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, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
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minus, divinità che non ammetteva sacrifici cruenti, da Iuppiter, i cui
sacrifici tipici avvenivano con aspersione di sangue proprio ex lege
Numae Pompili regis opimorum spoliorum
51
.
Fig. 3.
Denario di l(ucius) titurius sabinus
dell’89 a.C. con ritratto del re Tito Tazio.
Fig. 4. Denario di Ottaviano del 30-27 a.C. con raffigurazione del dio terminus in forma di
cippo confinario (erma androprosopa), alla cui base deflagra il fulmine di iuppiter
.
la notizia di livio, che il culto di Terminus fu istituito da tito tazio,
non contrasta in sé con plutarco, che attribuisce a numa l’edificazione
di un tempio: il culto di tito tazio potrebbe infatti intendersi come un
culto all’aperto dei cippi confinari, cui numa avrebbe dato una sede
specifica costruendo un tempio del dio.
di conseguenza, le prescrizioni numane sancite dalla sacratio a ter-
mino, riferite da dionigi e da Festo s.v. Termino sacra, non possono es-
sere in alcun modo identificate con la sacratio a giove in legibus Numae
Pompili di Festo s.v. Aliuta.
51
Fest. s.v. Opima spolia (l. 204):‘ Ioui Feretrio bouem caedito’. colgo l’occasione per
segnalare l’errore di citazione (l. 189!) in Fira
i
2
, 10. livio 1.5 attribuisce a tito tazio
l’introduzione del culto di
Terminus: cfr. sul punto a. s
torchi
m
arino
,
Numa e Pitagora
cit., 115 n. 21.
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, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
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3. Esclusiva responsabilità personale del reo nella sanzione s.v. aliuta.
l’ipotesi, poi, di albanese che il pronome ipsos «sembra implicare la
necessità legislativa d’una distinzione di chi aliuta faxit, rispetto ad altro
soggetto nominato in precedenza», e che «non era una semplice indica-
zione del soggetto responsabile (indicazione superflua nello scarno stile
normativo arcaico), bensì aveva il senso specifico di indicare quel sog-
getto distinguendolo da altri responsabili, ad esso accomunati dall’uni-
ca sanzione; e cioè distinguendolo dai buoi che avevano materialmente
causato l’illecita eversione dei cippi»
52
, non suona convincente
53
.
crederei, anzi, lecito potersi desumere proprio il contrario: per di-
stinguere un soggetto precedentemente nominato avrebbe avuto più
senso usare il pronome dimostrativo ille, non il riflessivo ipse. inoltre, se
è vero che ipsos (= ipse) si riferisce a ‘quisquam aliuta faxit’, per limitare
all’autore principale dell’illecito la gravissima pena della sacratio a gio-
ve, escludendone altri soggetti, per esempio “usati come strumenti”
54
,
proprio questo impedisce di identificare la
sacratio a giove di chi
aliu-
ta faxit con la
sacratio a termino dell’aratore ed insieme dei buoi che
tiravano l’aratro. i buoi infatti sono ricompresi nella sacratio – perché
considerati “complici” in quanto animati, secondo una tipica conce-
zione primitiva di responsabilità dell’animale – mentre l’ipsos (= ipse)
“numano-festino” limita chiaramente la sanzione all’autore dell’illecito.
Qui, come è stato osservato in sede linguistica, «ipse describit aliquem ut
seiunctum, solum, sc. omnibus remotis, deductis quae accedunt»
55
. se i due
passi si riferissero alla medesima legge numana, non si capirebbe il mo-
tivo per il quale in Aliuta la pena sarebbe stata circoscritta all’aratore,
escludendo i buoi puniti al pari dell’uomo in Festo s.v. Termino. pertan-
to, la differenza fra la sanzione numano-“festina” s.v. Termino sacra, che
comprende l’autore dell’illecito (l’aratore) e gli strumenti usati (i buoi),
e la sanzione numano-“festina” s.v. Aliuta, che sanziona esclusivamente
52
a
Lbanese
,
Si … aliuta cit.
53
s
antoro
, Sul ius Papirianum cit., 402 n. 14, osserva che sono «labili gli appigli per
il collegamento con … dion. hal. 2.74; Fest. paul. 505.20 s.v. Termino, sostenuto da a
L
-
banese
, Si … aliuta cit., 22 ss.».
54
cfr. qui di seguito la trattazione sulla responsabilità personale.
55
tll vii.2 s.v. ipse iii, 334.
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il reo (perciò: ‘ipsos’), costituisce un ostacolo insormontabile per chi vo-
glia attribuire la sacratio Ioui s.v. Aliuta alla violazione delle prescrizioni
sul rispetto dei confini.
ho finora esaminato la limitazione della responsabilità penale al
solo reus nel lemma festino Aliuta per dimostrare come esso non possa
correlarsi alla voce Termino sacra, che prevede invece una responsabilità
solidale dell’arator e dei boues per la violazione dei confini.
Ultimo punto da trattare, adesso, resta la presenza di ipsos sotto
l’aspetto più strettamente giuridico della responsabilità individuale nel-
la commissione dell’illecito. si è già accennato che ipsos corrisponde
al latino classico ipse, la cui forma arcaica, ipsus, è testimoniata apud
scaenicos antiquos
56
.
anche
ipsos, ovviamente quale nominativo maschile
57
, sembrerebbe
essere, al pari di
aliuta, un
hapax legomenon. ora, è facile intuire che
ipsos si riferisce a
quisquam,
cioè a colui che ha agito diversamente da
quanto prescritto, e sembra essere qui usato per circoscrive la responsa-
bilità del colpevole rispetto ad altri o ad altro, che siano la famiglia, la
ciuitas o i sua bona.
più precisamente, il maleficium compiuto da un membro della co-
munità può provocare la rottura di quel sottile ma vitale equilibrio, che
si viene ad instaurare tra essa e le divinità, equilibrio da cui scaturisce
la pax deorum e quindi la solidità della ciuitas e la prosperità per tutti i
ciues. attraverso la pena del sacer esto inflitta al colpevole, la comunità
si libera di lui e discolpa se stessa agli occhi della divinità
58
, che perciò
rinsalda così il suo patto.
56
Ipsos è voce arcaicissima per l’arcaico ipsus, latino classico ipse: cfr. tll vii.2 s.v. ipse,
con fonti (
apud scaenicos antiquos) a col. 293 e soprattutto 295.
57
e non accusativo plurale: v. nt. precedente.
58
estremamente chiarificatore appare in tal senso il paragone proposto da p. v
oci
, Diritto
sacro romano in età arcaica, in sdhi 19 (1953), 38 ss. (poi ripubblicato in
Studi di diritto
romano, padova 1985, 223): «mentre il diritto, di cui abbiamo più comune esperienza, dice
all’uomo: “ti devi comportare così , perché i tuoi simili così pretendono da te”; la norma
arcaica d’origine religiosa dice: “ti devi comportare così, perché gli dei si vendicano di te e di
noi (responsabilità collettiva): donde il comune dovere di intervenire a punirti”; cioè l’impos-
sibilità di concepire le conseguenze del malfatto come cose che si regolano direttamente tra la
divinità e l’individuo; donde la giuridicità dell’ordinamento e della sanzione».