stranieri «ai quali siano impediti», nei loro Paesi,
i diritti concernenti «l’effettivo esercizio delle li-
bertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana», rinviando alla legge ordinaria circa le
condizioni sull’effettiva applicazione. Lo stesso
articolo 10 della Costituzione, inoltre, rinvia alla
legge ordinaria per quanto concerne la condizione
giuridica dello straniero, sebbene «in conformità
delle norme e dei trattati internazionali».
L’articolo 117, modificato con la legge costi-
tuzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, considera
esplicitamente “l’immigrazione” fra le materie
rispetto alle quali è lo Stato ad esercitare in
modo esclusivo (senza il concorso delle Regioni)
la potestà legislativa, mentre le Regioni sono
protagoniste in materia di integrazione.
In quel periodo, l’Italia era in prevalenza un
Paese di emigrati e in parte anche un Paese di
asilo. Alla fine del 1951 – quando l’International
Refugee Organization (IRO) fu sciolta – si con-
tavano in Italia circa 20.000 rifugiati. Nel 1953,
fu aperta a Roma una delegazione dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
L’anno seguente, con legge n. 722 del 24 luglio,
fu ratificata la Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951, sebbene con la “limitazione geo-
grafica” che restringeva il riconoscimento dello
status ai soli rifugiati europei; tale limitazione è
rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1989, in
quanto abolita dal decreto legge n. 416 del 30
dicembre 1989, poi convertito nella legge n. 39
del 28 febbraio 1990. Nel 1977, la responsabilità
dell’assistenza dei richiedenti asilo e rifugiati
passò direttamente al Ministero dell’Interno, in
particolare alla Divisione Assistenza Profughi
della Direzione Generale dei Servizi Civili.
La normativa sul diritto d’asilo è stata com-
pletata “a spezzoni”, non solo per intervento
del legislatore nazionale ma anche su impulso
delle Direttive Comunitarie e a seguito di interventi
della Corte Costituzionale o di Cassazione: ad
esempio, è solo dal 1997 che una sentenza
della Corte di Cassazione ha individuato nel tri-
bunale ordinario l’organo competente a decidere
in ordine alla concessione dell’asilo ai sensi
della Costituzione.
Con la legge n. 943 del 30 dicembre 1986 fu
varata la prima legge sull’immigrazione e la
prima regolarizzazione. L’attenzione prevalente
era dedicata all’inserimento lavorativo degli im-
migrati non comunitari.
Circa quattro anni dopo, la legge n. 39 del 28
febbraio 1990 (conosciuta come “legge Martelli”),
introdusse nell’ordinamento italiano delle “Norme
urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e
soggiorno dei cittadini non comunitari e di re-
golarizzazione dei cittadini non comunitari ed
apolidi già presenti nel territorio dello Stato”,
regolamentando maggiormente la disciplina sul
soggiorno e il riconoscimento dello status di ri-
fugiato, con l’istituzione della Commissione
Centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato.
Nel 1992, in occasione del fenomeno degli
sfollati delle Repubbliche sorte nei territori dell’ex
Jugoslavia (a seguito della guerra nei Balcani),
fu il decreto legge n. 350 del 24 luglio 1992 a
prevedere interventi straordinari di carattere
umanitario proprio in favore degli sfollati.
È del 1995, invece, il cosiddetto “decreto
legge Dini” (n. 489, del 18 novembre), proposto
senza essere convalidato, salvo la previsione
sulla regolarizzazione, per disporre misure urgenti
in materia di politica dell’immigrazione e per la
regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno
nel territorio nazionale dei cittadini non comu-
nitari.
Per l’approvazione di queste norme bisognerà
attendere il 1998 (legge “Turco-Napolitano” n.
40/1998), confluita nel decreto legislativo del
27 luglio 1998, n. 286, contenente il “Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”. Il D.P.R. n. 394 del 1999 ha poi
formalizzato il regolamento recante norme di
attuazione del Testo Unico.
