88
ricordano con ampiezza di particolari, anche cruenti, la vicenda dei
vescovi Isaia e Alessandro e insistono sulla paura diffusasi nella
cittadinanza a causa delle severe punizioni imperiali, che rivestono dunque
sia funzione retributiva (per il principio del contrappasso) sia deterrente.
In epoca ancora successiva lo storico e teologo Giovanni Zonara,
vissuto a Costantinopoli nel XII secolo, nel raccontare il medesimo
episodio, si sofferma soprattutto sulla logica del contrappasso che induce
Giustiniano a irrogare la pena della castrazione agli omosessuali: infatti, a
chi gli chiede perché abbia scelto una pena di quel tipo, l’imperatore
risponde: “Forse che, se avessero commesso sacrilegio, non avrei tagliato
loro la mano?” (Epit. 14, 7, 2-3). La corrispondenza tra delitto e pena,
quando realizzabile, è ritenuta esemplare e particolarmente efficace (
20
).
3. Nov. 77 del 535 e Nov. 141 del 559
Nell’ambito di una ricerca mirata a presentare una panoramica del
diritto penale nelle Novelle, occorre ora soffermarsi sulle due costituzioni
Diospoli in Tracia e molti altri furono presi che peccavano contro natura, e alcuni li fece
evirare, ad altri ordinò che fossero poste alcune canne nei condotti delle parti vergognosa
e che nudi fossero portati in trionfo per la piazza. E ci furono molti sia dei cittadini, sia
dei senatori e non pochi dei sommi sacerdoti, che, evirati e colpiti con la confisca dei beni,
nudi nella piazza morirono miseramente. Ed essendo venuta una grande paura tutti gli
altri diventarono moderati. Dispose leggi severe contro i dissoluti, e ricusò tutte le
antiche leggi, avendo fatto un solo libro che chiamò costituzioni Novelle”.
(
20
)
J
OANNES
Z
ONARAS
, Epitome historiarum (lib. 13-18) in Ioannis Zonarae epitome
historiarum libri XVIII, ed. T.
B
ÜTTNER
-W
OBST
, III, Bonn 1897, da p. 158, l. 17 a p. 159, l. 3:
οὗτος ὁ βασιλεὺς καὶ κατὰ τῶν ἀνδρομανῶν πολὺς ἔπνευσε καὶ πλείστους διὰ ταύτην
τὴν αἰτίαν ἐκόλασε, τὴν αἰδῶ τούτων
ἐκτέμνων. καὶ πρὸς τὸν ἐρόμενον “διὰ τί ταύτῃ
τοὺς ἀρρενοφθόρους κολάζεις;” ἔφη “εἰ δ'ἄρα ἱεροσυλήκασιν, οὐκ ἂν τὴν χεῖ ρα
τούτων ἀπέτεμον;”. Trad. a cura dell’A.: “Questo imperatore non solo si sdegnò molto
contro i pederasti ma anche ne mutilò moltissimi per qusta ragione, tagliando la
vergogna di questi; e a uno che chiedeva ‘Perché ti adiri così contro gli omosessuali?’
disse ‘Forse, se avessero commesso sacrilegio, non avrei tagliato la loro mano?’”.
89
che hanno per oggetto la repressione dell’omosessualità: si tratta di Nov.
77 del 535 (
21
)
e Nov. 141 del 559.
Queste due leggi sono, dal punto di vista formale, degli editti, ovvero
dei provvedimenti che l’imperatore indirizzava direttamente agli abitanti
di Costantinopoli in rapporto a problemi urgenti di ordine o moralità
pubblici. E infatti, come si vedrà in seguito, risulta forte il collegamento tra
il crimine qui sanzionato e la salvaguardia della città stessa dal pericolo di
un decadimento non solo morale, ma anche materiale.
Diverso spazio viene concesso al tema della sodomia nelle due leggi:
in Novella 77 l’accenno è incidentale e compare solo nel paragrafo 77, 1, 1
dal momento che la costituzione si rivolge prevalentemente a coloro che
bestemmiano contro Dio. Va sottolineato che la bestemmia è la sola figura
criminosa introdotta ex novo in età giustinianea, assieme alla celebrazione
di cerimonie cristiane in edifici privati, inidonei ad esserne sede, crimine
introdotto in Nov. 58 del 537 e punito con la confisca dell’edificio
irregolarmente adibito a culto (
22
).
Nell’accostamento di tali fattispecie criminose e nella chiara volontà
dell’imperatore di colpire i comportamenti che maggiormente offendono
Dio e la Chiesa si coglie la profonda influenza della religione cristiana
sulla mentalità e sul diritto del tempo: del resto anche l’omosessualità,
come la bestemmia, oltre che un delitto è concepita in primo luogo come
un grave peccato contro la natura umana e contro Dio (
23
).
(
21
) La datazione di Nov. 77 non è sicura, dal momento che vi manca la subscriptio:
secondo l’edizione Schœll e Kroll la legge è stata emanata nel 535; secondo Biener,
Geschichte der Novellen Justinians, va invece collocata tra la fine del 538 e l’inizio del 539.
Per la singolarità della rubrica si veda L. M
IGLIARDI
Z
INGALE
, Il manoscritto greco tÁς
panagίας Κamariwtίsshς 175 e Nov. Iust. 77, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, III,
Milano 1983, pp. 461-481.
(
22
) Lo sostiene E. C
OSTA
, Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 1921, pp. 199-200.
Dello stesso avviso è A. B
URDESE
, Manuale di diritto pubblico romano
3
, Torino 1987, p. 269.
(
23
) A proposito di blasfemia, l’imperatore Giustiniano si pronuncia contro gli spergiuri
già in una precedente costituzione, CI. 3, 43, 2, 2 del 529: Idem. Similiter provideant iudices,
ut a blasphemiis et periuriis, quae ipsorum inhibitionis debent comprimi, omnes penitus
conquiescant.
Dostları ilə paylaş: |