24
r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
per lo studioso l’aliuta facere di Festo avrebbe riguardato quindi il
divieto di seppellire una donna morta gravida senza che avesse prima
espulso il feto. le critiche a questa interpretazione non sono giusta-
mente mancate: appare infatti del tutto evidente che l’ipotesi del voigt
non sia sostenibile ed a partire dal trincheri, già nel 1889, fino ai giu-
sromanisti del novecento – tondo (1963), marottoli (1979), santa-
lucia (1984, 1987, 1988), garofalo e giunti (1990), albanese (1992)
e da ultimo Fiori (1996) – tutti hanno dissentito producendo varie
argomentazioni
32
. Bernardo albanese, in particolare, ha puntualmente
e correttamente segnalato l’inconsistenza di quei pochi elementi, tutti
di carattere prettamente formale, che avrebbero potuto almeno giustifi-
care il collegamento tra i due brani
33
.
in questa sede mi limito a sottolineare, in aggiunta a quanto già am-
piamente enunciato appunto dall’albanese, e del resto evidenziato an-
che dal Fiori, che nella norma citata da marcello non si fa menzione né
del re numa né di un reato punibile mediante “sacertà”, il che induce,
senza ulteriori ritorni, a scartare ogni ipotesi di contatto tra il supposto
illecito festino e quello riportato in d. 11.8.2.
di carattere diverso appare invece la proposta interpretativa di ton-
do
34
. l’autore collega infatti il passo di Festo ad un altro dello stesso
grammatico, lemmato questa volta sotto la voce Occisum:
Fest. s.v. Occisum (l. 190). Occisum a necato distingui quidam,
quod alterum a caedendo atque ictu fieri dicunt, alterum sine ictu. Ita-
que in Numae Pompili regis legibus: “si hominem fulminibus occisit, ne
supra genua tollito”. Et alibi: “homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla
fieri oportet”.
32
lo stato attuale della dottrina è ormai quasi del tutto unanime nel rigettare la pro-
posta interpretativa del voigt: cfr. t. t
rincheri
,
Le consacrazioni di uomini in Roma, roma
1989, 65; s. t
ondo
, Il ‘sacramentum militiae’ cit., 63 ss; P. m
arottoLi
, Leges sacratae,
roma 1979, 115, n. 33; p. G
iunti
,
Adulterio e leggi regie cit., 102 ss., n. 89; B. a
Lbanese
,
Si…aliuta cit., 23 ss.; F
iori
,
Homo sacer cit., 230; b. s
antaLucia
, Diritto e processo penale
cit., 10, n. 15 e da ultimo c
arandini
(cur.), La Costituzione cit., 361.
33
a
Lbanese
,
Si … aliuta cit.
34
t
ondo
, Il ‘sacramentum militiae’ cit., 36-37.
25
r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
sarebbe stato qui tacciato di “sacertà” – secondo tondo – colui che
avesse rimosso, sollevandolo sulle ginocchia, un uomo ucciso dal ful-
mine, in quanto avrebbe materialmente interagito con la potenza di
giove, che, mediante la folgore, si sarebbe impossessato del corpo del
defunto. neanche questa interpretazione
35
è stata esente da critiche:
ma, mentre l’albanese
36
la ritiene attendibile o comunque meno im-
probabile dell’assunto del voigt, rilevando tuttavia che tondo
37
non
affronta il problema dell’
ipsos
38
festino, il Fiori
39
la pone sullo stesso
livello di incertezza della lettura proposta dall’autore tedesco
40
.
dopo aver inizialmente ritenuto impossibile formulare una conget-
tura sull’illecito
41
tramandatoci da Festo, in un secondo momento l’al-
banese è ritornato sul tema, proponendo un’interpretazione e adducen-
do spiegazioni, sulle quali è ora necessario soffermarsi. l’autore ricol-
lega il passo in questione a dion. hal. 2.74 e Fest.-paul., s.v. Termino
sacra (l. 505), stimando «che la lex Numae premettesse l’indicazione di
un comportamento doveroso – pensiamo: obbligo di aver cura di non
spostare le pietre di confine dei fondi altrui, in corso dell’aratura del
proprio fondo; e poi aggiungesse la sanzione della c.d. sacertà (oltre che
per i buoi aggiogati dall’aratro) anche per chi avesse agito aliuta»
42
.
lo studioso giunge a queste conclusioni segnalando anzitutto che
in dion. hal. 2.74 e in Fest.-paul., s.v. Aliuta (l. 5) si menzionano sia
numa che giove, e giunge poi ad esporre riflessioni più precise sull’ipsos
festino. la presenza di questo – a suo dire – sembrerebbe «implicare la
35
m
arottoLi
,
Leges sacratae cit., 115, n. 33, definisce questa proposta ricostruttiva,
come quella del voigt, «congetture: non verificabili, né falsificabili».
36
a
Lbanese
,
Si…aliuta cit., 28 ss.
37
per il t
ondo
, Il ‘sacramentum militiae’ cit., 36, n. 39, la seconda norma disgiunta dalla
prima mediante l’avverbio alibi sarebbe «una più recente redazione della stessa norma».
38
sul valore di ipsos si veda infra, n. 56.
39
F
iori
,
Homo sacer cit., 230 ss.
40
cfr. v
oiGt
, Über die ‘leges regiae’ cit.
41
a
Lbanese
,
Si…aliuta cit., 14.
42
a
Lbanese
, Si…aliuta cit., 22. nel passo citato, per evidente refuso di stampa, è scritto
“permettesse” anziché “premettesse”, che mi son permessa di correggere per evitare con-
fusione nel lettore. È poi da segnalare che l’albanese aveva proposto di accostare il passo
festino a dion. hal. 2.74, già in B. a
Lbanese
,
Una congettura sul significato di «iniura» in
XII tab. 8,4, in iUra 31 (1980) [ma 1983], 32 ss.