lo stesso motivo e per la stessa durata indicati
dal visto. La durata non può comunque essere
superiore:
a) a un anno, in relazione alla frequenza di un
corso per studio o per formazione debita-
mente certificata (tuttavia nel caso di corsi
pluriennali il permesso di soggiorno è rinno-
vabile annualmente);
b) alle necessità specificatamente documen-
tate, negli altri casi consentiti.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del per-
messo di soggiorno è sottoposta al versamento
di un contributo, il cui importo è fissato fra un
minimo di 80 e un massimo di 200 euro con De-
creto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, di concerto con il Ministro dell’Interno,
che stabilisce altresì le modalità del versamento
nonché le modalità di attuazione.
Le condizioni di ammissione per i rifugiati e
richiedenti asilo. Nell’ordinamento italiano, in
conformità con la Convenzione di Ginevra del
1951, per poter essere ammessi come rifugiati,
è necessario anzitutto che il richiedente abbia
subìto persecuzioni dirette per motivi politici, re-
ligiosi, etnici, di nazionalità o di appartenenza a
gruppi sociali, e che vi sia un pericolo concreto
di persecuzione nel caso di un ritorno in patria.
La richiesta può essere effettuata presso gli Uf-
fici di Polizia di Frontiera al momento dell’in-
gresso o, laddove non siano presenti sul posto,
presso gli Uffici immigrazione delle Questure
competenti per territorio. Un’altra condizione
per poter essere ammessi come rifugiati è che
il richiedente non sia già stato riconosciuto
come tale in un altro Stato o che non provenga
da un Paese, diverso da quello di apparte-
nenza, che abbia aderito alla Convenzione di
Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un
periodo di tempo relativamente lungo, non
abbia richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato. Oltre a ciò, il richiedente non deve aver
subìto in Italia condanne per delitti particolar-
mente gravi, come ad esempio quelli contro la
personalità, l’incolumità pubblica e la sicurezza
dello Stato. Ovviamente l’interessato non deve
essersi reso responsabile neppure di crimini di
guerra, contro la pace e l’umanità.
La valutazione della domanda di ammis-
sione viene effettuata dalla Commissione terri-
toriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato, competente per territorio. Tale Com-
missione ha il dovere di convocare per un’au-
dizione il richiedente, dopo di che, entro tre
giorni, dovrà adottare una fra le quattro deci-
sioni seguenti: riconoscere lo status di rifugiato
(con validità di 5 anni, rinnovabile); riconoscere
lo status di protezione sussidiaria (con validità
di 3 anni, rinnovabile); rigettare la domanda (con
il conseguente invito a lasciare il territorio na-
zionale rivolto all’interessato da parte della
Questura competente territorialmente); rigettare
la richiesta ma, allo stesso tempo, constatata
la pericolosità di un eventuale ritorno, richiedere
alla Questura competente territorialmente di ri-
lasciare uno speciale permesso di soggiorno
per motivi di protezione umanitaria, della durata
di un anno (rinnovabile).
Durante il periodo in cui è stata inoltrata la
richiesta del riconoscimento dello status di ri-
fugiato, la Questura competente a livello terri-
toriale è tenuta a rilasciare un permesso di
soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile
fino alla decisione finale della Commissione ter-
ritoriale. Se si è sprovvisti dei documenti neces-
sari, compresi quelli attestanti le generalità del
richiedente, quest’ultimo viene ospitato in una
struttura di accoglienza per l’identificazione. Nel
caso in cui venga rigettata l’istanza, il richie-
dente ha la facoltà di presentare, entro 5 giorni
dalla risposta negativa, una richiesta di riesame
della domanda da inoltrare al presidente della
Commissione, producendo eventuali elementi
di valutazione non emersi nel corso della prima
audizione. In ogni caso, è possibile presentare
entro 15 giorni dalla notifica della decisione un
ricorso al tribunale ordinario competente terri-
torialmente.
