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r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
4. Struttura e valore del passo festino attraverso l’analisi comparatistica:
riferimento della sanzione di sacratio ioui
ad una sequenza di prescrizioni
normative.
si è visto come alcuni studiosi si siano cimentati in possibili rico-
struzioni, ammettendo tuttavia di muoversi su terreni fragili privi di
certezze come di evidenze
59
, e come altri invece abbiano preferito aste-
nersi da qualsiasi supposizione.
per quanto mi riguarda, prima di procedere ad una proposta inter-
pretativa, ritengo necessario e metodologicamente doveroso prestare la
dovuta attenzione alla struttura del passo in questione e soprattutto al
valore, che intese darne l’autore antico. Festo infatti, da buon “enciclo-
pedista” ma anche da buon etimologista
60
, volendo spiegare quali fossero
il significato e l’origine della parola
Aliuta, così ne scrive:
‘Aliuta antiqui
dicebant pro aliter, ex Graeco ἀλλοίως
transferentes’. lo scopo primario di
Festo è quindi quello di fornire l’etimologia dell’avverbio latino aliter
attraverso la sua forma arcaica, che conservava sufficientemente una certa
omofonia con il corrispondente avverbio greco, e non già quello di espor-
re la sanzione prevista per un determinato illecito, illecito che per qualche
motivo avrebbe d’altra parte volutamente omesso. È solo incidentalmente
che Festo riferisce la clausola sanzionatoria ‘Si quisquam aliuta faxit, ipsos
Ioui sacer esto’, e solo al fine di chiarire l’origine greca della parola aliuta
ne riporta un esempio in una frase della lingua arcaica, quando ancora
l’avverbio non aveva raggiunto la sua forma classica aliter.
il passo quindi è incentrato tutto sul significato di aliuta, avverbio
che ha un valore assolutamente generale e non specifico nella citazio-
ne festina: aliuta sembra racchiudere in sé una complessità di azioni,
per la cui essenza richiamerei all’attenzione un altro passo di Festo: ‘…
homo sacer is est, quem populus iudicauit ob maleficium; neque fas est eum
immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur’
61
. l’homo sacer per
essere considerato tale deve aver commesso un maleficium; deve quindi
59
È questo il caso del tondo ma ancora di più dell’albanese.
60
per una parziale bibliografia ragionata sull’opera di Festo si veda a. s
imoneLLi
, Sesto
Pompeo Festo negli studi dell’ultimo trentennio, in orpheus 12 (1991), 171-203.
61
Fest., de uerb. sign. s.v. Sacer mons (l. 422, 424)
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aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
aver compiuto un misfatto, e perciò aver agito diversamente da quanto
i mores e le leges prescrivono.
a conferma del valore aspecifico, che sembra assumere la nostra clausola
normativa, viene anche l’utilizzo della locuzione in legibus nell’inciso che
immediatamente la precede: ‘hinc est illud in legibus Numae Pompili’. l’im-
piego del plurale in legibus – anziché del singolare in lege – induce a ritenere
che Festo faccia riferimento ad un articolato complesso di leggi, atti nor-
mativi o prescrizioni, disposto regis uoluntate, e non ad una singola disposi-
zione. laddove infatti il grammatico utilizza il sostantivo lex al singolare, lo
fa in virtù della enunciazione di una data legge numana, peraltro riferita di
regola nella sua completezza. gli esempi che si possono addurre sono due,
lemmati rispettivamente sotto le voci Pelices e Parrici quaestores:
Fest.-paul. s.v. Pelices (l. 248). Pelices nunc quidem appellantur alie-
nis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares. Antiqui proprie eam
pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubebat. Cui generi mulierem
etiam poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: “Pelex aram Iunonis
ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito”.
Fest.-paul. s.v. Parrici quaestores (l. 247). Parricidi quaestores ap-
pellabantur, qui solebant creari causa rerum capitalium quaerendarum. Nam
parricida non utique is, qui parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcumque
hominem indemnatum. Ita fuisset indicat lex Numae Pompili regis his compo-
sita uerbis: “Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto”.
dal confronto dei tre passi presi in esame – cioè Aliuta, Pelices e
Parrici<
di>
quaestores – emerge chiaramente una loro diversa imposta-
zione. mentre infatti in Fest.-paul. l. 248 e in Fest.-paul. l. 247 si cita
la lex e la sanzione per la sua inosservanza, in Fest.-paul. l. 5 è menzio-
nata soltanto la pena per chi aliuta faxit. a questo punto è necessario
considerare anche Fest. s.v. Occisum.
Fest. s.v. Occisum (l. 190). Occisum a necato distingui quidam, quod
alterum a caedendo atque ictu fieri dicunt, alterum sine ictu. Itaque in Nu-
mae Pompili regis legibus: “si hominem fulminibus occisit, ne supra genua