N. 10, ottobre 2016
2
Rubrica
legale
dell’Avv.
Markus
W. Wiget
Direttore responsabile
EFREM BORDESSA
Direzione
Corso San Gottardo, 30 – CH-6830 Chiasso
Tel. +41 91 690 50 70 – Fax +41 91 690 50 79
direttore@sebeditrice.ch
Redazione
Dott. Ignazio Bonoli
CP 146, CH-6932 Breganzona
Tel. +41 91 966 44 14
E-mail: ibonoli@icc-ti.ch
Reg. Trib. di Como n. 8/2014 del 17 settembre 2014
Stampa: SEB Società Editrice SA
Corso San Gottardo, 30 – CH-6830 Chiasso
Tel. +41 91 690 50 70 – Fax +41 91 690 50 79
www.sebeditrice.ch
Progetto grafico e impaginazione
TBS, La Buona Stampa sa
Via Fola 11 – CH-6963 Pregassona (Lugano)
www.tbssa.ch
Pubblicità: Mediavalue srl
Via G. Biancardi, 2 – 20149 Milano (Italy)
Tel. +39 028 945 97 63 – Fax +39 028 945 97 53
f.arpesani@mediavalue.it
www.mediavalue.it
Testi e foto da inviare per e-mail a:
gazzettasvizzera@tbssa.ch
Gazzetta svizzera viene pubblicata 11 volte all’anno.
Tiratura media mensile 24’078 copie.
Gazzetta svizzera viene distribuita gratuitamente a tutti gli Svizzeri
residenti in Italia a condizione che siano regolarmente immatricolati
presso le rispettive rappresentanze consolari.
Cambiamento di indirizzo:
Per gli Svizzeri immatricolati in Italia comunica re il cambiamento
dell’indirizzo esclusivamente al Consolato.
Introiti:
Contributi volontari, la cui entità viene lasciata alla discrezione dei lettori.
Dall’ltalia: versamento sul conto corrente postale italiano no. 325.60.203
intestato a «As so cia zio ne Gazzetta Svizzera, CH-6963 Cureggia».
Oppure con bonifico alla Banca Popolare di Milano, Agenzia 344,
20148 Milano, sul conto corrente intestato a «Collegamento
Svizzero in Italia, Rubrica Gazzetta».
IBAN IT78 N 05584 01652 000000002375.
Dalla Svizzera: versamento sul conto corrente postale svizzero
no. 69-7894-4, intestato a «Associazione Gazzetta Svizzera, 6963
Cureggia».
IBAN CH84 0900 0000 6900 7894 4, BIC POFICHBEXXX
Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.
Internet: www.gazzettasvizzera.it
I soci ordinari dell’Associazione Gazzetta Svizzera sono tutte le istituzioni volontarie svizzere in Italia (circoli svizzeri, società di beneficenza, scuole ecc.). Soci simpatizzanti sono i lettori che versano un contributo
all’Associazione. L’Associazione Gazzetta Svizzera fa parte del Collegamento Svizzero in Italia (www.collegamentosvizzero.it).
Matrimoni misti e regimi patrimoniali
Italia o Svizzera?
La nuova disciplina europea
Egregio Avvocato,
ho un piccolo quesito che vorrei sottoporle
da un po’ di tempo…
Sono un cittadino doppio nazionale, svizzero
ed italiano, e convivo con la mia compagna,
anche lei italo-svizzera.
Dopo qualche anno abbiamo finalmente deci-
so di fare il grande passo e a breve dovrem-
mo sposarci e allora è proprio venuto per me
il momento di chiedere il suo aiuto.
In vista del matrimonio ci siamo infatti chiesti
quale regime patrimoniale scegliere e così
abbiamo provato ad informarci un po’. A quel
punto però, invece di chiarirci le idee, siamo
andati ancor più in confusione.
