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a questo, in sintesi, si limitano le notazioni giuridiche sulla ripa
fluminis presenti nel digesto giustinianeo.
potrebbe sembrare ben poca cosa, ma in realtà l’apparente disinte-
resse dei giuristi cela, a mio avviso, una piena consapevolezza delle pro-
blematiche connesse all’utilizzo delle rive e, in particolare, delle con-
seguenze, talora devastanti, dei fenomeni fluviali su di esse: e a questo
i giuristi rispondono con il rigore che è loro peculiare, proponendo
soluzioni eque e il più possibile contemperanti l’utilitas singulorum e
l’interesse generale.
1. la definizione fisica della ripa fluminis in rapporto ai fenomeni
fluviali
la speciale attenzione che i giuristi romani riservano ai fenomeni
naturali nel loro concreto manifestarsi, che non risponde ad un mero
scrupolo definitorio, ma è strettamente funzionale alla corretta qualifi-
cazione del fenomeno stesso e dei suoi effetti giuridici, si nota già nelle
definizioni di ripa presenti nel digesto giustinianeo:
d. 43.12.1.5 (Ulp. 68 ad ed.) Ripa autem ita recte definietur id, quod
flumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens …
d. 43.12.3.1-2 (paul. 16 ad Sab.) 1. Ripa ea putatur esse, quae ple-
nissimum flumen continet. 2. Secundum ripas fluminum non omnia loca
publica sunt, cum ripae cedant, ex quo primum a plano vergere usque ad
ripam.
lungi dall’essere oscure o contraddittorie come qualcuno in pas-
sato ha sostenuto
2
, le due definizioni fotografano la realtà del fiume
e delle sue rive con lo stesso rigore tecnico che oggi ritroviamo nei
moderni trattati di geomorfologia fluviale: qui il cd. sistema mor-
fogenetico fluviale, cioè l’insieme delle aree di pertinenza del fiume
2
es. p. b
onFante
, Corso II.1 cit., p. 92 s.; g. a
stuti
, s.v. Acque, in ed i, milano, 1958,
p. 354 s. così anche g. s
cheriLLo
, Lezioni I cit., p. 113 s. che tuttavia ammette che si può
trattare di una divergenza apparente.
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“che possono subire modellamenti conseguenti alle azioni dirette o
indirette delle acque incanalate”
3
, viene generalmente distinto in tre
sezioni parallele, chiamate rispettivamente ‘letto ordinario’, ‘letto
di magra’ e ‘ letto di inondazione’: il primo, interamente occupato
dalla corrente soltanto per pochi giorni all’anno, corrisponde alla
sezione di alveo capace di contenere la cd. piena ordinaria, cioè il
livello più elevato delle acque periodicamente riscontrato nel fiume
per cause naturali (ad es. durante la stagione piovosa) in assenza
di fenomeni di tracimazione. esso è naturalmente delimitato dalle
sponde, rappresentate o da scarpate prodotte dall’erosione fluviale,
o da argini naturali costituitisi a seguito di fenomeni straordinari di
tracimazione.
per la maggior parte dell’anno il letto ordinario è parzialmente a
secco per affioramenti di depositi alluvionali che si presentano con dif-
ferenti stadi di colonizzazione vegetale e che raggiungono la massima
estensione durante la fase di magra, cioè quando il fiume occupa una
sezione dell’alveo decisamente inferiore al letto ordinario, il cd. letto di
magra.
Quando, invece, per eventi eccezionali, il corso d’acqua esonda ol-
trepassando gli argini naturali, esso occupa il cd. letto di inondazione,
area anche molto ampia ma variabile in base a diversi elementi, quali
l’entità della piena, la morfologia del territorio (es. presenza di barriere
naturali, di rilievi etc.) o i manufatti approntati dall’uomo a difesa delle
ripae (es. argini, dighe, canali di drenaggio etc.).
in questo quadro, la riva può essere tecnicamente definita come
l’area contigua al fiume e normalmente declinante verso di esso, che ne
delimita il corso nella fase di piena ordinaria. la sua estensione non è
aprioristicamente determinabile ma varia a seconda delle caratteristiche
geomorfologiche del corso d’acqua; richiede, inoltre, periodiche revi-
sioni a causa dei mutamenti a cui il sistema fluviale è costantemente
soggetto.
perfettamente coincidente con questa definizione tecnica è quella
che si legge nei già citati frammenti di Ulpiano e paolo, ove la ripa è de-
scritta come la striscia di terra, normalmente declinante verso l’acqua,
3
m. m
archetti
, Geomorfologia fluviale, Bologna, 2000, p. 5.
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che contiene e delimita il fiume nel suo naturalis rigor, inteso quest’ul-
timo come la linea o il livello a cui l’acqua giunge quando il fiume si
trova nella fase di piena ordinaria (plenissimum flumen). la definizione
dei giuristi si rivela, dunque, del tutto coerente sotto il profilo tecnico
con la realtà fisica descritta.
alla riva così intesa, nella fase di magra del fiume, si accosteran-
no barre alluvionali che accedono al fondo rivierasco. diversamente,
nella fase di inondazione, le rive subiranno tracimazione e il territorio
circostante sarà inondato. in questo senso si può dire che la riva, che
topograficamente è l’area che contiene il fiume nel suo flusso normale,
rappresenta anche la linea di demarcazione fra i vari fenomeni fluviali
e fornisce il criterio per la loro distinzione nel caso concreto: infatti,
sono fenomeni ordinari quelli che si manifestano entro i suoi confi-
ni (es. l’erosione o la sedimentazione delle sponde), sono straordinari
quelli che li oltrepassano portando il fiume a tracimare oltre gli argini
naturali.
anche questa notazione compare nella riflessione dei giuristi: così
cassio longino, in una celebre citazione dell’agrimensore igino (De
gen. contr. th. 87,12 ss.), distingue fra il rischio ordinario di erosione
delle sponde imputabile al dominus rivierasco per la negligenza dimo-
strata nella loro protezione, e i rischi straordinari indotti dalla “tempe-
statis violentia” del fiume in piena (torrens e maiore vi decurrens)
4
:
Circa Padum autem cum ageretur, quod flumen torrens et aliquando
tam violentum decurrit, ut alveum mutet et multorum late agros trans
ripam, ut ita dicam, transferat, saepe etiam insulas efficiat, [ad] Cassius
Longinus, prudentissimus vir, iuris auctor, hoc statuit, ut quidquid aqua
lambiscendo abstulerit, id possessor amittat, quoniam scilicet ripam suam
sine alterius damno tueri debet; si vero maiore vi decurrens alveum mutas-
set, suum quisque modum agnosceret, quoniam non possessoris neglegentia
sed tempestatis violentia abreptum apparet.
4
analoghe notazioni in sic. Flac., de cond. agr. th. 114,26ss. ; agenn., de contr.
th.42,18ss.: sul tema, l. m
aGanzani
, I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo
rivierasco: tracce di un dibattito giurisprudenziale, in Jus 44 (1997), p. 348 ss.
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