talvolta una sequenza di prescrizioni, cui seguiva una
sola sanzione comune. probabilmente questo “morfema normativo”,
cioè questa unità strutturale di sistema, si ripeteva nel suo corpus legi-
slativo, come la voce Occisum sembra far presumere.
se l’accorpamento delle prescrizioni seguisse sempre un criterio con-
tenutistico, come sembra dall’exemplum fictum ciceroniano, non è dato
sapere. e la finzione del de legibus, proprio perché tale, non ci autorizza
a dedurlo, mentre il S.C. de Bacchanalibus è troppo tardo per legittimare
tale deduzione, come anche le leggi sacre epigrafiche di iv e iii secolo:
resta aperta l’ipotesi che i criteri delle “sequenze” prescrittive potesse-
ro sempre o talvolta essere finalizzati alla condivisione della medesima
sanzione piuttosto che all’analogia della materia trattata o delle regole
violate dal reo. pur tuttavia, altre sparute attestazioni documentano casi
nei quali le leggi numane prevedevano una singola prescrizione con una
specifica sanzione.
stando alla testimonianza dionigiana sulle diverse violazioni confi-
narie, punite con la consacrazione a {giove} termine, potrebbe pensarsi
che l’accorpamento in “sequenze” delle prescrizioni normative avvenis-
se quando la sanzione fosse stata sacra. gli altri esempi che sono riuscita
a identificare, dalle leggi sacre di lucera, spoleto e trevi fino al S.C. de
66
per la sterminata bibliografia sull’esegesi del testo epigrafico cfr., da ultimo, F. c
o
-
stabiLe
,
Il S.C. de Bacchanalibus e la condizione giuridica dell’ager Teuranus, in i
d
., Enigmi
delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. Atene, la Magna Grecia, l’impero di Roma, i.
Dalla preistoria all’età ellenistica, reggio calabria 2007, 383 ss.
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, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
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Bacchanalibus, che pure riguarda materia “sacra”, sono, sotto questo
aspetto, omogenei e potrebbero legittimare l’ipotesi, se non fossero sta-
tisticamente troppo pochi.
l’organicità, intesa come coerenza nell’ordinamento per materia, si
intravede nella descrizione dionigiana (2. 63) della divisione dell’opera
legislativa di numa in otto parti, quanti erano i collegi sacerdotali dei
curiones, dei
flamines, dei
tribuni celerum, degli
augures, delle
vestales,
dei salii, dei fetiales e dei pontifices. ma in dottrina resta aperta la di-
scussione sul fatto che le leges Numae fossero tutte sacratae, se non nel-
la realtà dell’epoca quanto meno nella più tarda rappresentazione del
“concentramento storico”
67
.
comunque, ciò non comporta automaticamente che sacre fossero
anche tutte le sanzioni: per esempio, nel caso del divieto di vendita del
figlio
68
, che va certamente aggiunto ai casi di leggi numane riconosciu-
te “profane”, la sanzione poteva probabilmente essere la nullità della
vendita e/o la perdita della potestà. va anche detto che almeno qualche
altra norma sembra del tutto “profana”, come nel caso – per fare un
esempio – del costume della cosiddetta “cessione della moglie” feconda
al fine di favorire la procreazione di altri privo di prole
69
.
del
corpus numano non possiamo conoscere con certezza né com-
piutamente l’articolazione, ma adesso, invece, possiamo intravederne
almeno un “morfema costitutivo”, quello della “sequenza prescrittiva”,
che si ripeteva come parte della struttura della nomothesía.
rossella laurendi
67
Bibliografia e posizioni apud c
arandini
(cur.), La Costituzione cit., 337, 341-343; da
aggiornare con m
antovani
,
Le due serie cit., 478.
68
dion. hal. 2. 27.4; plut., Numa 17. 4.
69
plut., Comp. Lyc. et Numae 3.1; strab. 11.9.1. sulla facoltà di cedere la moglie cfr.,
da ultimo, a. c
arandini
(cur.),
La Costituzione cit., 318 ss.