lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento o presso enti teatrali o cinema-
tografici o imprese radiofoniche o televisive,
nell’ambito di manifestazioni culturali o folclori-
stiche (art. 27, lett. M-N-O).
• Lavoratori sportivi professionisti (art. 27,
lett. P).
• Giornalisti (art. 27, lett. Q).
Dal mese di agosto 2012, adeguandosi alla
normativa europea, l’Italia ha aperto un nuovo
canale privilegiato per l’ingresso di lavoratori
stranieri “altamente qualificati” in tutti i possibili
comparti produttivi, a condizione che vengano
rispettati alcuni criteri (titolo di studio superiore,
retribuzione superiore a determinati limiti, rap-
porto di lavoro alle dipendenze). Questi pos-
sono entrare indipendentemente dai decreti sui
flussi in ogni momento dell'anno, in base alle ri-
chieste delle aziende, diventando titolari di un
permesso di soggiorno speciale (la cosiddetta
“Carta Blu UE”). Tale permesso ha una durata
biennale, nel caso di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato e, negli altri casi la stessa
durata del rapporto di lavoro.
Il Decreto legislativo n. 108 del 18 giugno
2012, recante “Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e sog-
giorno di cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati”, ha inserito
nel Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto le-
gislativo n. 286/1998 e successive modifica-
zioni) due nuovi articoli: l’art 9 ter, che disciplina
lo status di soggiornante di lungo periodo-CE
per i titolari di Carta Blu UE, e l’art. 27 quarter,
che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei lavo-
ratori altamente qualificati e il rilascio della
Carta Blu UE.
Per essere “altamente qualificato” il lavora-
tore straniero deve aver completato in patria un
percorso di istruzione superiore di durata al-
meno triennale e aver conseguito una qualifica
professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione Istat delle professioni CP 2011
e sia riconosciuta in Italia. In tale classificazione
il primo gruppo comprende alti dirigenti, magi-
strati e imprenditori; il secondo diverse profes-
sioni intellettuali e scientifiche come ingegnere,
medico, ricercatore, docente universitario; il
terzo le figure tecniche di alto livello in tutti i
campi (es. programmatore informatico, pilota di
aereo, infermiere, artista, atleta, formatore, uffi-
ciale di polizia e ancora altre). Inoltre, il lavora-
tore altamente qualificato deve percepire un
salario che superi un determinato limite.
Qui di seguito vengono riassunti i principali
criteri della normativa in vigore in Italia sui lavo-
ratori altamente qualificati:
• Livello di istruzione. Si tratta di un grado
di post-istruzione secondaria di durata almeno
triennale (art. 27-quarter comma 1 del T.U. sul-
l’Immigrazione), pari al livello 5 ISCED e ai
gruppi principali 1-3 in ISCO-08. Il requisito del
riconoscimento è richiesto solo per la qualifica
professionale, tranne in caso di esercizio di pro-
fessioni regolamentate, per le quali debbono
essere soddisfatti i requisiti previsti dal decreto
legislativo n. 206/2007.
• Salario. Il decreto legislativo 28/06/2012
n. 108 art.1 com. 5 (c) prevede che lo stipendio
annuale lordo, come ricavato dal contratto di la-
voro ovvero dall'offerta vincolante, che non
debba essere inferiore al triplo del livello minimo
previsto per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria (quindi pari a 24.789 euro,
essendo il livello minimo pari a 8.263 euro, au-
mentato a 11.362 euro in caso di presenza del
coniuge e ulteriormente aumentato di 516 euro
per ciascun familiare a carico, come previsto
dall’articolo 8, comma 16, della legge n.
537/1993 e successive modifiche);
• Esperienza. La normativa italiana non pre-
vede che vengano fatte valere specifiche espe-
rienze da parte dei lavoratori altamente
qualificati. L’esperienza è strettamente correlata
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
Lavoratori altamente qualificati:
la cosiddetta “Carta Blu UE”
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
alla valutazione che fa il datore di lavoro e,
quindi difficilmente valutabile dal legislatore, es-
sendo legata a criteri dettati da chi attua la se-
lezione.
• Esistenza di un rapporto di lavoro (presta-
zioni lavorative retribuite per conto o sotto la di-
rezione o il coordinamento di un’altra persona
fisica o giuridica). È compito del datore di la-
voro, una volta individuato il cittadino non co-
munitario da assumere, presentare una
domanda di nullaosta allo Sportello unico per
l’immigrazione territorialmente competente. La
domanda deve essere corredata da una propo-
sta di contratto di lavoro o offerta vincolante
della durata di almeno un anno, insieme con la
certificazione rilasciata dal Paese di prove-
nienza che attesti il titolo di istruzione e la rela-
tiva qualifica professionale.
I policymaker nazionali mostrano un cre-
scente interesse nei confronti dei lavoratori
stranieri altamente qualificati, ma ciò al mo-
mento si traduce in flussi limitati. Bisogna, in-
fatti, tenere presente che l’Italia è un serbatoio
di manodopera qualificata, costituita dai giovani
italiani laureati e dai figli dei cittadini stranieri re-
sidenti, circa un terzo degli studenti internazio-
nali in Italia. D’altra parte bisogna tener conto
che l’allungamento dell’età pensionabile ha ri-
dotto la necessità di manodopera qualificata
dall’estero, perché più persone in età avanzata
sono disponibili e vantano una qualificazione
molto consistente.
Lavoratori altamente qualificati:
la cosiddetta “Carta Blu UE”