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r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
necessità d’una distinzione di chi aliuta faxit, rispetto ad altro soggetto
nominato in precedenza»
43
; e a tal proposito richiama l’attenzione su:
Fest.-paul., s.v.
Termino sacra (l. 5):
Termino sacra faciebant, quod in
eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit
eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boues sacros esse.
nella locuzione ‘et ipsum et boues sacros esse’ l’autore ritiene di co-
gliere il senso di quanto si dice s.v. Aliuta, sostenendo che l’ipsos – quale
forma arcaica di ipse
44
– vada riferito all’aratore colpevole quanto i buoi
di aver rimosso i cippi confinari. l’albanese conclude la sua dissertazio-
ne aggiungendo che, poiché lo storico cario parla di νομοθεσία, quindi
di diverse leggi sempre in materia di confini fondiari, «da dion. hal.
2.74 non emerge una norma unitaria (come pare doversi desumere da
Fest.-paul., s.v. Termino sacra), bensì un’articolata successione di precet-
ti, nella quale una norma come quella attestata in Fest.-paul., s.v. Aliuta
sarebbe facilmente ammissibile»
45
.
Benché l’albanese intuisca correttamente che il festino
aliuta si ri-
ferisce ad una sequenza prescrittiva, anche la sua proposta si dimostra
infine, sullo stesso piano di quella del voigt sopra citata, difficilmente
persuasiva
46
. se è vero infatti che in tutti i tre passi presi in esame
appare la persona di numa, altrettanto non è per quanto riguarda
la figura di giove. in dion. hal. 2.74 – come peraltro in Fest.-paul.
s.v. Termino sacra – non è nominato Iuppiter come accade invece in
Fest.-paul. s.v. Aliuta, bensì, rispettivamente, Zeus Horios e Termi-
nus
47
. nella religione romana in origine le due divinità – Terminus
43
a
Lbanese
,
Si…aliuta cit., 25.
44
vedi sotto, n. 56.
45
a
Lbanese
,
Si … aliuta cit., 28.
46
Quando albanese richiama l’attenzione su nomothesía, coglie acutamente la sottile
differenza che intercorre tra l’utilizzo del singolare
lex e quello del plurale
leges, ma questo
non lo dissuade dal ritenere ‘si quisquam aliuta faxit, ipsos Ioui sacer esto’ come una norma
da ascrivere all’interno di una successione di precetti tutti relativi ai confini fondiari. e forse
dionigi era a conoscenza dell’esistenza di più leggi in materia confinaria, che prevedevano,
per una eventuale inosservanza, la consacrazione a Terminus, ma questo non può essere
rapportato ad Aliuta.
47
Benché Festo nomini Terminus come divinità, per la quale i romani compivano i
27
r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
e Iuppiter – erano avvertite come distinte, tant’è che in onore del
dio termine
48
, tutore dei confini dello stato romano, era celebrata
il 23 febbraio una festa campestre nota con il nome di
Terminalia
49
.
in seguito le due divinità finirono con l’identificarsi, e termino si
trasformò in un’epiclesi del padre degli dei, Iuppiter Terminus
50
. non
sappiamo quando ciò avvenne, e certamente deve pensarsi ad un lento
e progressivo processo di identificazione della più alta divinità, che
tutelava la ciuitas, con quella che ne garantiva i confini: ma, anche se
dionigi 2.74.2 le identifica con una sola divinità, parlando di Zeus
Horios, con una “anticipazione storica” impropria per l’epoca regia,
è certo che nell’età di re numa le due divinità fossero assolutamente
distinte. infatti plutarco, Numa 16, ricorda con maggior esattezza di
dionigi che numa fu il primo ad erigere un tempio a termine, ne
spiega ai suoi lettori greci il significato di “dio dei confini”, e precisa
che a lui ora si offrono sacrifici sia pubblici che privati di animali vivi,
ma che ai tempi di numa il sacrificio era incruento, perché quel pio re
voleva che il dio dei confini, come tutore della pace e del diritto, fosse
immune dal sangue. e prosegue dicendo che non romolo, ma numa
aveva definito i confini del territorio di roma. dunque il contesto
espositivo di plutarco permette di distinguere senza alcun dubbio Ter-
sacra per la tutela dei confini, mentre non lo nomina quando subito dopo aggiunge la san-
zione numana della sacratio dell’aratore e dei buoi, non può esservi dubbio che quest’ultima
fosse a Terminus medesimo, perché essa è rappresentata in rapporto di consequenzialità
(perciò denique) rispetto alla violazione dei confini tutelati dal dio. dunque, non ritengo
fondato il dubbio di c
arandini
(cur.),
La Costituzione cit., 360, sulla divinità cui si faceva
la sacratio per violazione dei confini secondo la legge di numa. a
rGentieri
apud c
arandi
-
ni
cit. dà due diverse traduzione di
denique: a p. 13 “infine”, a p. 141 “pertanto”. nel con-
testo del passo è senz’altro quest’ultima la traduzione appropriata, con la resa di quel nesso
causale, che toglie a prima vista ogni dubbio sul fatto che Festo, non citando letteralmente
ma in questo caso riassumendo la lex Numae, intendesse che il sacer esto fosse a Terminus (e
comunque non a giove). aggiungasi che la sacratio avveniva, a titolo “risarcitorio”, in capo
alla divinità offesa: a termine, dunque, per la rimozione dei cippi confinari.
48
sul dio Terminus p. P
icca
– s. b
iordi
, Il dio Termine, roma 1938, 26 ss.
49
le fonti a riguardo sono numerose: si rinvia a l. m
aGanzani
, Loca sacra, cit., 109-
124 e in part. 119.
50
cfr. P
icca
– b
iordi
, Il dio Termine, cit., 26 ss.; G. P
iccaLuGa
, Terminus. I segni di
confine nella religione romana, roma 1974, 286 ss.; L. a
rceLLa
,
Fasti. Il lavoro e la festa.
Note al calendario romano arcaico, roma 1992, 20 s., cui rinvio per le fonti.