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P
reFazione
la revisione e integrazione dei
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani
(Fira) nelle diverse parti – Leges, Auctores e Negotia – è stato l’ampio
obiettivo perseguito dal progetto prin 2008. la silloge, fondamentale
per la ricerca storico-giuridica, realizzata agli inizi del ‘900 ed aggior-
nata dopo oltre trent’anni dalla prima edizione ed integrata dai Nego-
tia, andava certamente rivista ed aggiornata, adeguandola alle moderne
esigenze, ma il compito prefissato si presenta oggi assai vasto. pertanto
si è stabilito di procedere alla realizzazione di due volumi di studi pre-
paratori. il primo relativo alle Leges, il secondo relativo a Auctores e
Negotia.
la varietà dei contributi raccolti rispecchia l’ampiezza del piano di
lavoro, la necessità di una attività preparatoria, ma anche la rilevanza del
programma che certo trascende l’ambito specifico del diritto romano.
senza l’accurata e costante opera di redazione di monica de simone
che mi ha instancabilmente collaborato, i due volumi realizzati non sa-
rebbero stati certamente bene organizzati.
gianfranco purpura
13
Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle
leges Numae:
nuova esegesi di Festo s.v. Aliuta
*
.
s
ommario
. premessa. 1. redazione scritta delle leggi numane: status quaestionis e metodo-
logia. 2. il passo festino: esame critico della dottrina romanistica fra xix e xxi secolo:
impossibilità di riferire la sanzione della c.d. sacertà alla violazione di una singola prescri-
zione numana. 3. esclusiva responsabilità personale del reo nella sanzione s.v. Aliuta. 4.
struttura e valore del passo festino attraverso l’analisi comparatistica: riferimento della
sanzione di sacratio Ioui ad una sequenza di prescrizioni normative. 5. le imaginariae
leges di cicerone, la struttura delle leggi sacre epigrafiche e del S.C. de Bacchanalibus: la
possibilità di ricostruire i “morfemi normativi” della nomothesía numana.
Premessa
il progetto di revisione ed integrazione del Caput dei nuovi Fira
relativo alle leges regiae presenta, forse più degli altri Capita, numerose
difficoltà derivanti, come è noto in dottrina, dall’insufficienza dei dati a
nostra disposizione e dall’estrema complessità che caratterizza lo studio
della fase arcaica della storia giuridica di roma. le nostre conoscenze al
riguardo dipendono infatti in somma parte da una tradizione intessuta
di materiale leggendario, talvolta fortemente contraddittoria, e da spo-
radici ritrovamenti archeologici.
tuttavia il tentativo di affrontare l’impresa non si mostra del tutto
impraticabile, e il fine a cui ora la scienza storico-giuridica deve inevita-
bilmente mirare è quello di realizzare uno strumento innovativo, che si
differenzi dalle raccolte precedenti non tanto per la quantità delle fonti
considerate, quanto per l’analisi critica e dettagliata, che di esse deve
essere necessariamente osata.
va infatti segnalato che – malgrado i tentativi di validi studiosi di rac-
cogliere, seguendo differenti criteri, pur non sempre condivisibili, le fon-
*
Sono riconoscente al Prof. Oliviero Diliberto per avermi consentito di accedere alla sua
biblioteca privata in Roma, probabilmente la sola dove si trovino tutte o quasi le edizioni
a stampa, a partire dal Cinquecento, della legislazione arcaica romana fino alle XII Tavole.
Ringrazio inoltre il Prof. Dario Mantovani per avermi inviato le bozze del suo articolo: le due
serie di leges regiae, citato di seguito alla nt. 1.
14
r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
ti, sostanzialmente letterarie, pervenuteci sull’attività normativa in epoca
regia – nulla di veramente nuovo si è aggiunto all’edizione curata da sal-
vatore riccobono Senior. ciò perché gli apparati critici – i soli strumenti
che avrebbero potuto conferire organicità ed originalità ad un’indagine,
già di per sé estremamente complessa ed articolata – sono stati carenti o
inadeguati al compito filologico ed insieme storico-giuridico
1
.
È da questo
status, o se si vuole da questa
impasse della ricerca, che
nasce dunque l’esigenza di confezionare uno studio completo ed ag-
giornato su quelle, che gli stessi romani definirono leges regiae, e cioè,
stando a ciò che le fonti letterarie suggeriscono, atti normativi pro-
mulgati dai re, in alcuni casi anche pubblicati per iscritto, sulla cui
esistenza e natura la dottrina giusromanistica ha discusso, impostando
teorie talvolta fortemente contrapposte. tutto ciò sarà vagliato al fine
di rendere – mi sia consentita l’espressione – più pragmatica la lunga
serie di leges regiae, presunte o davvero tali, che la tradizione ha traman-
dato, e potercene quindi servire con maggiore cognizione di causa per
ricostruire l’aspetto propriamente giuridico della fase monarchica, ed
inevitabilmente anche protorepubblicana, di roma arcaica.
va da sé che un tale lavoro, implicante l’esame di questioni molteplici
non soltanto stricto sensu giuridiche, non si possa esaurire con una collatio
di fonti non opportunamente indagate e per lo più decontestualizzate.
Fondamentale appare infatti lo studio sistematico, sulla traccia metodolo-
gica di quanto già intrapreso dal tondo, di quelle leggi, che siano almeno
1
non è questo il caso di una recentissima opera curata da a
ndrea
c
arandini
,
La leggenda
di Roma. III. La costituzione, milano 2011, che, contrariamente a quanto fatto finora, fornisce
un validissimo strumento di ricerca. il volume, infatti, oltre a contenere passi, correttamente
tradotti in lingua italiana dagli originali, tratti da autori antichi e relativi all’ordinamento co-
stituzionale e giuridico di roma antica, ampiamente commentati in più sezioni, è corredato
di una bibliografia molto vasta ed eterogenea. la trattazione non si limita all’esame di ogni
singola norma, ma la inserisce in contesti finalizzati allo studio generale della costituzione ar-
caica a partire dalla figura di romolo. Forse proprio questa finalità, tuttavia, fa sì che lo studio
spinga gli autori – come ben sintetizza d. m
antovani
, Le due serie di leges regiae, in Leges pu-
blicae. La legge nell’esperienza giuridica romana. Collegio di diritto romano 2010 Cedant, a cura
di J.-l. F
errary
, iuss press, pavia 2012, 478 ss. – «a vagliare le testimonianze romane alla luce
di concetti giuridici che appaiono influenzati dalle idee giuridiche moderne oppure alla luce
di ricostruzioni ipotetiche del contesto socio-economico monarchico, concetti e ricostruzioni
che vengono talora fatti prevalere sulla tradizione testuale».