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a. P
arma
, sulla presenza di decreta decurionum
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nere la remissione dal pagamento del canone che annualmente egli pagava
per un edificio che già aveva costruito nell’area del foro transitorio
63
, un
suolo pubblico, avuto in concessione con un precedente decreto decurio-
nale (petierit in ordine nostro uti solarium aedifici quod extruit in transitorio
remitteretur sibi). il diritto goduto sull’edificio costruito da
Atimetus è da
lui stesso indicato con la locuzione “usus et fructus potestasque aedifici sui”
64
.
come corrispettivo della remissione del canone da pagare annualmente,
atimeto offre la rinuncia ad ogni diritto di trasmissione ereditaria dell’edi-
ficio da lui costruito, in modo che esso alla sua morte sarebbe entrato nella
piena proprietà della colonia puteolana (“ea condicione ut ad diem vitae eius
usus et fructus potestasque aedifici sui ad sé pertineret, postea autem rei publi-
cae nostrae esset”). l’assemblea decurionale, mostrandosi colpita dall’amor
patrio manifestato dal postulante con la sua offerta, deliberava di rimettere
il solarium dovuto dal nostro personaggio alle casse cittadine (“placere huic
ordini tam gratam voluntatem optimi cìvis admitti remittique eì solarium cum
plus ex pietate promissi eius res publica nostra postea consecutura sit”)
65
. l’or-
do, cui spettava decidere su ogni concessione di suolo pubblico
66
, doveva
sicuramente aver valutato con molta attenzione la diminuzione delle en-
trate cittadine che sarebbe derivata dalla remissione del solarium annuale
67
.
probabilmente il necessario vantaggio pubblico che giustificava la decisione
risiedeva nell’aver stimato meno conveniente riscuotere un
solarium piutto-
Empire, in
Recherches sur les structures sociales dans l’Antiquité classique, paris, 1970, 180 ss.
63
sulla identificazione, localizzazione ed importanza economica dello spazio urbano
del
foro transitorio di Puteoli vd. c
amodeca
,
art. cit., 1999, 16 ss. e nt. 53.
64
Questa locuzione ha fatto pensare che il diritto goduto da atimeto probabilmente non
possa considerarsi un usufrutto per la presenza di ‘
potestas’, configurandosi invece come un’altra
figura di diritto, si vedano le opinioni contrastanti di h. d
eGenkoLb
, Dekret der Dekurionen von
Puteoli. Zur Geschichte der Superficies, in zrg, 4, 1864, 474 ss.; o. k
arLoWa
,
Römische Rechtsge-
schichte, 1, lipsia, 1885, 786 ss.; s. solazzi,
Usus proprius, in sdhi, 7, 1941, 377 ss. =
Scritti di
diritto romano, iv (1938-1947), napoli, 1963, 205-242, in part. 216 ss.; usufrutto lo ritiene v.
a
ranGio
r
uiz
, in
Fira iii, 362; da ultimo v. r
ainer
,
art. cit., 1989, 330.
65
sul termine solarium e sulla sua applicabilità ed utilizzazione per concessioni di su-
perficie pubblica v. r. o
restano
, s.v., “
solarium” in nddi, 17, 829 con bibl.
66
sul punto si vd. da ult. c
amodeca
, art. cit., 1999, 13 ss.
67
sul potere e responsabilità dell’ordo decurionum e dei magistrati municipali in mate-
ria di finanze pubbliche v. J.F. r
odriGuez
n
eiLa
,
Administración financiera y documentación
de archivo en las leyes municipales de Hispania, in cahiers du centre gustave glotz, 14,
2003, 115-129, in part. 118 ss.
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, sulla presenza di decreta decurionum
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sto che poter disporre, alla morte di atimeto (è plausibile che egli fosse già
avanti negli anni) della piena proprietà dell’edificio del quale, se è vero che
ignoriamo la natura e le dimensioni, possiamo però con verosimiglianza
ipotizzare fossero ragguardevoli, considerate le dimensioni dell’iscrizione,
di certo affissa sulla facciata principale, ma soprattutto perché questo edifi-
cio era situato in una zona commerciale vicinissima al Foro, assai ambita e
di alto interesse economico.
l’omissione della coppia consolare impedisce di precisare l’anno nel
quale fu emesso il decreto; tuttavia grazie alla menzione dei duoviri, che
sono gli stessi del decreto di concessione di suolo pubblico al collegio
degli augustali, emesso il primo giugno (vd. doc. prec.), è possibile pro-
porre anche in questo caso una datazione ai primi decenni del ii sec.
d.c., tra il 110 e il 130. da notare che alla riunione, svoltasi nella curia
della basilica Augusti Annianae
68
, erano presenti, probabilmente in con-
siderazione della complessità della risoluzione da deliberare, novantadue
decurioni, un numero fra i più alti finora attestati
69
; di essi cinque furono
chiamati ad assistere alla redazione dell’atto,
scribundo adfuerunt.
dopo la remissione del canone conseguita con questo provvedimen-
to, ma principalmente con la limitazione temporale legata alla durata
della sua vita, il diritto di superficie goduto da Atimetus si trasformava
in una sorta di generico usufrutto.
puteoli: de forma inscriptioni danda statuae.
Base onoraria in marmo bianco nota da tradizione manoscritta.
trasportata in epoca imprecisata per reimpiego da puteoli a napoli,
venne inserita in uno dei pilastri del campanile di san gregorio arme-
no, dove è ancora oggi, già in antico visibile in parte.
CIL x 1786; Fira iii², 40.
dat.: 9 gennaio 196 d.c.
68
la basilica Augusti Annianae, come luogo per le sedute decurionali a Puteoli, è men-
zionata oltre che nella delibera presente nei
decreta CIL x, 1782, 1783, 1786, 1787,
Eph.
Ep. viii, 371 =
AE. 1988, 302,
AE. 1999, 453. per una lettura prosopografica della fami-
glia puteolana che a sue spese costruì la basilica v. c
amodeca
, art. cit., 1979, 17 ss. cui adde
c
amodeca
,
art. cit., 1999, 4 e nt. 11.
69
sul numero minimo di decuriones per ritenere valida una adunanza si veda la nt. 59.