Pagina 10 Lo stemma di Zurigo ● pagina 19



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N. 10, ottobre 2016

2

Rubrica 



legale

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Matrimoni misti e regimi patrimoniali



Italia o Svizzera? 

La nuova disciplina europea

Egregio Avvocato,

ho un piccolo quesito che vorrei sottoporle 

da un po’ di tempo…

Sono un cittadino doppio nazionale, svizzero 

ed italiano, e convivo con la mia compagna, 

anche lei italo-svizzera.

Dopo qualche anno abbiamo finalmente deci-

so di fare il grande passo e a breve dovrem-

mo sposarci e allora è proprio venuto per me 

il momento di chiedere il suo aiuto.

In vista del matrimonio ci siamo infatti chiesti 

quale regime patrimoniale scegliere e così 

abbiamo provato ad informarci un po’. A quel 

punto però, invece di chiarirci le idee, siamo 

andati ancor più in confusione.

A quanto abbiamo capito, in Italia il regime 

legale è la comunione dei beni salvo che si 

scelga la separazione dei beni. Invece in 

Svizzera vale la partecipazione agli acquisti.

Ma nel nostro caso, quale regime prevale, 

quello Svizzero o quello Italiano? E possia-

mo sceglierne uno noi a nostra preferenza? 

Insomma che cosa ci consiglia di fare?

Mi scusi se la domanda è un po’ banale ma 

le confesso che siamo un po’ agitati. Grazie.

R.H.

Provincia di Milano

Risposta


Caro Lettore,

la sua preoccupazione è più che legittima

anche se mi pare che, fortunatamente, al-

cune fondamentali informazioni siano già in 

suo possesso.

Il tema del matrimonio, e ancor più quello del 

regime patrimoniale tra i coniugi, è estrema-

mente delicato ed importante per chiunque. 

E poiché si tratta di un argomento sempre 

più attuale, è assolutamente opportuno oc-

cuparsene per tempo, onde evitare brutte 

sorprese dopo. 

Ciò non certo per una forma di sfiducia re-

ciproca ma, anzi, quale prova di maturità e 

buon senso. Infatti, è sempre più facile trac-

ciare alcuni “confini” prima di un eventuale 

conflitto.

Ma lasciamo ora perdere gli inutili giudizi di 

un avvocato che ne ha viste di tutti i colori, 

e veniamo piuttosto al merito della questio-

ne. Questione che va analizzata innanzitutto 

dal punto di vista dei due Paesi interessati 

per capire cosa prevedono in astratto i due 

ordinamenti, quello italiano e quello svizze-

ro, e poi per veder quale sia la soluzione in 

concreto.

I rapporti patrimoniali tra coniugi 

per l’Italia

Secondo la Legge n. 218/95 sul Diritto In-

ternazionale Privato italiano (DIP), i rap-

porti patrimoniali tra coniugi (art. 30) sono 

disciplinati:

–  dalla legge che regola i loro rapporti per-

sonali;

–  dalla legge, scelta per iscritto dalle parti, 



dello Stato, del quale almeno uno di essi 

è cittadino o vi risiede.

Sempre secondo la Legge n. 218/95 i rap-

porti personali tra i coniugi (art. 29) sono re-

golati dalla legge nazionale comune. Ma se i 

coniugi hanno più cittadinanze comuni sono 

regolati dalla legge dello Stato nel quale la 

vita matrimoniale è (o sarà) prevalentemente 

localizzata.

È possibile la scelta – per iscritto – di una 

legge straniera della quale però uno dei co-

niugi sia cittadino, ovvero di un Paese nel 

quale vi risieda.

Non risulta dalla Sua lettera dove siate re-

sidenti. Assumendo, tuttavia, che siate re-

sidenti in Italia o che, comunque, dopo il 

matrimonio vivrete in Italia, sarà applicabile 

la  legge italiana. Ciò peraltro varrà in ogni 

caso per l’Italia, anche se i coniugi doves-

sero scegliere una legge diversa o vivere in 

Svizzera, perché l’art. 19 DIP prevede che, 

se tra più cittadinanze vi è quella italiana, 

questa prevale sempre.

Quindi, non sarebbe possibile un’opzione in 

favore della legge svizzera nel caso concre-

to, ancorchè voluta e manifestata da entram-

bi i coniugi.

Sul presupposto, quindi, dell’applicabilità del 

diritto italiano, la disciplina del regime pa-

trimoniale della famiglia è dettata dal capo 

VI, libro I del codice civile. Il regime legale 

in Italia, come noto e come ricordava cor-

rettamente il nostro Lettore, è quello della 

comunione dei beni. La sezione V discipli-

na al contrario il regime di separazione dei 

beni (artt. 215 -219 CCI), che deve essere 

espressamente convenuta dai coniugi.

Nel caso poi il matrimonio si celebrasse 

in Italia, per quel che concerne i criteri di 

pubblicità legale della scelta del regime 

patrimoniale, si dovrà seguire la normativa 

italiana (annotazione a margine dell’atto di 

matrimonio).



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