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r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
secus faxit, deus ipse uindex erit’. abbiamo qui una serie di norme di
carattere sacrale – accostarsi alle divinità con purezza rituale, adempiere
ai riti della pietas religiosa, vivere rinunciando al lusso – usate dall’ar-
pinate quale incipit di una sorta di corpus normativo immaginario
64
che, a detta dell’autore, ‘non multum discrepat … a legibus Numae no-
strisque moribus’ (
de leg. 2.10.23). il passo, oggetto di numerose rifles-
sioni soprattutto da parte di coloro che si sono occupati di palingenesi
decemvirali, offre una formulazione esemplare di quella che sarebbe
potuta essere la struttura del corpus numano relativo a prescrizioni, la
cui inosservanza avrebbe provocato la sanzione ‘Ioui sacer esto’. la dot-
trina, anzi, è convinta che cicerone, nel suo enunciato di norme morali
e rituali immaginarie consacrate dalla lingua e dai contenuti della tra-
dizione sapienziale arcaica, si sia ispirato, fonti alla mano, a testi che lui
poteva ancora leggere, e che sono invece negati alla nostra conoscenza.
le affinità, che possiamo comunque riscontrare fra l’ideale corpus cicero-
niano ispirato a re numa e i frammenti della nomothesía o delle diagraphai
di numa, secondo il lessico di dionigi
65
, sono squisitamente formali e non
– ovviamente – contenutistiche: non compare infatti nel passo ciceroniano
alcun riferimento diretto al sacer esto né tantomeno a giove. si menziona un
generico deus uindex che ipse punirà ‘qui secus faxit’, quindi chi agirà diversa-
mente (secus qui come aliuta in Festo) da quanto prescritto. ora, quest’uso
linguistico arcaico è attestato ancora in età tardorepubblicana dalla lex collegii
aquae Fira iii. 32.7 trovata a roma: ‘si quis aduersus ea faxit, multa esto’ .
inoltre, come accennavo all’inizio, alcune leges sacrae epigrafiche
di età arcaica, benché posteriori alla nomothesìa numana, riproducono
esattamente la struttura delle leggi immaginate da cicerone, ed il loro
schema è riprodotto anche nel S.C. de Bacchanalibus.
64
a correzione di alcuni fraintendimenti dottrinari, ha ben osservato o. d
iLiberto
,
“Lex de magistratibus”. Cicerone, il diritto immaginato e il diritto reale nella tradizione palin-
genetica delle XII Tavole, in l. L
abruna
(dir.),
Tradizione romanistica e Costituzione, a cura
di m.P. b
accari
– c. c
ascione
, ii, roma 2006, 1469 ss., che nel passo citato cicerone
non riferisce di norme storicamente esistenti, ma disegna una normativa ideale usando la
lingua di sapore arcaico per conferire alla sua “costituzione esemplare” una sorta di crisma
sapienziale, del che avverte espressamente i lettori. cfr. da ultimo: r
omano
,
Senso del pas-
sato e pardigma dell’antico cit.,
1- 44 , in part. 23 ss., 44 ss., con bibliogr.
65
dion. hal. 3.36.4. cfr. c
arandini
(cur.), La Costituzione cit., 336 s.
36
r. L
aurendi
, Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae
[pp. 13-39]
la prima è la lex sacra di luceria, databile alla fine del iv secolo a.c.
(post 315):
cil i
2
401 = ix 782 = ils 4912 = Fira iii 71b = illr 504. In hoce
loucarid stircus | ne[qu]is fundatid neue cadauer | proiecitad neue parentatid. |
Sei quis aruorsu(m) hac faxit, [ceiu]ium | quis uolet pro ioudicatod n(ummum)
[L] | manum iniect[i]o estod. Seiue mag[i]steratus uolet moltare, [li]cetod.
vi si stabilisce il divieto di compiere determinate azioni nel bosco
sacro, nel quale è esposta l’epigrafe con la legge sacra: il primo precetto
riguarda il divieto di spargervi sterco, il secondo di gettarvi un cadavere,
il terzo di compiervi esequie. si prevede infine, contro chi abbia agito
contro la legge, che l’iniziativa dell’azione giudiziaria spetti a chiunque
fra i cittadini voglia intraprenderla per il pagamento di una multa di 50
nummi. a maggior ragione si prevede infine che possa essere il magistra-
to stesso, di propria iniziativa, a comminare la multa.
il secondo caso è quello di un cippo iscritto trovato presso spoleto,
colonia dedotta nel 241 a.c.
cil i
2
366 = xi 4766 = ils 4911 = Fira iii 71a = illr 505. Hon-
ce loucom | ne quis uiolatod | neque exuehito neque | exferto quod louci |
siet neque cedito | … Sei quis || uiolasit, Iouei bouid | piaclum datod; |
seiquis scie(n)s | uiolasit dolo malo, | Iouei bouid piaclum | datod et a(sses)
CCC | moltai suntod.
nella parte qui riferita, la sola che interessa per la nostra comparazione,
si statuisce che nessuno violi il bosco sacro dove è infisso il cippo iscritto
con la legge, che nessuno conduca o trasporti fuori ciò che si vi trova o
che ne ceda il possesso. contro chi violi una delle quattro disposizioni è
comminata la sanzione di compiere a giove il sacrificio espiatorio di un
bue. ma se una delle prescrizioni è stata violata consapevolmente e con
dolo, al sacrificio del bue si aggiunge la multa di 300 assi. disposizioni in
tutto simili sono previste nella coeva lex sacra di trevi (illr 506).
anche il S.C. de Bacchanalibus del 186 a.c., noto dalla tavola bronzea
di tiriolo, conserva ancora il linguaggio e la struttura delle antiche leges