dalla legislazione italiana compromette la rea-
lizzazione di una politica di allontanamento e di
ritorno rispettosa dei diritti fondamentali oltre
che più efficace.
Le altre novità introdotte dal “pacchetto si-
curezza” (oggetto, limitatamente ad alcune spe-
cifiche norme, di alcune dichiarazioni di illegit-
timità costituzionale) che più incidono sulla
condizione dei cittadini stranieri riguardano:
• il prolungamento da 60 a 180 giorni del
periodo massimo di trattenimento nei Centri
Identificazione ed Espulsione (CIE);
• il prolungamento da 6 a 12 mesi della durata
dell’arresto per lo straniero che non esibisce
i documenti su richiesta dell’autorità di pubblica
sicurezza;
• la riduzione dal 4° al 2° grado di parentela
della previsione che impedisce l’espulsione
dello straniero irregolare convivente con un
familiare avente cittadinanza italiana;
• l’istituzione di un apposito “Fondo rimpatri”,
destinato a finanziare il ritorno presso il Paese
di origine dei cittadini stranieri;
• l’introduzione di un contributo di 200 euro
per ogni istanza relativa alla cittadinanza e
una tassa da 80 a 200 euro per la richiesta di
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno
(reso operativo con decreto del 6 ottobre
2011 del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze di concerto con il Ministero dell’Interno,
recante “Contributo per il rilascio ed il rinnovo
del permesso di soggiorno”);
• la modificazione, in senso ristrettivo, di alcune
previsioni riguardanti il ricongiungimento fa-
miliare;
• l’introduzione di un apposito esame di lingua
italiana per chi presenta richiesta di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.
Nel 2010 si è giunti alla formulazione del co-
siddetto “Accordo di Integrazione” (anch’esso
previsto dal “pacchetto sicurezza”), sperimentato
in alcuni Stati membri e anche nella regione
Veneto, e poi varato definitivamente con Decreto
del Presidente della Repubblica del 14 settembre
2011, n. 179 (entrato in vigore il 10 marzo
2012), di cui è stata prevista la traduzione in 19
lingue. La nuova norma prevede che lo straniero
di età superiore ai sedici anni che per la prima
volta faccia ingresso nel territorio nazionale e
richieda un permesso di soggiorno della durata
di almeno un anno, sia tenuto a stipulare un
apposito “Accordo di Integrazione” della durata
di due anni, articolato per crediti (e perciò de-
nominato “permesso di soggiorno a punti”). Lo
straniero si impegna: ad acquisire una cono-
scenza della lingua italiana pari al livello “A” del
Quadro comune europeo per l’apprendimento
delle lingue; ad acquisire una sufficiente cono-
scenza della cultura civica e della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della
sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro
e degli obblighi fiscali; ad assolvere il dovere di
istruzione dei figli minori; a conoscere l’orga-
nizzazione delle istituzioni pubbliche. All’atto di
sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione, il
cittadino straniero ha a disposizione un numero
di crediti pari a 16, e per adempiere all’accordo
dovrà raggiungere (nel volgere di due anni) 30
crediti. I crediti potranno essere incrementati
oppure decurtati, a seconda delle attività e dei
comportamenti del cittadino straniero, come
ad esempio l’acquisizione di determinate co-
noscenze, lo svolgimento di determinate attività
(percorsi di istruzione e formazione professionale,
ecc.) oppure, al contrario, condanne penali,
gravi illeciti amministrativi o tributari, ecc. Dopo
due anni, l’Accordo stipulato con lo straniero
viene sottoposto ad una verifica per stabilire se
siano stati effettivamente raggiunti i 30 crediti
e, nell’ipotesi negativa, l’Accordo viene prorogato
di un anno. Nel caso in cui l’interessato risulti
avere crediti pari o inferiori a zero, si procede
alla risoluzione dell’Accordo e alla conseguente
espulsione del cittadino straniero.
