102
diritto anteriore che interveniva sulla materia solo per regolare singole
fattispecie.
Scompare, tra l’altro, la distinzione tra omosessualità attiva e passiva,
in quanto il fondamento del reato non è più individuato nella lesione della
propria virilità commessa dagli omosessuali passivi, ma nell’offesa a Dio,
che viene perpetrata dai rei allo stesso modo, indipendentemente dal
ruolo assunto nel rapporto (
41
).
Per spiegare l’esacerbarsi della persecuzione contro gli omosessuali
in età postclassica gli studiosi di diritto romano hanno elaborato varie
teorie; pare interessante dare atto della tesi sostenuta da un’illustre
romanista (
42
) secondo cui, durante tutta l’epoca imperiale, la morale
sessuale pagana avrebbe subito per varie ragioni una mutazione profonda
tanto da rinnovarsi dall’interno, in modo del tutto indipendente
dall’influsso degli insegnamenti cristiani: al contrario, sostiene l’Autrice,
sarebbe stata la morale cristiana a recepire la nuova etica sessuale di epoca
tardopagana e a farla propria.
Sotto il profilo filosofico, infatti, riscuotono all’epoca un crescente
consenso le teorie degli Stoici, che esortano a controllare le passioni per
conquistare la libertà dagli impulsi carnali e dai condizionamenti del
corpo; nell’arco dell’età postclassica il sesso viene inteso sempre più come
uno strumento rivolto alla sola procreazione. L’astinenza al di fuori del
(
41
) Si veda il passo delle Pauli Sententiae 2, 26, 12-13, riportato in Romanarum et
Mosaicarum legum collatio 5, 2, 1-2 secondo cui chi violenta un maschio libero è punito con
la morte e colui che ha subito volontariamente uno stupro omosessuale è punito con la
confisca di metà del patrimonio e la parziale incapacità di disporre per testamento; qui
non si punisce l’atteggiamento attivo ma solo “qui patitur”. Coll. 5, 2, pp. 556 ss. (…):
Paulus libro sentantiarum II sub titulo de adulteris: 1. Qui masculum liberum invitum
stupraverit, capite punietur. 2. Qui voluntate sua stuprum flagitiumque inpurum patitur, dimidia
parte bonorum quorum multatur nec testamentum ei ex maiore parte facere licet. (…)
(
42
) C
ANTARELLA
,
Secondo natura
4
, cit., pp. 239-281. L’Autrice prende le mosse da una
considerazione di V
EYNE
, La famille et l’amour, cit., pp. 39-56 che analizza i cambiamenti
relativi alla sfera sessuale sotto il profilo psicologico: egli osserva che in età postclassica
l’uomo romano, inquadrato nella rete dei rapporti paritari della burocrazia, perde il suo
ruolo di paterfamilias, nonché il potere e la sicurezza che ne derivano e si rifugia in una
sessualità limitata al rapporto coniugale e avversa ad ogni tendenza omoerotica.
103
matrimonio e in generale la continenza nelle pratiche sessuali sono
considerate virtù che liberano l’anima dai desideri materiali, secondo la
concezione neoplatonica che contrappone carne e spirito: in tale contesto si
inserisce la Chiesa che, conformemente a questa tesi, non impone una
nuova morale ma si limita a teorizzare la castità come valore spirituale che
consente di avvicinarsi a Dio e alla vita eterna, offrendo così una risposta
adeguata ai mutamenti sociali e morali a cui si trova ad assistere.
In un siffatto contesto le relazioni omosessuali diventano
inevitabilmente riprovevoli e l’antica contrapposizione tra ruolo attivo e
ruolo passivo nel rapporto sessuale finisce per essere sostituita dalla
dicotomia insanabile tra eterosessualità e omosessualità.
Il diritto tuttavia recepisce questi cambiamenti per gradi, dapprima
condannando duramente la sola omosessualità passiva e infine, con
Giustiniano, mediante la repressione di tutti gli “atti contro natura” e
l’affermazione dell’eterosessualità come unica possibile manifestazione di
erotismo.
Per quanto riguarda la legislazione posteriore al Corpus iuris civilis,
va segnalato un passo dell’Ecloga dell’anno 740, voluta da Leone Isaurico
e Costantino Copronimo (
43
), in cui si stabilisce che gli omosessuali, tanto
attivi quanto passivi, siano puniti con la spada, a meno che il sottomesso
non sia un minore di 12 anni, il quale per l’innocenza dovuta alla giovane
età deve essere perdonato. La pena della spada e la parità nel trattamento
degli omosessuali, indipendentemente dal ruolo assunto nella relazione,
sono indici dell’influenza del diritto giustinianeo. Ai colpevoli di bestialità
è invece inflitta l’asportazione del membro: per la prima volta un testo di
(
43
) Ecloga, 17, 38-39. Si confronti Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos V, in
Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte, ed. L.
B
URGMANN
, Frankfurt am Main
1983: 38 Οἱ ἀσελγεῖ ς, ὅ τε ποιῶν καὶ ὁ ὑπομένων, ξίφει τιμωρείσθωσαν εἰ δὲ ὁ
ὑπομένων ἥττων τῶν δώδεκα ἐτῶν εὑρεθῇ, συγχωρείσθω, ὡς τῆς ἡλικίας δηλούσης μὴ
εἰδέναι αὐτόν, τί ὑπέμεινεν. 39 Οἱ ἀλογευόμενοι ἤγουν κτηνοβάται καυλοκοπείσθωσαν.
Trad. a cura dell’A.: “38 I dissoluti, sia colui che agisce sia colui che subisce, siano puniti
con la spada, se invece il passivo risulta minore di dodici anni, sia perdonato perché l’età
rivela che lui non si rende conto di essere sottomesso. 39 Invero quelli colpevoli di
bestialità siano evirati”.
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