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APPROFONDIMENTI TEMATICI
La procedura
con cui ogni anno viene
stabilito il numero massimo di nuovi studenti
non comunitari ammessi al sistema universita-
rio italiano è disciplinata dall’art. 39 del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero (D. Lgs. 286/1998) e dall’art. 44
bis del relativo Regolamento di attuazione
(D.P.R. 394/1999), così come emendato dal
D.P.R. n. 334/2004. Essa prevede che i singoli
atenei stabiliscano, entro la fine dell’anno so-
lare, un tetto massimo di posti da destinare al-
l’immatricolazione degli studenti stranieri per
l’anno accademico successivo. Pertanto, per
l’accesso ai corsi di formazione sono annual-
mente previste apposite quote relative al nu-
mero massimo dei visti per studio che potranno
essere rilasciati dalle rappresentanze diploma-
tico-consolari italiane all’estero. Il suddetto art.
44 bis prevede, altresì, la possibilità di accesso
ai corsi di studio al di fuori delle quote fissate
dalle singole istituzioni italiane per alcune cate-
gorie, quali i beneficiari di borse di studio pro-
venienti da Paesi con cui l’Italia abbia stipulato
appositi accordi culturali e programmi di coo-
perazione allo sviluppo, anche nell’ambito di in-
tese stipulate tra atenei italiani e università dei
Paesi di provenienza.
Sulla base della disponibilità dichiarata da
ciascun ateneo al Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca (MIUR), il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Min-
istro dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri,
e sentita la Conferenza permanente Stato-Re-
gioni, emana entro il 30 giugno di ogni anno il
decreto che stabilisce il contingente annuale di
nuovi studenti stranieri. Lo schema di decreto
è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro i successivi
trenta giorni. In caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale del
contingente, il Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, nel secondo semestre dell’anno,
può provvedere con proprio decreto a decidere
il numero massimo di visti, in via transitoria e
nel limite delle quote stabilite per l’anno prece-
dente.
In seguito all’emanazione di tale decreto, gli
studenti interessati a studiare in Italia potranno
presentare formale istanza presso le rappresen-
tanze diplomatiche italiane site nei Paesi di orig-
ine. L’elenco dei posti riservati agli studenti
stranieri per ogni singolo corso di laurea è pub-
blicizzato sia dalle università sia dalle rappre-
sentanze
diplomatico-consolari
italiane
all’estero, al fine di consentire agli interessati di
presentare tempestivamente la domanda di
preiscrizione. Inoltre, l’elenco dei corsi e del
corrispondente contingente di posti riservato
da ciascun ateneo sono consultabili in modalità
online sul sito web del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, all’indirizzo www.miur.it, e
sulla pagina ufficiale del Ministero degli Affari
Esteri www.esteri.it.
I cittadini stranieri provenienti da un Paese
esterno al sistema Schengen possono entrare
in Italia per studio a condizione di possedere un
Studenti internazionali:
prima, durante e dopo
visto che autorizzi l’ingresso, a meno che non
provengano da Paesi non assoggettati all’ob-
bligo del visto. Dal 1° settembre 2010, i cittadini
dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per sog-
giorni di breve durata possono far ingresso in
Italia per soggiorni fino a novanta giorni anche
per motivi di studio, al contrario di quanto pre-
cedentemente predisposto, senza la necessità
di richiedere il corrispondente visto di ingresso.
Ammissione ai corsi di studio,
immatricolazione e tasse universitarie
Tutti gli studenti internazionali, indipenden-
temente dalla loro nazionalità, possono essere
ammessi ai corsi di 1°, 2° o 3° ciclo attivati dalle
istituzioni italiane di istruzione superiore, purché
in possesso del requisito formativo minimo pre-
visto per l’accesso al corso e di idonea cono-
scenza della lingua italiana. L’Ufficio VIII del
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca,
operante presso la Direzione Generale per
l’Università, lo studente e il diritto allo studio
universitario, con Protocollo n. 602 del 18 mag-
gio 2011, ha emanato le norme per l’accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari per il
triennio 2011/2014, concordate con i Ministeri
degli Affari Esteri e dell’Interno. Tali norme si ap-
plicano a tutte le università italiane, sia statali
che private, autorizzate a rilasciare titoli aventi
valore legale, così come alle istituzioni autoriz-
zate a rilasciare titoli di Alta Formazione arti-
stica, musicale e coreutica.
I termini previsti per le procedure di imma-
tricolazione relative ai corsi universitari, il cui
inizio è fissato dagli atenei nel secondo semestre
dell’anno, sono definiti nel calendario annual-
mente pubblicato dal MIUR. Le procedure
relative alle iscrizioni ai corsi di master e di dot-
torato seguono le scadenze autonomamente
stabilite dalle singole università. Anche qualora
abbiano avuto luogo contatti preliminari tra lo
studente e l’ateneo prescelto, la preiscrizione
potrà aver luogo soltanto con l’espletamento
presso le competenti sedi diplomatico-consolari
delle procedure prescritte.
Le prove di ammissione sono sempre ob-
bligatorie nel caso si tratti di: Corso di laurea e
di laurea magistrale in Architettura; Corso di
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; Corso
di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria; Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria; Corsi di laurea e di laurea magistrale
delle Professioni Sanitarie; Corso di laurea ma-
gistrale per l’insegnamento nella scuola prima-
ria e dell’infanzia. Sono, altresì, obbligatori gli
esami di ammissione ai corsi individuati dalle
università secondo la normativa vigente, le cui
date di svolgimento vengono fissate nei bandi
predisposti e affissi agli albi dai singoli atenei.
Entro quindici giorni dallo svolgimento delle
prove di ammissione ai corsi universitari ad ac-
cesso programmato (sia a livello nazionale che
a livello di singoli atenei), secondo quanto pre-
visto dall’art. 4, comma 1, della Legge del 2
agosto 1999, n. 264, sulla base degli esiti delle
prove e/o dell’eventuale valutazione dei certifi-
cati di competenza in lingua italiana, ciascuna
università redige ed espone per ogni corso due
distinte graduatorie dei candidati che abbiano
superato l’esame (una delle quali compren-
dente i vincitori dei posti disponibili nel contin-
gente riservato). Gli studenti che non si siano
classificati in graduatoria in posizione utile ri-
spetto ai posti loro riservati possono, a seguito
della pubblicizzazione di quelli ancora disponi-
bili, presentare una sola domanda di:
a) ammissione ad altro corso universitario
presso la stessa sede (a condizione che dalla
dichiarazione di valore risulti che il titolo di studio
posseduto sia valido anche per tale corso);
b) riassegnazione, per lo stesso corso uni-
versitario o per altro, ad altra sede (a condizione
che dalla dichiarazione di valore risulti che il
titolo di studio posseduto sia valido anche per
tale corso e purché vi sia l’attestazione del su-
peramento delle prove sostenute presso la sede
inizialmente prescelta). Le domande di riasse-
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Studenti internazionali: prima, durante e dopo