Per quanto riguarda invece l’apprendimento
della lingua italiana, un decreto del Ministero
dell’Interno del 4 giugno 2010 ha reso obbliga-
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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri
torio, a partire dal 9 dicembre 2010, il supera-
mento di un esame di lingua italiana per ottenere
il permesso di soggiorno CE per lungo sog-
giornanti (già denominato “carta di soggiorno”).
Nel decreto vengono spiegate le modalità ope-
rative per lo svolgimento del test, che dovrà
verificare il raggiungimento di “un livello di co-
noscenza della lingua italiana che consente di
comprendere frasi ed espressioni di uso fre-
quente in ambiti correnti, in corrispondenza al
livello A2 del Quadro comune di riferimento eu-
ropeo per la conoscenza delle lingue approvato
dal Consiglio d’Europa”. A tal fine è stata messa
a punto:
-
una procedura informatica che consente la
gestione delle domande di partecipazione -
al test (http://testitaliano.interno.it);
-
un servizio di assistenza (help-desk) a di-
sposizione del richiedente che compila e
inoltra la domanda;
-
un programma televisivo, in collaborazione
con la RAI-Radiotelevisione Italiana (deno-
minato “Cantieri d’Italia - l’italiano di base
per costruire la cittadinanza”), e un sito in-
ternet a supporto della formazione linguistica
degli stranieri (www.cantieriditalia.rai.it).
Nella seduta del 5 novembre 2010, il Consiglio
dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Secondo
pacchetto sicurezza”, un insieme di norme che
si ripercuotono anche sulla disciplina dell’ingresso
e del soggiorno dei cittadini stranieri (decreto
legge del 12 novembre 2010, n. 187, recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza”, e legge
di conversione del 17 dicembre 2010 n. 217). Il
Governo ha inteso rendere possibile l’espulsione
anche di cittadini comunitari, che si trattengono
sul territorio nazionale oltre 90 giorni senza
avere un lavoro o disporre di mezzi propri di
sussistenza, come anche ha inteso procedere
all’espulsione delle prostitute straniere.
La legge del 2 agosto 2011, n. 129 (di con-
versione del decreto legge del 23 giugno 2011,
n. 89) su soggiorno e allontanamento dei co-
munitari e di recepimento della Direttiva UE sul
rimpatrio di non comunitari in situazione irre-
golare, modifica il D. Lgs. n. 30/2007 - per
completare l’attuazione della Direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari – e il Testo Unico delle leggi sull’im-
migrazione approvato con D. Lgs. n. 286/1998
– per tentare di adeguarlo alla Direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi in situazione irregolare. Le più importanti
modifiche introdotte nella legge n. 129/2011
sono le seguenti:
1) obbligo di valutare, in ogni caso, la situazione
complessiva personale dell’interessato, con
particolare riguardo alle spese afferenti all’al-
loggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprietà o detenuto in base a un altro diritto
soggettivo, ai fini della verifica della sussistenza
del requisito della disponibilità delle risorse
economiche sufficienti al soggiorno dei cittadini
comunitari iscritti a corsi di studio o che non
svolgano occupazione, né siano familiari;
2) modifica dell’art. 32 del Testo Unico (conver-
sione del permesso di soggiorno alla maggiore
età per i minori stranieri non accompagnati): si
dispone che i minori che non possono dimostrare
di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver
partecipato a un progetto di integrazione per
almeno due anni, possono ottenere un permesso
di soggiorno al compimento della maggiore
età, a condizione che siano affidati o sottoposti
a tutela e che abbiano ricevuto un parere
positivo da parte del Comitato minori stranieri;
3) i provvedimenti di trattenimento del medesimo
straniero non comunitario espulso o respinto
non possono mai superare il periodo comples-
sivo di 18 mesi, anche se adottati sulla base di
successivi provvedimenti amministrativi di espul-
sione adottati per motivi diversi;
4) sono esclusi dall’accesso al ritorno assistito
anche gli stranieri nei cui confronti pendono un
provvedimento di estradizione o il mandato di
arresto europeo o il mandato di arresto della
Corte penale internazionale.
Nel 2012 l’Italia ha implementato le direttive
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NORMATIVA E PROCEDURE
Punti salienti della normativa italiana sugli stranieri