Nel settembre del 2002 è entrata in vigore la
legge n. 189 del 30 luglio 2002 (la cosiddetta
21
NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
legge “Bossi-Fini”). Tale provvedimento ha mo-
dificato in senso restrittivo la normativa in
materia di immigrazione ed è diventato piena-
mente operativo in materia di asilo solamente
a partire dal 2005, a seguito del regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento
dello status di rifugiato (D.P.R. n. 303 del 16
settembre 2004), con l’introduzione, a fianco a
quella ordinaria, di una procedura semplificata
per i richiedenti asilo obbligatoriamente trattenuti
nei centri di identificazione, dimezzandone i
tempi di attesa per l’audizione (da 30 a 15
giorni), unitamente all’istituzione da un lato
delle Commissioni territoriali, con il compito di
determinare lo status di rifugiato, e dall’altro di
una Commissione nazionale cui sono state af-
fidate competenze di indirizzo e coordinamento.
Inoltre, è stato recepito il tema della “protezione
umanitaria” in favore di quanti, pur non rientrando
nella definizione di “rifugiato” secondo i criteri
espressi nella Convenzione di Ginevra del 1951,
necessitano ugualmente di particolare protezione
poiché in fuga da guerre o condizioni di violenza
generalizzata. Oltre a ciò, sempre in materia
d’asilo, la legge 189/2002 ha disciplinato l’isti-
tuzione del cosiddetto “Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo”, attraverso cui
garantire le attività di protezione dei richiedenti
asilo e rifugiati: attività già intraprese un anno
prima per mezzo del Programma Nazionale
Asilo (PNA), poi diventato Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), il cui
coordinamento è affidato al Servizio Centrale
(istituito dal Ministero dell’Interno e affidato al-
l’ANCI in regime di convenzione).
A seguito del recepimento di due importanti
Direttive comunitarie (Direttiva qualifiche
2004/83/CE e Direttiva procedure 2005/85/CE),
sono sorti i Centri di Accoglienza per Richiedenti
Asilo (CARA) per sostituire i Centri di identifica-
zione (CID), creati con la legge 189/2002. I
decreti legislativi in oggetto, inoltre, hanno in-
trodotto una nuova forma di protezione inter-
nazionale, quella sussidiaria, che può essere
riconosciuta al richiedente asilo in presenza di
specifiche condizioni.
L’8 gennaio 2007, invece, con due distinti
decreti legislativi, il n. 3 e il n. 5, sono state
attuate rispettivamente le Direttive 2003/109/CE
e 2003/86/CE: la prima riguarda lo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo pe-
riodo, mentre la seconda concerne il diritto di
ricongiungimento familiare. Ancora, il decreto
legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 recepisce
la Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, mentre la Direttiva
2004/114/CE (riguardante le condizioni di am-
missione dei cittadini di Paesi terzi per motivi
di studio, scambio di alunni, tirocinio non retri-
buito o volontario) è stata attuata con il decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 154.
Nell’agosto 2009 è entrata in vigore una
nuova normativa restrittiva sulla sicurezza pub-
blica riguardante principalmente (ma non solo)
l’immigrazione: si tratta della legge n. 94 del 15
luglio 2009, nota anche come “pacchetto sicu-
rezza”, che ha introdotto il discusso reato di in-
gresso e/o di soggiorno illegale, punito con
un’ammenda compresa fra 5mila e 10mila euro.
Tale reato riguarda sia lo straniero che entra
senza alcuna autorizzazione nel territorio dello
Stato che colui che, a seguito di un controllo,
viene trovato in condizione irregolare. Nell’aprile
2011 la Corte di giustizia europea ha deciso di
cassare il reato contravvenzionale di immigra-
zione clandestina introdotto in Italia, ritenuto in
contrasto con la Direttiva europea sui rimpatri
dei cittadini dei Paesi terzi che prevede la par-
tenza volontaria del cittadino non comunitario
o il suo trasferimento coattivo, nei modi meno
coercitivi possibili e vieta, inoltre, qualsiasi nor-
mativa nazionale che punisca con la reclusione
il cittadino di un Paese terzo in soggiorno irre-
golare che non abbia rispettato volontariamente
il decreto di espulsione. La Corte di giustizia ha
spiegato che la sanzione immediata prevista
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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri