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r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
tollito”. Et alibi: “homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet”.
anche questo passo è molto interessante, al pari di Aliuta. l’autore,
infatti, in entrambi i casi usa il termine lex al plurale (in legibus), e nel
caso testé citato lo fa in maniera del tutto appropriata, in quanto le di-
sposizioni riportate sono a ben leggere due
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, distinte dall’avverbio alibi.
la struttura espositiva delle leggi citate nei due lemmi potrebbe essere
molto simile, o meglio, la struttura formale di Occisum permetterebbe la
comprensione di quella, mutila, di Aliuta. in Occisum Festo riporta due
prescrizioni distinte ma affini: l’una infatti vieta di alzare sulle ginocchia
(se del defunto o di altro soggetto è un dato ancora da accertare) un
uomo ucciso perché folgorato, l’altra invece vieta assolutamente (perciò
nulla) di compiere le altrimenti dovute cerimonie (
iusta) funebri per l’uo-
mo morto a causa del fulmine. tuttavia la pena per il trasgressore delle
due norme non è espressa, poiché anche in questo caso – come per aliuta,
dove però si verifica il contrario è cioè si riporta la punizione ma non l’il-
lecito – il chiarirlo non era conducente allo scopo del lemma. in alterna-
tiva, potremmo pensare perfino a leges minus quam perfectae, sfornite cioè
di sanzione umana, essendo la sanzione rimessa direttamente alla divinità
offesa, come immagina cicerone nello statuire un ordinamento ideale
rispondente nostalgicamente ai mores maiorum ed alle leggi numane
63
.
che la pena prevista per
Occisum vada letta nella clausola espressa in
Aliuta, come d’altronde sostenne il tondo, non è del tutto impensabile.
È assolutamente ipotizzabile, invece, integrare – almeno nella struttura
– Aliuta attraverso Occisum. sembrerebbe infatti verosimile che la lo-
cuzione ‘Si quisquam aliuta faxit, ipsos Ioui sacer esto’ possa essere intesa
quale clausola sanzionatoria in senso tecnico, posta a chiusura di una
serie di precetti o di una sequenza di prescrizioni che dir si voglia: la pri-
ma parte – ‘Si quisquam aliuta faxit’ – è una proposizione condizionale
che ha senso se riferita a tutte le fattispecie che nella sequenza dovevano
essere previste; la seconda parte – ‘ipsos Ioui sacer esto’ – è la proposizio-
ne principale espressa con l’imperativo futuro comminante la poena per
62
tuttavia s. t
ondo
, Il sacramentum cit., 36 n. 39, ritiene che la seconda sia una più recente
redazione della prima norma. per una trattazione più ampia si veda: i
d
, Leges regiae cit., 65-67.
63
cic., de leg. 2.8.19 e 10.23, per cui cfr. il paragrafo 5.
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r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
l’ipotesi che il comportamento sia stato diverso da una qualsiasi delle
prescrizioni che precedevano.
se Festo non le ha riportate, diversamente da quanto ha fatto quan-
do la prescrizione sanzionata era una sola, ciò molto probabilmente è
avvenuto non solo perché il riferirle non sarebbe stato conducente ai
suoi fini grammaticali ed eruditi, ma anche perché avrebbe inutilmente
appesantito il lemma. il grammatico ed etimologo si è così limitato a
riferire la sola cosa, che in quelle leggi dell’antichissimo re numa lo
interessasse per il suo lemma: la sanzione della sacratio a giove.
che la sacratio potesse avvenire in capo anche ad altre divinità, si de-
duce non solo dal già visto caso del dio termino, ma senza dubbio anche
dall’espressione ‘alicui deorum’, usata da Festo nel definire le sacratae leges.
Fest. s.v. Sacratae leges (l. 422): Sacratae leges sunt, quibus sanctum est,
qui[c]quid aduersus eas fecerit, sacer alicui deorum †
sicut†
familia pecuniaque.
pauli Excerpta s.v. Sacratae leges, Fest. (l. 423): Sacratae leges dice-
bantur, quibus sanctum erat, ut, si quis aduersum eas fecisset, sacer alicui
deorum esset cum familia pecuniaque.
Una sacratio a divinità più specifiche, come gli dei ancestrali (i diui
parentum di Fest. s.v.
Plorare l. 260, o
Terminus, o cerere e libero),
conseguiva a comportamenti illeciti logicamente più omogenei, ma la
sanzione ‘Ioui sacer esto’ si poteva adattare a reati differenti, anche se
tutti di particolare gravità, e probabilmente di carattere pubblico.
5. Le imaginariae leges di Cicerone, la struttura delle leggi sacre epi-
grafiche e del s.c. de Bacchanalibus: possibilità di ricostruire i “morfemi
normativi” della nomothesía numana.
a sostegno di questa interpretazione, che ho finora proposto sulla
base dell’esegesi grammaticale e della logica giuridica, si aggiunge inol-
tre, non secondariamente, il criterio comparatistico.
anzitutto, in un noto passo del de legibus (2. 8.19) di cicerone leg-
giamo: ‘ad diuos adeunto caste, pietatem adhibento, opes amouento. Qui