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r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
«riportate sempre in base ai dati forniti dalle fonti, non in forma di riferi-
mento indiretto, ma sotto specie di ‘citazioni testuali’»
.
2
il contributo che
qui segue tenterà appunto di far luce su una delle citazioni numane più
complesse e poco indagate in dottrina, quale apporto preliminare ad uno
studio più approfondito sulle leges regis Numae Pompilii, quelle leggi che
la tradizione era convinta fossero il più antico corpus normativo organico
ed anche il più antico corpus redatto e pubblicato per iscritto – ben prima
delle xii tavole – nella storia di roma.
1. Redazione scritta delle leggi numane: status quaestionis e metodologia.
la storicità delle leges regiae, in ispecie in formulazione scritta, di cui
anche in tempi relativamente recenti la dottrina dubitava
3
, ha finito con
l’essere generalmente accettata grazie all’epigrafe del
cippus antiquissimus
del foro romano; reperto che tuttavia viene oggi datato alla seconda metà
del vi sec. a.c., cioè soltanto alla fine della monarchia etrusca e perciò,
almeno sotto questo aspetto, strumento non più che indiziario
4
per diri-
2
s. t
ondo
, Leges regiae e paricidas. Firenze 1973, 11.
3
Exempli causa: v. a
ranGio
-r
uiz
,
Storia del diritto romano, napoli 1957
7
, 22; r. o
re
-
stano
,
I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, torino 1967, 71 ss., 134, che
pensava ad una formulazione orale di carattere religioso; Y. t
homas
, Parricidium, in me-
Fra
92 (1981), 677 ss. (limitatamente alla norma numana sul parricidio).
4
sulle leges regiae e particolarmente numane cfr. a. P
aGLiaro
, La formula ‛Paricidas esto’,
in Sudi L. Castagnoli, ii, Firenze 1960, 671 ss.; s. t
ondo
,
Introduzione alle leges regiae, in
sdhi 37 (1971), 1 ss., e i
d
., Leges regiae e paricidas, Firenze 1973; a. W
atson
, Roman Private
Law and Leges Regiae, in Jrs 62 (1972), 103 ss., e i
d
., The State, Law and Religion: Pagane
Rome, athens – london 1992, 87 ss.; b. s
antaLucia
, Osservazioni sulla repressione criminale
romana in età regia, in aa.vv., Le délit religieux dans la cité antique, roma 1981, 39-49; P.
G
iunti
,
Adulterio e leggi regie. Un reato tra storia e propaganda, milano 1990;
r. F
iori
,
Homo
sacer.
Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa,
napoli 1996, 184 s.;
b. s
antaLucia
, Diritto e processo penale nell’antica Roma, milano 1998
2
, 1 ss., in particolare n.
4, e bibliografia da aggiornare con: r. s
antoro
,
Sul ius Papirianum, in
Mélanges A. Magde-
lain, paris 1998, 399 ss. (in part. 402);
a. s
torchi
m
arino
,
Numa e Pitagora. Sapientia con-
stituendae civitatis, napoli 1999, 192 ss.; e. G
abba
,
Roma arcaica. Storia e storiografia, roma
2001 (riediz. del testo del 1960 Studi su Dionigi di Alicarnasso. i. La costituzione di Romolo),
91; F. s
ini
,
Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, torino 2002,
84-86, 131 ss.; G. F
ranciosi
(cur.), Leges regiae, napoli 2003; G.m. o
Liviero
, Il «diritto di
famiglia» delle leges regiae, in sdhi
74 (2008) 561 s. (con bibliografia dal xix sec., alle nn.
