la disciplina introdotta dal Decreto Interministe-
riale del 12 luglio 2000. Nel nuovo provvedi-
mento vengono previste ancora 21 tipologie di
visti di ingresso, in parte ridefinite: adozione, af-
fari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva,
invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, motivi familiari, motivi religiosi, rein-
gresso, residenza elettiva, ricerca, studio, tran-
sito aeroportuale, transito, trasporto, turismo,
vacanze-lavoro, volontariato.
Condizioni e adempimenti per il rilascio
dei visti
L’ingresso nel territorio italiano degli stra-
nieri provenienti dalle frontiere esterne dello
Spazio Schengen è consentito soltanto allo
straniero che:
a) si presenti attraverso un valico di frontiera;
b) sia in possesso di un passaporto o altro do-
cumento di viaggio equivalente riconosciuto
valido per l’attraversamento delle frontiere;
c) disponga di documenti che giustifichino lo
scopo e le condizioni del soggiorno e dimo-
stri di disporre di mezzi finanziari sufficienti
in relazione alla natura, alla durata prevista
del soggiorno ed alle spese per il ritorno nel
Paese di provenienza (o per il transito verso
uno Stato terzo);
d) sia munito, ove prescritto, di valido visto di
ingresso o di transito;
e) non sia segnalato ai fini della non ammis-
sione nel Sistema Informativo Schengen
(SIS);
f) non sia considerato pericoloso per l’ordine
pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni
internazionali di una delle Parti contraenti, da
disposizioni nazionali o di altri Stati Schen-
gen.
La domanda di visto va sottoscritta su un
apposito modulo e va corredata anche di una
foto formato tessera dello straniero. La richiesta
di visto deve essere rivolta alla Rappresentanza
diplomatico-consolare di persona, in modo da
consentire una breve intervista circa i motivi e
le circostanze del soggiorno.
È propedeutica al rilascio del visto la verifica
della disponibilità di mezzi finanziari adeguati al
sostentamento mediante l’esibizione di denaro
contante, fideiussioni, titoli di credito, altre fonti
di reddito, ecc.
Salvo che le norme abbiano fornito dispo-
sizioni diverse, lo straniero deve poi indicare
l’esistenza di un alloggio idoneo e la disponibi-
lità della somma occorrente per il ritorno o esi-
bire direttamente un biglietto di ritorno.
L’assenza di mezzi di sussistenza adeguati
comporta quindi la mancata concessione del
visto d’ingresso ovvero – all’eventuale controllo
da parte della Polizia di Frontiera – il respingi-
mento. È esentato dalla verifica dei mezzi lo
straniero già regolarmente soggiornante in uno
Stato Schengen.
Valutata l’ammissibilità della domanda di
visto sulla scorta della documentazione prodotta
dal richiedente (un documento di viaggio valido
e informazioni attestanti la finalità del viaggio; i
mezzi di trasporto e di ritorno; i mezzi di sosten-
tamento durante il viaggio e il soggiorno; le con-
dizioni di alloggio) e di quanto appreso nel corso
dell’intervista, la Rappresentanza provvede a
controllare che lo straniero non sia segnalato ai
fini della non ammissione nel Sistema Informa-
tivo Schengen e non sia considerato pericoloso
per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o
le relazioni internazionali di uno degli Stati
Schengen.
Esperiti anche gli accertamenti richiesti, la
Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia
il visto, di regola entro 90 giorni dalla richiesta
(30 giorni per lavoro subordinato, 120 giorni per
lavoro autonomo), così come previsto dall’art.
5, c. 8 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394,
poi modificato dal D.P.R. 334/2004.
Una volta entrato regolarmente in Italia,
entro otto giorni lavorativi lo straniero intenzio-
nato a trattenersi per più di 90 giorni dovrà ri-
chiedere il permesso di soggiorno, che sarà
rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa
31
NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso
durata indicati dal visto. Lo straniero che ri-
chiede il permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici. Non devono chiedere il
permesso di soggiorno quegli stranieri che ven-
gono in Italia per visite, affari, turismo e studio
per periodi non superiori ai tre mesi.
