22
r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
mente, la natura e l’entità del comportamento punibile.
le congetture riguardo all’illecito presunto, ma non descritto e ne-
anche sommariamente indicato nel passo festino, sono state com’è ov-
vio numerose: tutte hanno comunque tentato di riconoscere nelle fonti
o di ricostruire la specifica legge numana, che la sanzione tràdita in
Festo apud Paulum avrebbe – a giudizio unanime – presupposto.
si potrebbe preliminarmente osservare che la critica di ciascun au-
tore a tutti i rimanenti rende in sostanza molto problematico accettare
l’uno o l’altro di questi ipotetici riconoscimenti di una specifica lex
Numae, ed è altresì in qualche modo prova dell’intrinseca debolezza di
ciascuna proposta in sé isolatamente considerata.
tanto che da ultimo la letteratura specialistica, ritenuto il «proble-
ma insolubile», è arrivata ad una sorta di stoica apoché: «le ipotesi di
completamento della norma sono le più varie: dall’esplicita confessione
d’impotenza pronunciata da albanese
25
, da Fiori
26
e da garofalo
27
, a
tentativi più o meno plausibili di collegare la sanzione priva di fattispe-
cie criminale a una fattispecie criminale priva di sanzione; a questo scopo
voigt
28
propose di identificare l’evento criminoso con quello citato da
marcello, 28
Digestorum, d. xi 8, 2, sull’obbligo di estrarre il feto da una
donna morta incinta …, a tondo
29
, che propose un collegamento con
un’altra
lex Numae, quella citata da Festo s.v.
Occisum, 190 l., secondo
cui si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito. ma anche questa
rimane niente di più che una congettura sprovvista di alcuna base proba-
neologismi e neolatinismi. il neologismo in tal caso sarebbe “sacertà”, dal quale trarrebbe
origine la forma “neolatina” di sacertas. come spiegare altrimenti le molteplici pubblicazio-
ni che hanno visto la luce, soprattutto fino ai primi anni del novecento, ma ancor oggi, in
un latino ricco di termini inesistenti nel vocabolario della lingua antica? diciamo dunque
che sacertas è un neologismo dell’usus modernus linguae latinae.
25
B. a
Lbanese
, Sacer esto cit.,156, ma – come si è detto – questi cambiò poi opinione:
cfr. i
d
., Si…aliuta faxit, ipsos Ioui sacer esto, in aUpa 42 (1992), 23 ss.
26
F
iori
,
Homo sacer cit., 230 ss.
27
l. G
aroFaLo
, «Sulla condizione di Homo sacer in età arcaica», in i
d
., Appunti sul
diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana, padova 1997, 9 (= i
d
., Studi sulla
sacertà, padova 2005).
28
m. v
oiGt
, Über die ‘leges regiae’. 1. Bestand und Inhalt der leges regiae, in abhandlun-
gen philolog.-histor. classe der Königl. sachs. gesellsch. der Wiss. 7 (1876), 600 ss.
29
s. t
ondo
, Il ‘sacramentum militiae’ nell’ambiente culturale romano-italico, in sdhi
29 (1963), 36.
23
r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
toria. per cui forse l’atteggiamento più responsabile rimane una prudente
sospensione del giudizio»
30
.
spero di non esser tacciata di irresponsabilità, se oserò avventurarmi
in un nuovo tentativo, che non ripeterà la via dei precedenti nel cercare
una norma determinata, adattabile a Festo s.v. Aliuta perché magari pri-
va di sanzione. invero sono state, più che le “reciproche elisioni” degli
argomenti dottrinali, anzitutto ragioni strettamente testuali quelle che
mi hanno indotta a dubitare che la sanzione festina Ioui sacer esto si ri-
ferisse ad una singola lex individuabile come tale. il criterio logico mi è
poi sembrato sorreggere le argomentazioni scaturenti dalla corretta let-
tura esegetica del testo festino, finché il metodo analogico e comparati-
stico non ha portato, grazie ad una approfondita ricerca, a riconoscere
in un passo ciceroniano del de legibus un exemplum di imaginariae leges
ispirate alla lingua ed ai mores arcaici, passo nel quale, ad una serie di
precetti normativi sistematicamente elencati, segue in chiusura un’uni-
ca e sola sanzione valida per tutti nel caso che qualcuno si sia compor-
tato “altrimenti” da come prima prescritto. Questa struttura normativa
trova adesso inequivocabile conferma nel ius a ciuitate positum, grazie
ad alcune leges sacrae epigrafiche che, per quanto posteriori alla legi-
slazione attribuita a numa, sono pur sempre arcaiche: il persistere nel
tempo della struttura “sequenza prescrittiva / unica sanzione” è infine
dimostrato, ancora nel 186 a.c., dal S.C. de Bacchanalibus.
ritengo dunque di poter proporre, attraverso un esame critico della
dottrina romanistica ad oggi stratificatasi sul passo festino, che la san-
zione ‘Ioui sacer esto’ non si riferisse ad una specifica singola prescrizione
numana, ma ad una serie di norme accomunate dalla stessa sanzione.
passiamo ora all’esame delle differenti opinioni dottrinali.
Una delle più datate è senza dubbio quella del voigt
31
, il quale cre-
deva di avere individuato l’illecito in un passo di marcello:
d. 11.8.2 (marc. 28 dig.): Negat lex regia mulierem, quae pregna
mortua sit, humari, antequam partus eius excidatur: qui contra fecerit,
spem animantis cum grauida peremisse uidetur.
30
a. c
arandini
(cur.), Le Costituzione cit., 361.
31
v
oiGt
,
Über die ‘leges regiae’ cit., 627 ss.