5-6); J.e. G
auGhan
, Murder was not a Crime: Homicide and Power in the Roman Republic,
16
r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
mere il problema della veridicità, o quanto meno della verosimiglianza, di
una normativa scritta fin dall’inizio dell’epoca regia
5
.
potranno invece esser tenuti in conto, quali elementi avvaloranti la
probabilità di una redazione scritta delle leggi romane almeno a livello cro-
nologico del vii-vi secolo, anche gli analoghi testi di ambito sia italico,
sia etrusco. Benché finora non considerati nella letteratura giusromanisti-
ca, tali testi
6
permettono di inquadrare comparativamente fra le genti delle
rispettive lingue, e non solo fra quelle ellenofone
7
, l’usuale applicazione
della scrittura alle prescrizioni normative in epoca così risalente. in par-
ticolare, il cippo etrusco cerite-veiente con una lex publica
8
, datandosi al
vii-vi sec. a.c., si annovera, ben prima del
cippus antiquissimus, ad un’età
austin 2010; s. r
omeo
, L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano, milano 2010, 61
n. 130;
a. c
arandini
(cur.) – L. a
rGentieri
– P. c
araFa
– m. F
iorentini
– u. F
usco
,
La
leggenda di Roma, iii,
La Costituzione, milano 2011, 281 ss. (con la più recente edizione di
leges regiae);
d. m
antovani
,
Le due serie di leges regiae cit., 470-472, 475 = rill
136 (2002)
59 ss. = Seminarios Cumplutenses 15 (2003), 185 ss.; G. t
ureLLi
, «Audi Iuppiter». Il collegio dei
Feziali nell’esperienza giuridica romana, milano 2011, 44 ss. e in particolare nn. 18-19.
5
per la storia degli studi sul cippus antiquissimus: P. c
araFa
, Il comizio di Roma dalle
origini all’età di Augusto, roma 1998, 128 ss. e da ultimo a. P
orretta
,
La polemica sul
«Lapis Niger», in acme 58 (2005) 3, 79 ss. e s. b
attaGLini
, Il complesso del Niger Lapis nella
storia della prima Roma. Note sull’iscrizione e i monumenti, roma 2009. l’antica cronologia
dell’epigrafe è giustamente ribadita apud c
arandini
(cur.), La Costituzione cit., 355, contro
la tesi ribassista di h. b
ennet
,
Sacer esto, in tapha
61 (1930), 1-18.
6
per la lex sacra di velletri cfr. e. v
etter
, Handbuch der italischen Dialekte heidel-
berg 1953, 222; h. r
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, La lingua dei Volsci. Testi e parentela, in XI Incontro di studio del
Comitato per l’archeologia laziale [Quaderni di archeologia etrusca e italica], roma 1992,
40. per l’epigrafe italica trovata in calabria cfr. m.L. L
azzarini
– P. P
occetti
, L’iscrizione
paleoitalica di Tortora, in
Il mondo enotrio tra VI e V secolo a.C. Atti dei seminari napoletani
(1996-1998), [Quaderni di ostraka 1,2], napoli 2001, 9-213.
7
cfr. G. c
amassa
, La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche delle città greche
della Calabria in età arcaica e classica,
in s. s
ettis
(cur.),
Storia della Calabria antica, i,
roma – reggio calabria 1987, 615 ss., in part. 615-619, con bibliografia precedente, da
aggiornare ora con: h. v
an
e
FFenterre
– F. r
uzé
, Nomima, i, rome 1994; rassegna di leg-
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azzarini
– P
occetti
,
L’iscrizione paleoitalica cit., 25-30;
L. P
ePe
,
A proposito di una legge siceliota sull’omicidio, in e. c
antareLLa
(cur.), XV Symposion 2005.
Comunicazioni sul diritto greco ed ellenistico (Salerno 14-18 Settembre 2005), Wien 2007, 23
ss., con ampia bibliografia e Risposta di F. c
ostabiLe
, ibidem 55 s.
8
si tratta dell’epigrafe di contrada tagliatella, fra cere e veio, cfr. a. m
orandi
, A pro-
posito di due epigrafi etrusche ceretane, in revue Belge de philologie et d’histoire 73 (1995),
111 ss.; g. c
oLonna
, Epigrafe etrusche e latine a confronto, in Atti XI Congr. Epigrafia Greca
e Latina (Roma 18-24 Settembre 1997), roma 1999, 441 s.