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APPROFONDIMENTI TEMATICI
La questione del ritorno
volon-
tario assistito è stata prevista esplicitamente
per la prima volta dal Decreto Legislativo
286/1998 per le vittime di tratta, anche se è
stata la Legge 189/2002 a prevedere misure di
ritorno volontario assistito più articolate. Sono
stati ripresi i principi espressi nel Protocollo ag-
giuntivo alla Convenzione ONU sul crimine or-
ganizzato transnazionale, firmato dall’Italia nel
2000, a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale e lavorativo.
Le norme attualmente in vigore in Italia re-
lative al ritorno volontario assistito assicurano
percorsi specifici solo ad alcune categorie di
persone coinvolte nelle procedure di ritorno: i
richiedenti asilo, i rifugiati, i titolari del permesso
di soggiorno umanitario e le vittime della tratta,
mentre per gli altri immigrati, come prima richia-
mato, si sono determinate delle aperture solo a
seguito dell’emanazione dell’apposita direttiva
da parte dell’Unione Europea.
Il concetto del ritorno volontario assistito si
basa sul principio della volontà personale dello
straniero, che consapevolmente sceglie di ritor-
nare nel proprio Paese d’origine dopo aver vis-
suto un’esperienza migratoria. Il ritorno
volontario non si limita esclusivamente al con-
cetto del viaggio di ritorno nel proprio Paese
d’origine, ma include tre fasi principali: le attività
preparatorie della partenza (informazioni, pre-
parativi, colloqui con il rimpatriato, iter organiz-
zativo e logistico, consulenze), il viaggio e
l’accoglienza all’arrivo nel Paese ed infine vari
programmi di reinserimento nella destinazione
finale. È rilevante sottolineare anche il fatto che
dopo il ritorno volontario, generalmente, non vi
è alcun divieto di ritorno sul territorio italiano.
I costi del ritorno volontario assistito pos-
sono variare tra i 2.000 e i 5.000 euro a benefi-
ciario, a seconda del progetto, del Paese di
ritorno e delle caratteristiche del beneficiario.
Nel caso delle vittime della tratta, infatti, i costi
possono essere maggiori, essendo il percorso
di reinserimento più complesso (processo di
reintegrazione socio-lavorativa, assistenza me-
dica, legale e psicologica e assistenza in patria
per almeno sei mesi). L’erogazione degli appo-
siti aiuti economici viene in genere determinata
sulla base della composizione delle famiglie e
del numero di minori a carico, dell’area di ori-
gine, del livello di indigenza economica e della
sostenibilità dell’intervento nel breve e medio
periodo. Il tetto massimo in genere non supera
i 1.500 euro e in tal caso riguarda famiglie nu-
merose, mentre il tetto minimo parte da 700
euro.
L’assistenza economica garantita al benefi-
ciario di un programma di ritorno volontario as-
sistito prevede il pagamento del biglietto
(aereo/nave), l’assistenza logistica dei funzio-
nari OIM alla partenza dall’Italia e all’arrivo
presso il proprio Paese di origine, l’erogazione
di una indennità di viaggio e di prima sistema-
zione, eventualmente la copertura delle spese
relative al trasporto del bagaglio, l’erogazione
di una indennità di reintegrazione.
Ulteriori servizi possono esser previsti per
l’accompagnamento di soggetti particolar-
mente vulnerabili, come per esempio le per-
sone affette da gravi patologie che bisognano
di una scorta medica.
Secondo la situazione giuridica, che è ve-
nuta a determinarsi dopo l’emanazione della
“direttiva UE sui rimpatri”, può fungere da in-
Ritorno volontario assistito
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
centivo all’adesione di un ritorno volontario as-
sistito la possibilità di evitare l’iter di espulsione
(che limita poi le possibilità di reingresso), così
come anche la possibilità di concludere il pro-
cesso di ritorno in un arco di tempo breve, gra-
zie anche alle capacità organizzative dell’OIM,
che in Italia cura per conto del Governo i ritorni
assistiti.
Dopo la connotazione della presenza irre-
golare come reato (Legge n. 94/2009), il Mini-
stero dell’Interno ritenne che non si potesse più
procedere a tale inclusione e ciò fece mancare
la collaborazione al programma da parte delle
organizzazioni sociali. Tuttavia, nell’agosto
2011, il Decreto Legge n. 89 ha esteso il ritorno
volontario assistito ai migranti irregolari, ai quali
sia stato assegnato dal Prefetto un termine da
7 a 30 giorni per il rientro in patria, in quanto ri-
tenuti non pericolosi per l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato, non a rischio di fuga, non
espulsi con provvedimento dell’autorità giudi-
ziaria e non autori di una violazione delle misure
di garanzia imposte dal Questore o del mancato
rispetto del termine per la partenza volontaria.
I programmi di sostegno al ritorno volonta-
rio e al reinserimento del Paese di origine ven-
gono realizzati in Italia con finanziamenti del
governo italiano dal 1991. A partire dal 2008,
tali interventi sono finanziati dal Fondo europeo
per i Rimpatri (FR), co-finanziato dall’Unione
Europea e gestito in Italia dal Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno. Il FR 2008-2013 ha una dotazione
finanziaria complessiva di circa 70 milioni di
euro, integrata da un co-finanziamento del Go-
verno Italiano e ripartita su base annuale. Il
Fondo è destinato sia alle operazioni di ritorno
forzato (attuate esclusivamente dal Ministero
dell’Interno - Pubblica Sicurezza), che agli in-
terventi di assistenza al ritorno volontario. In
questo caso, i fondi vengono assegnati dal Mi-
nistero dell’Interno - Dipartimento per le libertà
Civili e l’Immigrazione ad enti locali e realtà del
privato sociale, attraverso appositi bandi an-
nuali.
Ritorno volontario assistito