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perˆ swfrosÚnhn spoud»n. Dat. k. Sept. CP. imp. dn. Iustiniani pp.
Aug. anno XI pc. Belisarii v.c. anno II [a. 537] (
18
).
Facendo una riflessione di carattere generale, anche se grande rilievo
viene dato al fenomeno del prossenetismo, allo scopo di regolamentarlo, le
pene previste da Giustiniano per questo reato non sono più severe di
quelle irrogate in età tardoimperiale: infatti, come si vedrà più
ampiamente nel prossimo paragrafo, Teodosio II con CTh. 15, 8, 2 del 428
infligge ai lenoni il lavoro forzato nelle miniere e la perdita della potestà
sugli schiavi costretti alla prostituzione, che acquisiscono la libertà;
successivamente lo stesso imperatore con Nov. Theod. 18 del 439 commina
per questo reato la fustigazione e l’espulsione da Costantinopoli; Leone I,
con una costituzione emanata tra il 457 e il 467 e riportata in due diverse
collocazioni del Codex (CI. 1, 4, 14 e CI. 11, 41, 7) prevede la fustigazione e i
lavori forzati nelle miniere o la relegatio extra limites se l’autore del crimine
(
18
) Authenticum: Unde etiam nos repente inferimus X. librarum auri poenam exigentes eum qui
praesumpserit omnino tale iusiurandum accipere. Et hanc scilicet quantitatem ipsi infelici dari
mulieri sancimus ad reliquam bonae figurae vitam, exigendam per administrationem provincialem
et dandam ei; sciente iudice quia, si neglexerit, tenebitur ab ea deponens administrationem,
heredesque eius (et) successores et eius substantia, eo quod actionem piam agere neglexerit. 1 Si
autem ipse provinciae praeses iusiurandum exegerit, ipse etiam memoratam decem librarum auri
poenam exigatur, si quidem militaris iudex sit in illa provincia, per illum danda, sicuti dictum est,
mulieri: si vero non habet militarem iudicem, metropoleos illius provinciae episcopus hoc
provideat, causam etiam ad nos, si probaverit, referens, et insuper ex vicinis maioribus cingulis: et
undique hoc agentem, sive iudex sive privatus sit, memorata castigari poena et dari hanc ei quae
quantum ad illum neque caste vivere valet ulterius, ut non videatur quasi periurasse. (Epilogus.)
Quae igitur placuerunt nobis et per praesentem sacram declarata sunt legem, tua celsitudo
praeceptionibus propriis omnibus faciat manifesta, ut agnoscant nostri imperii circa castitatem
studium.
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appartiene al ceto degli humiliores; la destituzione dalla carica e la confisca
del patrimonio se il soggetto è della classe degli honestiores (
19
).
Rispetto a queste premesse le sanzioni adottate da Nov. 14 non
vanno nel senso di una maggiore crudeltà verso i lenoni. La vera
innovazione apportata da Giustiniano alla disciplina del lenocinio non
consiste dunque nell’inasprimento delle pene irrogate ai prosseneti, bensì
nella volontà di tutela della donna, che costituisce il punto focale di tutti i
provvedimenti relativi alla prostituzione, rispetto a cui la lotta contro i
lenoni è strumentale.
Il trattamento riservato alle prostitute è comunque meno favorevole
rispetto a quello che viene concesso da Giustiniano alle attrici, categoria di
donne a cui – come già visto – la stessa Teodora aveva appartenuto (
20
). Le
mulieres scaenicae, in quanto svolgevano un’attività considerata
riprovevole, fin dall’età classica erano impossibilitate dal contrarre nozze
con i membri dell’ordine dei senatori
(
21
). Nel 454 l’imperatore Marciano, a
seguito di una disposizione di Costantino del 336 (CTh. 4, 6, 3 = CI. 5, 27,
1), aveva disposto che era proibito ai senatori e agli altri dignitari contrarre
matrimonio con le attrici e le loro figlie in quanto considerate humiles vel
abiectae personae. Per ovviare all’ostacolo costituito da queste leggi e
(
19
) Sulla legislazione pregiustinianea del prossenetismo si veda più ampiamente il
paragrafo 3 di questo capitolo. B
EAUCAMP
, Le statut de la femme à Byzance (4
e
-7
e
siècle), cit.,
p. 132 traccia un quadro riassuntivo del tema, esponendo che la protezione delle
prostitute, così come quella delle attrici, ha vissuto il seguente andamento: prima era
limitata alle donne di religione cristiana, poi è stata estesa sotto Teodosio II a tutte le
prostitute e con Leone I a tutte le attrici. In seguito è intervenuto l’imperatore Giustiniano
che ha innovato la disciplina precedente. L’Autrice ritiene che l’interesse alla repressione
del prossenetismo dipenda dal fatto che il bene tutelato è in primo luogo il valore della
pudicizia femminile e solo in seconda battuta le donne stesse: il lenone è colui che mette
la donna nella necessità di peccare e la costringe all’immoralità e in quanto corrompe i
valori più cari all’imperatore egli va punito.
(
20
) Si veda S
PRUIT
,
L’influence de Téodora sur la législation de Justinien, cit., pp. 410-421.
(
21
) Si tratta di una disposizione contenuta nella lex Iulia de maritandis ordinibus, emanata
da Augusto nel 18 a.C. con l’intento di moralizzare i costumi, salvaguardare il
matrimonio e la famiglia romana. Si veda ampiamente R.
A
STOLFI
,
La lex Iulia et Papia
3
,
Padova 1995.
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