Come già accennato, ai sensi della norma-
tiva Schengen, il permesso di soggiorno rila-
sciato dalla Questura in ragione di un visto per
soggiorno di lunga durata consente allo stra-
niero, munito di un passaporto nazionale o di
un documento di viaggio equivalente in corso
di validità, di entrare e uscire dallo Spazio
Schengen e di circolare liberamente, per un pe-
riodo non superiore a 90 giorni per semestre,
nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo stra-
niero resta tuttavia obbligato a dichiarare la pro-
pria presenza sul territorio degli altri Stati
Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica
Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall’ingresso.
L’inosservanza di queste procedure da
parte dello straniero ne determina l’espulsione,
sanzione che sarà applicata anche nel caso in
cui si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il
minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Condizioni di ammissione
per gli immigrati e i richiedenti asilo
Le condizioni di ammissione degli stranieri
in Italia variano, oltre che sulla base del Paese
di provenienza (comunitario o non comunitario),
a seconda della durata del soggiorno e delle
motivazioni legate alla richiesta di ingresso. Per
quanto riguarda i cittadini provenienti da Paesi
non comunitari, si distingue anzitutto fra rifugiati
e richiedenti asilo da un lato e coloro che richie-
dono il permesso di soggiorno per altri motivi
dall’altro.
Condizioni differenziate per gli immigrati a
seconda della durata del soggiorno. Come già
rilevato, le condizioni di ammissione degli stra-
nieri in Italia variano anzitutto a seconda della
durata del soggiorno. Grazie alle novità intro-
dotte dalla legge n. 68 del 28 maggio 2007, gli
stranieri che intendono soggiornare in Italia per
un periodo inferiore a tre mesi, per studio, visite,
turismo ed affari, dal 2 giugno 2007 non hanno
più l’obbligo di richiedere il permesso di sog-
giorno, ma devono semplicemente dichiarare la
propria presenza sul territorio nazionale, attra-
verso le modalità stabilite dal decreto del Mini-
stero dell’Interno del 26 luglio 2007. Nel caso di
soggiorno nel territorio italiano per un periodo
superiore a tre mesi, gli stranieri sono tenuti a
richiedere il permesso di soggiorno (entro 8
giorni per coloro che giungono in Italia per la
prima volta). Per coloro che soggiornano già in
Italia sussiste l’obbligo di richiedere il rinnovo
non oltre sessanta giorni prima della data di
scadenza del permesso (si sale a novanta giorni
se il permesso di soggiorno era valido due
anni).
Gli stranieri che richiedono il rilascio del per-
messo di soggiorno per motivi quali affida-
mento, status di richiedente asilo politico,
residenza elettiva, studio (per più 90 giorni), mo-
tivi religiosi, missioni, tirocini formativi profes-
sionali, attesa di occupazione o di riacquisto
della cittadinanza, ragioni familiari o di lavoro
devono recarsi presso gli uffici postali in cui è
operativo il cosiddetto “Sportello Amico”, ove
è possibile acquisire e compilare la documen-
tazione necessaria che verrà poi trasmessa alle
Questure competenti. Per il rilascio del perme-
sso di soggiorno per motivi di lavoro e familiari
è competente lo Sportello Unico costituito
presso le Prefetture, mentre sono di compe-
tenza esclusiva delle Questure le seguenti
tipologie di permessi di soggiorno: apolidia,
asilo politico, cure mediche, gare sportive, gius-
tizia, integrazione di un minore, motivi umani-
tari, minore età, vacanze di lavoro.
L’inosservanza di queste procedure da
parte dello straniero ne determina l’espulsione,
sanzione che sarà applicata anche nel caso in
cui si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi op-
pure oltre il termine stabilito nel visto d’ingresso.
Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per
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NORMATIVA E PROCEDURE
Aspetti generali relativi alle procedure d’ingresso