A quanto abbiamo capito, in Italia il regime
legale è la comunione dei beni salvo che si
scelga la separazione dei beni. Invece in
Svizzera vale la partecipazione agli acquisti.
Ma nel nostro caso, quale regime prevale,
quello Svizzero o quello Italiano? E possia-
mo sceglierne uno noi a nostra preferenza?
Insomma che cosa ci consiglia di fare?
Mi scusi se la domanda è un po’ banale ma
le confesso che siamo un po’ agitati. Grazie.
R.H.
Provincia di Milano
Risposta
Caro Lettore,
la sua preoccupazione è più che legittima,
anche se mi pare che, fortunatamente, al-
cune fondamentali informazioni siano già in
suo possesso.
Il tema del matrimonio, e ancor più quello del
regime patrimoniale tra i coniugi, è estrema-
mente delicato ed importante per chiunque.
E poiché si tratta di un argomento sempre
più attuale, è assolutamente opportuno oc-
cuparsene per tempo, onde evitare brutte
sorprese dopo.
Ciò non certo per una forma di sfiducia re-
ciproca ma, anzi, quale prova di maturità e
buon senso. Infatti, è sempre più facile trac-
ciare alcuni “confini” prima di un eventuale
conflitto.
Ma lasciamo ora perdere gli inutili giudizi di
un avvocato che ne ha viste di tutti i colori,
e veniamo piuttosto al merito della questio-
ne. Questione che va analizzata innanzitutto
dal punto di vista dei due Paesi interessati
per capire cosa prevedono in astratto i due
ordinamenti, quello italiano e quello svizze-
ro, e poi per veder quale sia la soluzione in
concreto.
I rapporti patrimoniali tra coniugi
per l’Italia
Secondo la Legge n. 218/95 sul Diritto In-
ternazionale Privato italiano (DIP), i rap-
porti patrimoniali tra coniugi (art. 30) sono
disciplinati:
– dalla legge che regola i loro rapporti per-
sonali;
– dalla legge, scelta per iscritto dalle parti,
dello Stato, del quale almeno uno di essi
è cittadino o vi risiede.
Sempre secondo la Legge n. 218/95 i rap-
porti personali tra i coniugi (art. 29) sono re-
golati dalla legge nazionale comune. Ma se i
coniugi hanno più cittadinanze comuni sono
regolati dalla legge dello Stato nel quale la
vita matrimoniale è (o sarà) prevalentemente
localizzata.
È possibile la scelta – per iscritto – di una
legge straniera della quale però uno dei co-
niugi sia cittadino, ovvero di un Paese nel
quale vi risieda.
Non risulta dalla Sua lettera dove siate re-
sidenti. Assumendo, tuttavia, che siate re-
sidenti in Italia o che, comunque, dopo il
matrimonio vivrete in Italia, sarà applicabile
la legge italiana. Ciò peraltro varrà in ogni
caso per l’Italia, anche se i coniugi doves-
sero scegliere una legge diversa o vivere in
Svizzera, perché l’art. 19 DIP prevede che,
se tra più cittadinanze vi è quella italiana,
questa prevale sempre.
Quindi, non sarebbe possibile un’opzione in
favore della legge svizzera nel caso concre-
to, ancorchè voluta e manifestata da entram-
bi i coniugi.
Sul presupposto, quindi, dell’applicabilità del
diritto italiano, la disciplina del regime pa-
trimoniale della famiglia è dettata dal capo
VI, libro I del codice civile. Il regime legale
in Italia, come noto e come ricordava cor-
rettamente il nostro Lettore, è quello della
comunione dei beni. La sezione V discipli-
na al contrario il regime di separazione dei
beni (artt. 215 -219 CCI), che deve essere
espressamente convenuta dai coniugi.
Nel caso poi il matrimonio si celebrasse
in Italia, per quel che concerne i criteri di
pubblicità legale della scelta del regime
patrimoniale, si dovrà seguire la normativa
italiana (annotazione a margine dell’atto di
matrimonio).