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N. 10, ottobre 2016

  

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Il regime patrimoniale tra coniugi  

in Svizzera

In Svizzera, la Legge Federale sul Diritto 

Internazionale Privato (LDIP),  n. 291 del 

18 Dicembre 1987, nella Sezione 3 dedica-

ta al regime dei beni fra coniugi prevede (art. 

52), analogamente al diritto italiano, che “

rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto 

scelto dai coniugi. I coniugi possono sceglie-

re il diritto dello Stato in cui sono ambedue 

domiciliati, o lo saranno dopo la celebrazione 

del matrimonio, o il diritto di uno dei loro Stati 

di origine”.

In questo caso, poi, viene dichiarato espres-

samente inapplicabile l’art. 23, capoverso 2, 

LDIP, e cioè la disposizione che prevede una 

disciplina specifica per il plurinazionale, per 

cui non viene accordata preferenza allo Stato 

cui esso è più strettamente legato.

Quindi in primo luogo vale la legge scelta dalle 

parti, che può essere quella del Paese dove 

entrambi hanno o avranno la residenza (ov-

vero, il domicilio secondo il diritto svizzero), 

oppure quella del loro Stato d’origine.

L’art. 53 LDIP stabilisce, poi, che la scelta 

del diritto applicabile deve essere pattuita 

per scritto,  o risultare univocamente dalla 

convenzione matrimoniale. La scelta può 

essere fatta o modificata in ogni momento

Inoltre il diritto scelto con la professio iuris 

rimane applicabile fintanto che i coniugi non 

ne scelgano un altro o non revochino la scelta 

medesima.

Infine, in base alla legge svizzera (art. 54 

LDIP), se i coniugi nulla hanno scelto, i rap-

porti patrimoniali sono regolati:

–  dal diritto dello Stato in cui ambedue sono 

simultaneamente domiciliati, o, se ciò non 

è il caso;

–  dal diritto dello Stato in cui ambedue erano 

da ultimo simultaneamente domiciliati.

Se i coniugi non sono mai stati simultanea-

mente domiciliati nello stesso Stato, si appli-

ca il loro diritto nazionale comune (in questo 

caso, però, sarebbero due, quello svizzero, 

ma anche quello italiano) ed in difetto anche 

di una legge comune, il regime di separazione 

dei beni del diritto svizzero. 

I due futuri sposi, come visto, hanno en-

trambi doppia cittadinanza italo-svizzera, e 

apparentemente sono residenti in Italia. Ma 

se anche fossero domiciliati (e cioè residenti) 

in Svizzera, poiché anche secondo il diritto 

elvetico non necessariamente prevarrebbe la 

cittadinanza svizzera, risulterebbe decisiva la 

scelta espressa del diritto svizzero o per via 

del luogo del loro domicilio coniugale effetti-

vo, oppure come diritto dello Stato di origine 

(non essendo richiesto il requisito del vincolo 

più stretto).

Ma attenzione, perché notoriamente, in Sviz-

zera il regime patrimoniale legale è quello 

della partecipazione agli acquisti.

Vi sono poi anche il regime di separazione dei 

beni (artt. 185 e 247 CCS) diverso dall’omo-

nimo italiano, che è straordinario (e si applica 

ad istanza dei coniugi) e la comunione dei 

beni (art. 221 CCS) che è modulabile (univer-

sale o con esclusione di beni), alternativi al 

regime legale ordinario ed adottabili in ogni 

tempo con convenzione matrimoniale per at-

to pubblico.

Ricordo poi che dal 1° gennaio 1988 non vi 

è più in Svizzera alcuna forma di pubblicità 

legale del regime patrimoniale dei coniugi.

Novità in materia a livello europeo

La situazione, come si vede, è estremamente 

complicata ed è divenuto sempre più diffici-

le districarsi in questo coacervo di norme. 

Proprio per questo motivo è recentemente 

intervenuto il Consiglio dell’Unione Europea 

con una legislazione ad hoc.

È stata infatti chiaramente avvertita l’esigen-

za di trovare una disciplina uniforme per tutta 

l’Unione Europea. Purtroppo ciò non è stato 

possibile. Si è quindi scelta la strada della cd. 

“cooperazione rafforzata”, che è poi sfociata 

nell’emanazione di due Regolamenti, il Reg. 

CE del 24.6.2016 n. 2016/1103 ed il Reg. 

CE del 24.6.2016 n. 2016/1104.

I provvedimenti prevedono regole per la 

competenza, legge applicabile, riconosci-

mento ed esecuzione di decisioni non solo in 

materia di regimi patrimoniali tra coniugi ma 

anche degli effetti patrimoniali delle unioni 

registrate, e cioè le coppie civili ma escluse 

quelle di fatto. 

La disciplina sia applicherà inizialmente solo 

a 18 Stati membri dell’Unione (tra i quali i prin-

cipali Austria, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spa-

gna e Svezia), fatte salve eventuali ulteriori 

addesioni. 

Gli aspetti di maggior novità riguardano 

appunto le regole sull’autorità competente 

(artt.4-7) in caso di successione, di separa-

zione o divorzio se vi è accordo delle parti, 

negli altri casi e ovvero di elezione del foro, 

quelle  sulla legge applicabile (art.20) che 

può essere anche una legge di un Paese non 

membro della UE (e dunque con portata uni-

versale), quelle sulla libertà di scelta (art. 22) 

della legge applicabile, ma anche qui purchè 

di un Paese di residenza abituale o della citta-

dinanza di un coniuge o partner, e quelle sui 

criteri suppletivi (art. 26) in difetto di scelta.

Gli unici vincoli restano le norme di applica-

zione necessaria di uno Stato ed il divieto 

di norme contrarie all’ordine pubblico (artt. 

30-31).


Le decisioni sono riconosciute automatica-

mente dai 18 Paesi interessati (art.36).

L’entrata in vigore è prevista a partire dal 

29 Gennaio 2019 (art. 70) e l‘applicabilità ai 

matrimoni ed alle unioni contratti dopo tale 

data, e quindi solo tra un po’ di tempo. Sino 

ad allora dovremo continuare con questo fa-

ticoso “esercizio” ermeneutico. 

*  *  *  *  *  *

In conclusione, mi pare di poter dire che 

se siete residenti in Italia, come sembra, i 

vostri rapporti patrimoniali saranno neces-

sariamente disciplinati dal diritto italiano. Di-

versa potrebbe essere la risposta se foste 

residenti in Svizzera. 

In ogni caso, la valutazione di convenienza 

e la scelta per l’uno o l’altro regime dipende 

veramente dalle specifiche esigenze della 

coppia e della famiglia, dalla consistenza e 

dalla distribuzione del patrimonio e da altre 

eventuali ragioni personali. Spero di aver dis-

sipato – se non tutti – almeno i dubbi prin-

cipali e formulo ad entrambi i miei migliori 

auguri per il prossimo matrimonio.



Avvocato Markus W. Wiget

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