33
NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
Chi ottiene il riconoscimento dello status di
rifugiato non può, per nessun motivo, fare rien-
tro nel proprio Paese di appartenenza, nel qual
caso gli potrà essere revocato il riconosci-
mento; questo provvedimento è applicabile
anche nell’ipotesi in cui venga fatta richiesta di
passaporto presso le rappresentanze diploma-
tiche del proprio Paese in Italia.
Un ultimo aspetto riguarda il conferimento
del contributo di prima assistenza, attribuibile
ai soli rifugiati indigenti per i quali non è stato
possibile accedere ai centri finanziati dal Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo.
Di fatto, i richiedenti che abbiano ottenuto il ri-
conoscimento dello status di rifugiato, con de-
cisione della Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale,
possono ottenere un cosiddetto “contributo di
prima assistenza”, volto al sostentamento per-
sonale, al sostegno allo studio e all’integrazione
all’attività lavorativa, nonché alla salute e alle
cure mediche.
Le condizioni di ammissione per i minori
stranieri. Nei confronti dei minori stranieri val-
gono tutte le garanzie previste dalla Conven-
zione di New York del 20 novembre 1989 sui
diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176.
L’Italia ha anche provveduto a ratificare e ren-
dere esecutiva, con la legge del 20 marzo 2003,
n. 77, la Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti del fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio
1996. L’organo competente a vigilare sulle mo-
dalità di soggiorno dei minori stranieri tempo-
raneamente ammessi sul territorio nazionale,
nonché a coordinare le attività delle amministra-
zioni coinvolte, è il “Comitato per i minori stra-
nieri”, un organo interministeriale presieduto dal
rappresentante del Ministero del Lavoro.
Per quanto concerne le condizioni di am-
missione dei minori stranieri bisogna distin-
guere fra minori accompagnati e non
accompagnati. Nel primo caso si tratta di minori
affidati a parenti entro il terzo grado (regolar-
mente soggiornanti), attraverso un provvedi-
mento formale. Nel secondo caso si tratta di
minori che si trovano in Italia senza i genitori o
altre persone adulte legalmente responsabili
della loro rappresentanza o assistenza.
Ai minori stranieri presenti in Italia sono ri-
conosciuti il diritto all’istruzione, il diritto all’as-
sistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai
minori italiani in materia di lavoro (fra cui l’am-
missione al lavoro solo dopo il compimento del
sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto
gli obblighi scolastici). Inoltre, ai minori stranieri
non accompagnati vengono concesse anche
particolari misure giuridiche di protezione e as-
sistenza, fra cui l’accoglienza in luogo sicuro, la
non espulsione, il diritto ad un permesso di
soggiorno per minore età e la possibilità di tu-
tela e affidamento.
Un’analisi particolare merita il caso dei mi-
nori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo, nei cui confronti vale quanto stabilito dalla
direttiva del Ministero dell’Interno del 7 dicem-
bre 2006. Secondo tale direttiva, che peraltro
richiama le norme vigenti in materia nell’ordina-
mento italiano, fra cui la legge del 28 febbraio
1990, n. 39, e il D.P.R. del 16 settembre 2004,
n. 303, i minori stranieri non accompagnati
hanno «il diritto di ricevere tutte le informazioni
pertinenti circa la facoltà di richiedere asilo e le
conseguenze che vi sono connesse a norma
della vigente legislazione, oltre al diritto di espri-
mere al riguardo la propria opinione». Viene for-
nita, a tal fine, l’assistenza di un mediatore
culturale o di un interprete.
La richiesta d’asilo da parte del minore non
accompagnato, una volta portata a conoscenza
del Tribunale per i minorenni territorialmente
competente, deve essere confermata da un tu-
tore nominato dal Giudice tutelare. Nell’attesa,
non potendo ancora usufruire di assistenza e
protezione dei servizi del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, il minore viene
ospitato ed assistito dai servizi sociali del Co-
34
NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso